Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 898 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di L’Aquila’ con ordinanza del 4 luglio 2022, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 14 giugno 2022 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di L’Aquila nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 416, 494, 640-ter e 648-bis cod.pen., relativo a supporti informatici o telematici, carte di credito, strument finanziari ed estratti conto.
1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo la violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di restituzione della somma di denaro: la richiesta difensiva evidenziata nella memoria depositata non doveva essere dichiarata inammissibilmente indirizzata ad un provvedimento che non costituiva titolo del vincolo, ma doveva essere vagliata e valutata; contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, la difesa era più che legittimata a contestare la somma oggetto di sequestro, in quanto il provvedimento di sequestro non lasciava alcuna discrezionalità alla Polizia Giudiziaria, per cui il denaro sequestrato non necessitava di una autonoma convalida ex art. 355 cod.proc.pen..
1.2 II difensore lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta non deducibilità della questione di incompetenza territoriale attraverso la procedura camerale del riesame, ma unicamente secondo il criterio procedurale dell’art. 54 quater cod.proc.pen.: la stessa Polizia Giudiziaria aveva rilevato che il luogo ove si svolgeva la presunta programmazione, ideazione e direzione della attività criminosa era stata architettata e successivamente sviluppata nelle province di Napoli e Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che “in tema di sequestro probatorio, il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini
preliminari nell’ipotesi di diniego” (Sez.2 n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208).
Ciò premesso, come evidenziato dal Tribunale del Riesame, e come risulta dallo stesso decreto di perquisizione e sequestro allegato al ricorso, il suddetto decreto emesso dal Pubblico Ministero non conteneva alcuna disposizione in merito al sequestro del denaro, che quindi è stato operato di iniziativa della Polizia Giudiziaria; pertanto, la restituzione della somma deve essere richiesta al Pubblico Ministero e, in caso di rigetto della richiesta, può essere proposta opposizione al giudice per le indagini preliminari e ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che “in sede di riesame avverso decreto di sequestro emanato dal Pubblico Ministero, non avendo tale provvedimento natura di atto giurisdizionale, non è deducibile la pretesa violazione delle regole in materia di competenza per territorio.” (Sez.1, n. 1953 del 10/03/1997, COGNOME e altri, Rv. 207429).
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2022