Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11327 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11327 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2025 del TRIB. LIBERTA’ di MASSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME NOME avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del ries di Massa ha respinto il ricorso, presentato con atto del 3.12.2025, avverso il decreto perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 25.11.2025 nei confronti del medesimo COGNOME, indagato del reato di coltivazione illecita di piante di cannabis, avendo-n ipotizzato il Pubblico ministero la detenzione ai fini di spaccio e motivato il sequest quanto necessario per l’accertamento dei fatti reato ( art. 73 DPR 309/90).
2.11 Tribunale riteneva motivato il decreto di perquisizione e di sequestro adottato dal PM, in relazione all’attività di PG espletata, in quanto conteneva l’indicazione della nor asseritamente violata, la rappresentazione delle esigenze probatorie connesse all’accertamento di tale reato, richiamando gli atti di polizia giudiziaria sottesi (la cnr 11.11.2025) e integ motivazione esposta dal PM, chiarendo che il sequestro doveva ravvisarsi necessario per procedere anche ai successivi accertamenti peritali, in relazione alle deduzioni difensive ordine al principio attivo dello stupefacente sequestrato e agli eventuali scopi terapeutici.
3.Con il ricorso la difesa lamenta:
Violazione di legge e vizio di motivazione per relationem in quanto ha omesso ‘rilevare nullità del sequestro per mancata convalida da parte del Pubblico Ministero. Deduce che il decreto di perquisizione autorizzava la PG a ricercare e sequestrare genericamente sostanze stupefacenti e altri oggetti che potevano confermare l’ipotesi accusatoria ) non conteneva una specifica individuazione della res da sottoporre a vincolo. Il sequestro effettuato dalla PG , che ha riguardato anche le bilance di precisione e il telefono cellulare dell’indagato dove ritenersi di iniziativa della PG e quindi sottoposto a convalida da parte del PM ai sensi dell 355 comma 2 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso tale valutazione in ordine alla violazione di legg non ha rilevato l’inefficacia del vincolo reale con conseguente obbligo di restituzione dei beni
-Violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp att. cod. proc. pen e 97 e 178 lett. c proc. pen per violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione.
Deduce che il Tribunale del riesame k ‘da –TIT r — 13to,, ha affermato che l’indagato era stato regolarmente avvisato della facoltà di farsi assistere e che essendo il difensore n prontamente reperibile, nonostante fosse stato chiamato alle 7,33, l’indagato avesse rinunciato a farsi assistere e ciò in violazione di legge in quanto la PG aveva l’obbligo di attiva procedura per la nomina di un difensore di ufficio.
-Violazione di legge in relazione all’art. 253 cod.proc.pen. e vizio di motivazione riferimento al fumus commissi delitti e alle esigenze probatorie. Il Tribunale ha giustificato il mantenimento del sequestro con la necessità rientrante anche nelle deduzioni difensive di sottoporre la sostanza ‘stupefacente all’esamé di un perito per un “eventuale utilizzo a scop terapeutico così come dedotto dalla difesa. Lamenta che le esigenze probatorie dovevano
essere valutate sulla base delle esigenze di indagine da parte dell’organo di accusa e non in base alle prospettazioni difensive trattandosi di determinazione asseritamente in contrasto con i principi giuridici vigenti in materia, stante la carenza della imputazione cautelare ess stato indicato solo il titolo di reato. Parimenti lamenta che non sia stata valuta giustificazione resa nell’immediatezza dei fatti riguardante l’uso terapeutico della sosta stupefacente in sequestro.
Il Procuratore generale chiedeva í con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e, nella parte in cui attengono al vizio di motivazione, non sono consentiti; il ri è pertanto inammissibile.
1.1. Va ricordato, in premessa, che, in materia di misure cautelari reali, il ricors cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l’espres disposto dell’articolo 325, comma 1, c.p.p., solo “per violazione di legge”. Ciò comporta, p quanto attiene ai vizi di motivazione del Provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previs dall’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.: in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogici contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la “mancanza assoluta”, o “materiale”, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi l violazione di legge ed in particolare la violazione dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell’articolo 111 della Costituzione; tra i cas mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezioni unite, 29 maggio 2008, rv. 239692; Sez. IV, 16 dicembre 2009, Minuti, inedita).
1.2. Nel caso di specie il decreto di perquisizione è stato emesso in data 25.11.2025 e eseguito in data 1.12.2025, cosicché risultava già vigente la disciplina dell’art. 252-bis proc. pen. che prevede quale rimedio l’opposizione al decreto di perquisizione per il solo cas in cui allo stesso non consegua il sequestro. Si tratta di una norma introdotta dall’art. 12 d n. 150 del 2022 proprio per garantite tutela ai casi per i quali la giurisprudenza convenzion (Corte EDU, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia) aveva ritenuto l’Italia responsabile aver violato l’art.” 8, par. 2 della Convenzione, in una fattispecie in cui il NOMEnt lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o
posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in fase di indagini, a seguito della non era stato sequestrato alcun bene.
Nella ipotesi di specie, però, il decreto di perquisizione è stato emesso contestualmente decreto di sequestro, con la possibilità, quindi, di impugnare quest’ultimo e far valer eventuali doglianze nei confronti dello stesso e la perquisizione, nella misura in cui risu stretta interdipendenza delle due statuizioni, e nei limiti, perciò, di un’indagine strume all’accertamento della legittimità del sequestro medesimo.
Resta, tuttavia fermo il principio per cui in sede di riesame non possono essere presi considerazione i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione e non può proporsi con il ricorso per cassazione una censura che attenga esclusivamente ai presupposti e alla legittimità del decreto di perquisizione.
Qui, per le ragioni esplicitate dallo stesso Tribunale del riesame, non NOME affatto q carenza motivazionale, tale da ingenerare incertezza assoluta sui presupposti e sulle ragioni della misura.
1.3. Il Tribunale del riesame ha valutato la legittimità e coerenza del decreto di perquisiz personale e domiciliare e del conseguente sequestro probatorio della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato specificatamente indicati nel decreto del PM, tra c strumentazione e materiali atti al confezionamento di dosi GLYPH e documenti afferenti all’attività di spaccio y oltre i telefoni cellulari; ha richiamato la corposa GLYPH attività di PG da cui era emerso che COGNOME NOME NOME NOME fratello NOME coltivavano piante di cannabis in un terreno agricolo nei pressi del cimitero di Busatica di Mulazzo, dove era stata installata D ‘ serra di 10 metri di lunghezza e 4 metri-1 àrghezza e al cui interno vi erano 20 piante di varia grandezza con fusto altro circa un metro e che gli stessi COGNOME avevano portato le piant anche in altri luoghi nella loro disponibilità.
Va richiamato il principio, recentemente ribadito da questa Corte di legittimità e che ques Collegio condivide, secondo cui per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequest probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinen reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla giudiziaria ( Sez. 2 n. 27859 del 30/04/2019 Rv. 276727 – 01).
Va infine evidenziato che il Tribunale del riesame ha giustificato in ogni caso la necessit l’attualità delle esigenze di mantenimento del sequestro anche sulla base delle deduzioni difensive riguardanti l’accertamento tecnico dello stupefacente ai fini di scopi terapeu dell’indagato e del padre e comunque per l’analisi tossicologica del principio attivo delle pi sequestrate.
1.4. Il Tribunale GLYPH ha altresì argomentato la legittimità degli atti di esecuzione del perquisizione e del sequestro, secondo quanto previsto dagli artt. 247 e ss e 253 e ss,365 cod. proc. pén., a foll. 2 e 3, oltre che con riferimento alla sussistenza del quadro indizia alle esigenze probatorie. Risulta infatti che nei verbali di perquisizione delle ore 10,10 e
ore 10,30 COGNOME, avvisato della facoltà di farsi assistere da persona aveva rinunciato e che nel verbale delle ore 7,33 indicato era stato avvisato telefonicamente ma non risultava raggiungibile né prontamente reperibile, così come previsto dall’art. 250 comma 1 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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