Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 180 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Macerata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2022 del Tribunale di Pesaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che
si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pesaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro del 12 aprile 2022 emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus delici!1 a carico del COGNOME, maresciallo
dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Fossombrone, per il reato di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. in danno di NOME COGNOME.
Con i motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge, per mera apparenza della motivazione, in ordine al fumus delicti del reato di cui all’art. 56-317 cod. pen. poiché, sulla scorta del materiale raccolto in data 14 marzo 2022, non esaminato dal Tribunale, non sussistevano gli elementi per ritenere configurabile il reato poiché era possibile datare ad epoca diversa, rispetto a quella indicata dalla persona offesa, i messaggi intercorsi e la impossibilità di ritenere serio il contenuto delle conversazioni, via chat, tra il denunciante e l’indagato;
2.3. GLYPH violazione di legge per apparenza della motivazione sul punto della proporzionalità e adeguatezza della misura del sequestro disposto sul materiale che ha formato oggetto della copia forense essendo decorsi ben 76 tra l’esecuzione del provvedimento e i provvedimenti del 26 maggio 2022 con i quali la Procura, dopo la selezione, provvedeva a restituire quanto in sequestro dopo averne selezionato il contenuto, operazione che, stante il contenuto limitato dell’oggetto di prova, ben avrebbe potuto essere effettuata dal primo momento. Secondo il ricorrente la procedura in concreto seguita ha determinato una doppia indebita ingerenza nella vita privata del NOME, non rispettando i principi di proporzionalità e adeguatezza, dapprima estrapolando tutti i dati dai devices della persona sottoposta ad indagini (e non solo quelli relativi ai rapporti con il
2.2. GLYPH violazione di legge per mera apparenza della motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati il 26 maggio 2022, in esecuzione del decreto di sequestro del 12 aprile 2022 e il reato contestato. Il ricorrente, premesso di non avere mai ricevuto notifica del decreto di sequestro del 12 aprile 2022, se non al momento della esecuzione delle operazioni del 26 maggio 2022 e che, comunque, il materiale sequestrato non era relativo al reato per il quale si procedeva ad indagini atteso che nella motivazione del provvedimento si faceva esclusivo riferimento a tre conversazioni che sarebbero intercorse tra l’indagato e il COGNOME, deduce che il materiale in sequestro (in particolare i contatti con 34 utenze telefoniche; registrazioni audio e fotografie del 3 giugno 2020) nulla hanno a che vedere con la vicenda in contestazione. Pari genericità inficia anche il riferimento a contatti con soggetti collegati (si fa riferimento, in particolare a tal COGNOME NOME). Osserva, infine, che il Tribunale del riesame, investito di tali deduzioni, nulla ha rilevato limitandosi ad analizzare la pertinenza di quanto in sequestro con il contenuto dell’originario decreto di perquisizione e sequestro (quello del 14 marzo 2022); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
denunciante) e poi trattenendoli per un tempo ingiustificato, quello intercorso tra le operazioni del 11 marzo 2022 e la parziale restituzione del 26 maggio 2022. Anche a questo riguardo il Tribunale ha errato perché, invece, ha operato il computo del termine tra il 12 aprile 2022 (guado veniva adottato un decreto di sequestro mai notificato all’indagato) e l’esito conclusivo delle operazioni del 26 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati, con le precisazioni che seguono, il secondo e terzo motivo di ricorso con la conseguenza che devono essere annullati l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Pubblico Ministero del 12 aprile 2022.
E’ opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, rilevare quanto segue.
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pesaro aveva emesso in data 10 marzo 2022 un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, e correlativo sequestro nei confronti di NOME COGNOME indagato del reato di tentata concussione in danno di NOME COGNOME. I provvedimenti non avevano avuto, in realtà, esecuzione perché l’indagato aveva consegnato spontaneamente agli inquirenti i propri devices (due telefoni cellulari e un tablet) del contenuto dei quali veniva eseguita copia forense.
Tale copia, veniva consegnata al consulente tecnico per la estrazione degli artifacts, operazione che costituisce oggetto del decreto di sequestro e delle successive attività di estrazione del contenuto dei file che sono oggetto specifico degli ulteriori verbali di sequestro (via via redatti dal consulente tecnico su delega del Pubblico Ministero), in coincidenza con le analisi sviluppate nel contraddittorio tra le parti, fino a quello del 26 maggio 2022, data di ultimazione delle operazioni.
2.11 decreto del Pubblico Ministero non presenta la denunciata violazione di legge in relazione al lamentato difetto di motivazione con riferimento al fumus delicti, aspetto correttamente esaminato dall’ordinanza impugnata.
Ai fini della regolarità del provvedimento di sequestro probatorio il fumus delicti, e la motivazione a tal riguardo, non va confusa con la gravità indiziaria in tema di misure cautelari personali, di ben altra portata contenutistica logicogiuridica e che impone un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e il confronto con tutte le evidenze probatorie. E’, dunque, estraneo all’adozione del decreto di sequestro probatorio il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza al pari di quello che si risolva in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, quasi a sviluppare un processo nel processo.
E’ stata, però, parimenti superata l’opzione interpretativa tendente ad equiparare il fumus alla mera esistenza di una “notizia di reato”.
Ai fini del ragionamento giustificativo del fumus delicti, si è affermata la necessità di una motivazione che ne dia conto della sussistenza in concreto, attraverso una verifica che, in modo puntuale e coerente, illustri gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta, operazione che deve risultare con chiarezza dalla struttura motivazionale del decreto e dell’ordinanza del tribunale del riesame e sulla scorta di un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente e appiattito sulla mera prospettazione astratta della esistenza di un reato.
L’ordinanza impugnata, e così il decreto del Pubblico Ministero, hanno richiamato, a fondamento dell’ipotesi investigativa posta a base del provvedimento di sequestro, dichiarazioni provenienti da NOME COGNOME, riferite ai carabinieri NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene non verbalizzate dal COGNOME e il contenuto di messaggi spediti dal ricorrente al COGNOME, testualmente riportati nella contestazione provvisoria enunciata nel decreto di sequestro probatorio, messaggi che rinviano a richieste economiche, pressanti e vagamente minatorie, rivolte dall’indagato al COGNOME (in vista della partenza il Loveiscio sollecitava a COGNOME il pagamento di duemila euro e la precisazione “salda il debito come io ho sempre fatto nei tuoi confronti …..non rovinare tutto, non ti conviene, credimi….). Inquadrato nei termini descritti il contenuto della motivazione sul fumus delicti, è irrilevante che NOME COGNOME non abbia ritenuto di proporre denuncia e una più approfondita disamina dei sottostanti rapporti tra l’indagato e la persona offesa che, secondo la prospettazione difensiva, conferirebbero tutt’altra valenza al contenuto dei messaggi inviati al COGNOME, prospettazione che andrebbe verificata sulla scorta di atti non ancora consolidati e che dovrebbe essere tratta, secondo lo stesso ricorrente, dagli atti sui quali sono in corso accertamenti e indagini anche mediante l’analisi delle tracce delle comunicazioni intervenute via chat per consentirne la precisa collocazione temporale.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Come anticipato, sono fondati, con le precisazioni che seguono, i motivi di ricorso che contestano la “sproporzione e adeguatezza” del provvedimento di sequestro del 12 aprile 2022 sia con riferimento alla durata delle operazioni che con riferimento al contenuto del provvedimento.
Premesso che anche la durata del sequestro avente ad oggetto la cd. copia forense deve essere funzionale alle esigenze di estrapolazione dei dati e necessariamente contenuta nel tempo, la concreta dinamica e cadenza temporale delle operazioni, descritte nell’ordinanza impugnata, non risulta, ex se, eccessiva
o dilatata oltre misura a partire dalla data del sequestro (cioè il 12 aprile 2022) tenuto conto, e il ricorrente non contesta tale circostanza, che la durata delle operazioni di estrazione dei file, svoltasi in contraddittorio, è stata determinata anche da richieste di rinvio delle operazioni del difensore dell’indagato.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, altresì, che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, clep. 2021, Pessctto, Rv. 280838), criteri che devono far riferimento alla notizia di reato che è a base del provvedimento stesso. Il principio deve estendersi al sequestro probatorio della cd. copia forense, che costituisce una copia mezzo, nella quale viene riversato il contenuto dei devices, contenuto rispetto al quale viene selezionato, e sequestrato di volta in volta, come accaduto nel presente procedimento, il materiale pertinente alla notizia di reato.
Ne consegue che l’apprensione dei dati, in assenza di precisi criteri di selezione che indichino la rilevanza probatoria e la pertinenza con gli ipotizzati reati, si risolve in una indagine a tutto campo e di natura esplorativa.
Nel caso in esame, rispetto alla necessità di acquisire elementi attinenti ai rapporti tra l’indagato e COGNOME, esplicitati nella parte inziale del decreto d sequestro e in relazione ai quali va confermata la legittimità del sequestro, l’acquisizione mediante sequestro dei dati informatici è stata estesa “alle persone a loro collegate (come COGNOME NOME e altre persone collegate! nelle vicende per cui si procede) nonché a quelli di altre persone coinvolte nella vicenda con particolare riferimento a ogni circostanza, contatto, condotta rilevanti sotto il profilo dell’ipotizzato abuso della qualità e dei poteri di comandante della Stazione dei Carabinieri”.
Si tratta di criteri del tutto generici non essendo indicati, neppure attraverso la descrizione della provvisoria contestazione, elementi che colleghino le richieste del ricorrente o i rapporti intercorsi con COGNOME ad altre persone (non coincide neppure il riferimento a tale COGNOME, cui si riferisce uno del messaggi, che è uno dei carabinieri in servizio presso la Stazione di Fossombrone, rispetto all’acquisizione di elementi riguardanti COGNOME NOME) e di affermazioni che solo in apparenza forniscono al consulente, incaricato dell’estrazione del materiale, criteri di selezione che sono, in realtà, indeterminati e privi di contenuto tanto è vero che il consulente ha proceduto a sequestrare indistintamente le tracce e i file di comunicazioni e contatti del ricorrente presenti sulla copia forense in maniera pressoché totalizzante: nel ricorso, e nei verbali di esecuzione delle operazioni
trasmessi, si fa riferimento a tutti i contatti intercorsi con 34 utenze telefoniche due sole delle quali riconducibili al COGNOME e alle registrazioni delle conversazioni telefoniche, che lo stesso indagato aveva precisato essere solito registrare con un’applicazione e alcune fotografie: una evidente genericità e indeterminatezza che realizza la finalità esplorativa del sequestro prevedibile in relazione alla natura indistinta di sequestro di tutto ciò che potesse fare riferimento a condotte di abuso riconducibili, nella qualità, al COGNOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata non ha esaminato criticamente tali aspetti, denunciati dalla difesa con la richiesta di riesame, limitandosi a riprodurre il tenore del decreto e la circostanza che l’indagato era solito registrare molte sue conversazioni con persone e imprenditori del luogo in cui svolge le sue funzioni, ipotizzandone, in termini meramente assertivi, la utilità al fine di ricostruir l’episodio per cui sono in corso le indagini.
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi che i motivi di ricorso debbano trovare accoglimento con annullamento del decreto di sequestro del 12 aprile 2022 e dell’ordinanza del Tribunale del riesame, fatta eccezione per la parte relativa alle comunicazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto direttamente pertinenti ai fatti oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 12/04/2022 con esclusione della parte relativa alle comunicazioni tra il COGNOME NOME e COGNOME NOME. Rigetta resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2022
Il Consiglier elatore
GLYPH
Il Pr idente