Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5193 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5193 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Isernia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, di replica alle conclusioni del pubblico ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Isernia rigettava richiesta di riesame che era stata presentata da NOME COGNOME contro il decreto di perquisizione (locale e di sistemi informatici) e di sequestro che era stato emesso il 9 settembre 2025 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia.
Con tale decreto, il pubblico ministero aveva disposto:
la perquisizione, per quanto qui interessa:
a.1) della sede legale e luogo di esercizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, amministrate, di diritto e di fatto, da NOME COGNOME;
a.2) dell’abitazione nella quale lo stesso NOME COGNOME era risultato domiciliare;
a.3) dei sistemi informatici e telematici in uso al NOME o di cui egli aveva la disponibilità («ove agevole sotto il profilo tecnico ed operativo e non ne sia preferibile quindi il sequestro»);
il conseguente sequestro:
b.1) della «documentazione di natura analogica rinvenuta, inerente alle operazioni del tipo indicato in imputazione, di natura contabile o altro, o comunque ritenuta rilevante a fini di prova dei fatti»;
b.2) dei «telefoni cellulari, computer, HD o pen-drive o comunque supporti digitali di memorizzazione rinvenuti, ove non si sia già proceduto alla loro perquisizione informatica»;
b.3) dei «documenti digitali, dei dati e dei programmi informatici, anche costituiti da conversazioni telematiche tra gli indagati e gli indagati e terzi, afferenti alle operazioni del
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tipo indicato in imputazione o comunque rilevanti a fini di prova, sia ove rinvenuti in sede di perquisizione informatica sia successivamente, all’esito dell’analisi forense dei dispositivi eventualmente sequestrati».
Ciò in relazione alle indagini alle quali il COGNOME era sottoposto con riguardo ai reati, che sarebbero stati commessi in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, di cui agli artt. 416 e 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere posto «in essere reiterate operazioni di trasferimento di autoveicoli di provenienza intracomunitaria, anche tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, volte a giungere alla vendita finale dei veicoli a soggetti privati senza il pagamento da parte di alcuno dell’IVA», secondo le modalità ulteriormente meglio descritte nel capo d’imputazione provvisorio.
Avverso l’indicata ordinanza del 7 ottobre 2025 del Tribunale di Isernia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 247, 253, 275, comma 3, e 324 cod. proc. pen., e degli artt. 15 e 42 Cost., nonchØ la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio.
Rappresenta che, con il decreto del 9 settembre 2025, il pubblico ministero avrebbe disposto «il sequestro di intere categorie di beni, senza alcuna preventiva selezione delle cose pertinenti al reato, e che potessero ritenersi rilevanti e funzionali all’accertamento dei reati oggetto di indagine», in sostanza, «un sequestro esteso e onnicomprensivo, in assenza di una anticipata perimetrazione dell’oggetto del sequestro», il quale sarebbe stato adottato anche «in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza».
In particolare: a) per quanto riguarda la «documentazione di natura analogica», il decreto di sequestro «cont in modo generico la individuazione dei beni da acquisire», atteso che il pubblico ministero non avrebbe «indicato specificamente quali documenti analogici avrebbero dovuto essere sequestrati in ragione della loro idoneità all’accertamento dei fatti oggetto di indagine», senza che a ciò potesse ovviare il richiamo all’attinenza della suddetta documentazione alle operazioni del tipo indicato in imputazione; b) per quanto riguarda il sequestro dei dispositivi e dei supporti digitali, cioŁ dei telefoni cellulari e dei personal computer, il decreto di sequestro avrebbe previsto «la loro integrale acquisizione», senza che il pubblico ministero avesse «previamente selezionato i dati e i documenti informatici da acquisire dai dispositivi digitali , nØ individuato i criteri di selezione del materiale informatico, nØ indicato la perimetrazione temporale dei dati di interesse rispetto ai confini temporali della imputazione provvisoria, disponendo la apprensione totale delle apparecchiature e, quindi, l’accesso indiscriminato a tutti i dati in ess memorizzati», «in luogo della estrazione delle sole informazioni eventualmente rilevanti», e senza stabilire «neppure la tempistica entro cui verrà effettuata la selezione dei dati informatici di eventuale interesse»; c) per quanto riguarda il sequestro dei «documenti digitali», anche in questo caso il decreto di sequestro avrebbe previsto «una acquisizione massiva del materiale informatico – non limitata alle sole conversazioni tra gli indagati eventualmente avvenute nell’arco temprale in cui si sarebbero verificati i fatti oggetto di indagine, ma estesa anche alle conversazioni con terzi -».
Ciò rappresentato, il COGNOME lamenta che il Tribunale di Isernia ha rigettato la richiesta di riesame nonostante gli indicati vizi della motivazione del decreto di sequestro probatorio avrebbero dovuto condurre a un giudizio di nullità «genetica» dello stesso decreto.
Il ricorrente contesta in primo luogo che il Tribunale di Isernia, nell’argomentare perchØ, nel decreto di sequestro, si dovevano ritenere indicate le ragioni per le quali i beni di cui
veniva disposto il vincolo si dovevano considerare corpo del reato o cose pertinenti al reato: da un lato, avrebbe valorizzato le finalità probatorie e le ragioni giustificative indicate nello stesso decreto, le quali, tuttavia, costituirebbero dei requisiti del decreto di sequestro probatorio distinti rispetto a quello dell’indicazione delle ragioni per le quali i beni si devono considerare corpo del reato o cose pertinenti al reato, così da non «condurre alcuno specifico e approfondito esame rispetto alle cose sottoposte a vincolo, al fine di apprezzare la loro intrinseca rilevanza probatoria, di guisa che potessero essere classificate come corpo del reato o come cose pertinenti al reato»; dall’altro lato, avrebbe ritenuto tali qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al reato sulla base del «ragionamento apodittico, aprioristico e astratto secondo cui i delitti ipotizzati nella imputazione provvisoria possano essere commessi soltanto mediante l’utilizzo di supporti informatici, documentali e comunicativi», così valorizzando non «la potenziale rilevanza probatoria delle singole cose sequestrate, bensì la loro astratta idoneità a commettere i reati supposti». Da ciò l’asserita violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., atteso «il difetto di motivazione del decreto di perquisizione e di sequestro probatorio circa il nesso di derivazione e di pertinenza tra le cose sequestrate e i reati oggetto di imputazione provvisoria».
Il COGNOME contesta, in secondo luogo, che, a fronte della mancata indicazione, nel decreto di perquisizione e di sequestro, «dei tempi necessari per lo svolgimento della analisi forense e dell’attività di selezione dei dati» che erano memorizzati nei sequestrati dispositivi elettronici, il Tribunale di Isernia avrebbe illogicamente desunto l’esistenza di tale indicazione «dalla natura dell’attività da compiersi, cioŁ dalla analisi forense e dalla procedura di selezione dei dati» (così il ricorso), così ritenendo che la stessa indicazione «fosse insita nella tipologia dell’attività da svolgere». Ad avviso del COGNOME, non sarebbe tuttavia «sufficiente che il decreto di sequestro probatorio contenga il solo riferimento all’analisi forense da compiere sul dispositivo informatico», ma sarebbe, «altresì, necessario che nel decreto venga indicata la tempistica entro cui l’attività forense Ł destinata a compiersi ed entro cui i dispositivi e le copie forensi dei dati rilevanti per le indagini verranno restituiti all’avente diritto». L’impossibilità di «stabilire la tempistica della analisi forense dalla tipologia e dalla natura di tale attività» discenderebbe dal fatto «che non Ł previsto un termine determinato dalla legge per il compimento di questa procedura, trattandosi di un adempimento tecnico la cui durata può variare da caso a caso». Da ciò l’asserita violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., attesa la assenza, nel decreto di perquisizione e di sequestro, «di indicazione dei tempi di esecuzione della attività di selezione dei dati mediante analisi forense delle apparecchiature elettroniche».
Il COGNOME contesta, in terzo luogo, che il Tribunale di Isernia avrebbe ritenuto che il decreto di perquisizione e di sequestro fosse rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza sulla base di «elementi che non sono di certo indicativi dei predetti canoni». Premette che, nel caso di sequestro probatorio dell’intera massa di dati archiviati in un dispositivo informatico, il pubblico ministero deve indicare le ragioni per le quali si debba ritenere imprescindibile, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, la verifica integrale di tutti i suddetti dati, indicare i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificare la perimetrazione temporale dei dati di interesse e stabilire la tempistica entro cui effettuare la selezione. Tanto premesso, posto che il sequestro probatorio aveva «interessato la totalità dei documenti analogici collocati nell’archivio dell’indagato e la totalità dei dati informatici archiviati sui dispositivi digitali del medesimo indagato, essendo stati gli stessi appresi nella loro integrale materialità», il COGNOME contesta che il Tribunale di Isernia, nonostante il decreto di sequestro non contenesse «la
esplicitazione delle ragioni fondanti un sequestro esteso e onnicomprensivo, nØ la illustrazione dei criteri da seguire per la selezione dei dati presenti, nØ alcuna specifica indicazione delle cose da sequestrare», avrebbe erroneamente ritenuto, «con ragionamento prettamente apodittico, che tutti i dati digitali e documenti informatici sequestrati fossero a priori potenzialmente rilevanti per l’accertamento dei reati ipotizzati, alla luce della natura dei supposti delitti oggetto di accertamento e delle finalità investigative perseguite». Anche l’impossibilità di eseguire l’analisi e l’estrazione dei dati in loco sottolineata dal Tribunale di Isernia sarebbe «scaturita proprio dalla indeterminatezza dell’oggetto del sequestro probatorio e dal vizio di motivazione del decreto». La mancata indicazione, nel decreto di sequestro, dei suddetti necessari elementi ne comporterebbe la nullità – la quale si estenderebbe «anche alle copie forensi dei dati informatici oggetto di apprensione» -, e il Tribunale del riesame avrebbe violato i principi di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio, con la conseguente violazione anche degli artt. 15 e 42 Cost. A questo proposito, il COGNOME rappresenta che, in tema di sequestro probatorio, le garanzie assicurate dall’art. 15 Cost. sono presidiate proprio dai principi di proporzionalità e adeguatezza, con la conseguenza che il Tribunale di Isernia, col ritenere che il diritto alla privacy dell’indagato fosse stato legittimamente compresso in assenza di un decreto di sequestro adeguatamente motivato in ordine al rispetto dei suddetti principi, avrebbe violato l’art. 15 Cost. Il COGNOME lamenta infine che sarebbe «evidente» che il Tribunale di Isernia avrebbe «compiuto una integrazione della motivazione del decreto di sequestro probatorio in riferimento ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, ritenendo la sussistenza di tali imprescindibili requisiti sulla scorta di elementi non compiutamente elencati nel decreto di sequestro probatorio e inferiti dal Tribunale mediante un ragionamento di tipo inferenziale, non ancorato però a dati concreti e non ricavabili dal decreto», con la conseguente violazione dell’art. 324 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perchØ Ł proposto per un motivo non fondato.
¨ utile rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01. Successivamente, da ultimo: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
Le Sezioni Unite hanno anche statuito, ancorchØ in tema di riesame delle misure cautelari reali, che nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e ) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 24291601; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
Ciò premesso, con riferimento al decreto di sequestro probatorio e al decreto di convalida di tale sequestro, gli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen., prevedono espressamente un onere di motivazione, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.
La sussistenza di un tale onere indifferenziato di motivazione Ł stata ribadita dalla Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza ‘Botticelli’ (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548-01), secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida di tale sequestro, anche ove abbiano a oggetto cose costituenti corpo di reato, devono contenere, a pena di nullità, una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale soluzione sia l’unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrifico del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’ an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito.
L’obbligo di motivazione del sequestro probatorio deve, dunque, riguardare: a) il fumus commissi delicti ; b) le ragioni per cui la cosa sequestrata si deve ritenere a esso collegata, configurandosi come corpo del reato o come cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale (Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, Tonelli, Rv. 283141-01, in motivazione).
¨ attraverso la descrizione della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato ovviamente, compatibilmente con la fase processuale e con la natura dell’indagine -, che Ł possibile verificare sia il nesso di pertinenza tra la stessa condotta criminosa e la res , in quanto corpo del reato o cosa pertinente al reato, sia l’esigenza probatoria giustificatrice del vincolo imposto su di essa, così evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative, non consentite dalla legge.
Rammentati tali principi, si deve osservare che il Tribunale di Isernia ha anzitutto congruamente evidenziato come il decreto di sequestro probatorio contenesse: a) una compiuta descrizione della condotta criminosa ipotizzata a carico del COGNOME, mediante sia la formulazione del capo d’imputazione provvisorio per i reati di cui agli artt. 416 e 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (pagg. 1-2 del decreto di sequestro), sia un ampio richiamo agli esiti delle indagini (pagg. 2-4 del decreto di sequestro); b) la puntuale indicazione dei beni da ricercare e da apprendere coattivamente (pagg. 4-5 del decreto di sequestro).
L’ordinanza impugnata risulta conforme alla legge anche là dove il Tribunale di Isernia ha reputato che il decreto di sequestro contenesse l’indicazione della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, atteso che si deve ritenere, a tale fine, del tutto idonea l’indicazione, che Ł contenuta nel primo capoverso della pag. 4 dello stesso decreto, secondo cui il sequestro veniva disposto «l fine di acquisire ulteriori elementi di prova rispetto a tali condotte , alle dinamiche interne dell’associazione con particolare riferimento ai ruoli dei correi, alla precisa individuazione di tutte le operazioni penalmente rilevanti poste in essere ed alla determinazione dell’imposta evasa e dei profitti ottenuti».
Quanto alla lamentata mancata indicazione, nel decreto di sequestro probatorio, delle ragioni per cui i beni sui quali veniva disposto il vincolo si dovessero considerare corpo del
reato o cose pertinenti al reato, si deve rammentare che, in tema di sequestro probatorio, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721-01) e che, ai fini della legittimità del suddetto sequestro, non Ł necessaria la prova del carattere di pertinenza (o di corpo di reato) delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purchØ non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 32229 del 02/04/2014, Visca, Rv. 260339-01).
Ciò rammentato, il Collegio rileva come – posta la logicità dell’argomentazione del Tribunale di Isernia secondo cui, poichØ i reati che erano stati ipotizzati richiedono, per la loro concreta realizzazione, l’utilizzo di supporti informatici documentali e comunicativi, ne discendeva che i beni dei quali era stato disposto il sequestro si dovevano reputare intrinsecamente atti a dimostrare gli stessi reati – il decreto di sequestro in questione recasse l’indicazione del contestato nesso di pertinenzialità, atteso che il pubblico ministero aveva indicato come: la «documentazione di natura analogica» da sequestrare fosse quella «inerente alle operazioni del tipo indicato in imputazione, di natura contabile o di altro tipo, o comunque ritenuta rilevante a fini di prova dei fatti»; il sequestro «dei documenti digitali, dei dati e dei programmi informatici, anche costituiti da conversazioni telematiche tra gli indagati e gli indagati e terzi» fosse riferito a quelli tra tali beni «afferenti alle operazioni del tipo indicato in imputazione o comunque rilevanti a fini di prova».
5. Quanto alle ulteriori doglianze del ricorrente, le quali attengono, essenzialmente, ai limiti, anche temporali, di legittimità di un sequestro probatorio di un’ampia massa di dati e, in specie, di dati informatici, mediante l’apprensione degli stessi dati o del dispositivo informatico nel quale sono contenuti, il Collegio ritiene di ribadire che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi (di dati informatici così come, ad esempio, di tutte le cartelle cliniche cartacee di un ospedale), se ciò sia proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o se, per altro motivo, venga in questione un sistema nel suo complesso (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268489-01).
Come Ł stato chiarito con questa sentenza, ciò che assume rilievo centrale per l’ordinamento Ł infatti che il vincolo apposto sui beni sia rispettoso dei principi di proporzionalità e adeguatezza, con riguardo, da un lato, alle finalità legittimamente perseguite dall’autorità giudiziaria e, dall’altro lato, agli interessi giuridicamente apprezzabili del privato (al rispetto dei suoi beni e alla segretezza della sua corrispondenza).
Occorre, pertanto, che la misura coercitiva sui beni sia proporzionata rispetto alle esigenze di acquisizione degli elementi di prova e non ecceda quanto Ł necessario a tale fine.
Il principio di proporzionalità assume rilievo, nella materia in esame, anche sotto il profilo del fattore tempo. Proprio in tale prospettiva Ł del resto possibile leggere la disposizione di cui all’art. 262, comma 1, cod. proc. pen., la quale stabilisce che le cose sequestrate vengano restituite a chi ne abbia diritto «uando non Ł necessario mantenere il sequestro a fini di prova». Disposizione, questa, che evoca pertanto l’ipotesi di un vincolo sulla cosa necessario e, quindi, legittimo in un dato momento, e non piø necessario e, quindi, non piø conforme alla legge in un momento successivo.
Il riferimento al principio di proporzionalità nella sua prospettiva temporale si presenta utile proprio quando la ricerca di elementi di prova debba essere effettuata esaminando un’ampia massa di dati, tutti potenzialmente rilevanti a priori , e l’accertamento non possa
essere immediatamente eseguito nel luogo in cui si trovano le cose nelle quali gli stessi dati sono contenuti.
In tale caso, il contemperamento delle contrapposte esigenze dell’autorità giudiziaria inquirente e del privato, cui si Ł accennato sopra, può essere assicurato attraverso un sequestro delle cose contenenti i dati da esaminare – o, se possibile, solo di questi ultimi che si protragga per il tempo strettamente necessario al compimento di tale esame.
Da ciò la conclusione che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, potrà eventualmente disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, ma dovrà immediatamente restituire le cose sottoposte al vincolo non appena sarà decorso il termine ragionevolmente necessario per compiere gli accertamenti legittimamente in corso.
Il trattenimento dei dati informatici o dei dispositivi informatici nei quali gli stessi sono contenuti oltre il tempo ragionevolmente necessario per operare la selezione dei dati effettivamente pertinenti al reato per cui si procede, in quanto necessari ai fini della prova di esso, si tradurrebbe infatti in un’elusione e in uno svotamento della portata dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., il quale legittima il sequestro solo delle cose «necessarie per l’accertamento dei fatti».
Nel caso di mancata tempestiva restituzione d’ufficio del dispositivo informatico o della copia integrale, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e fare valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori previsti dal sistema; in particolare, per quanto qui rileva, mediante la procedura di cui all’art. 263 cod. proc.
Muovendo da tali considerazioni, Ł possibile affermare l’infondatezza delle ulteriori doglianze del ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, come Ł stato congruamente ritenuto dal Tribunale di Isernia: a) da un lato, il disposto sequestro di un’ampia massa di dati analogici e informatici, in quanto tutti a priori potenzialmente rilevanti all’indicato fine di «acquisire ulteriori elementi di prova rispetto a tali condotte , alle dinamiche interne dell’associazione con particolare riferimento ai ruoli dei correi, alla precisa individuazione di tutte le operazioni penalmente rilevanti poste in essere ed alla determinazione dell’imposta evasa e dei profitti ottenuti», non si può ritenere esorbitante rispetto allo stesso fine, cioŁ alle finalità investigative perseguite e alle relative esigenze di accertamento; b) dall’altro lato, le indicazioni secondo cui la «documentazione di natura analogica» da sequestrare era quella «inerente alle operazioni del tipo indicato in imputazione, di natura contabile o di altro tipo, o comunque ritenuta rilevante a fini di prova dei fatti» e il sequestro «dei documenti digitali, dei dati e dei programmi informatici, anche costituita da conversazioni telematiche tra gli indagati e gli indagati e terzi» era relativo a quelli, tra tali beni, «afferenti alle operazioni del tipo indicato in imputazione o comunque rilevanti a fini di prova», appaiono evidentemente costituire il criterio da seguire per la selezione dei dati che effettivamente assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro.
Per le ragioni che si sono indicate sopra, il vincolo sui beni in sequestro si potrà legittimamente protrarre solo per il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso, cioŁ per il tempo ragionevolmente necessario per selezionare i dati effettivamente pertinenti ai reati per cui si procede. Decorso tale tempo, il sequestro potrà permanere soltanto sulle cose e sui dati che, appunto, siano risultati effettivamente pertinenti ai reati per cui si procede, in quanto effettivamente funzionali all’accertamento dei fatti e dei loro autori.
Da quanto si Ł esposto discende che, contrariamente a quanto Ł sostenuto nel ricorso, il provvedimento ‘genetico’ era completo di tutti gli elementi necessari ai fini della sua legittimità, con la conseguenza che si deve escludere che il Tribunale di Isernia abbia illegittimamente fatto ricorso a poteri integrativi della motivazione dello stesso decreto.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME