Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5014 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Popoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale del Riesame di L’Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila, investito di richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro -emesso in data 6 agosto 2025 dal Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona- accoglieva la richiesta di riesame e disponeva limitarsi gli effetti del provvedimento impugnato alla sola applicazione “Signal” presente sui dispositivi ablati, con conseguente restituzione immediata all’avente diritto di tutto il rimanente materiale sequestrato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato con atto a firma del AVV_NOTAIO, svolgendo una premessa in fatto e deducendo due motivi.
2.1. In data 6 agosto 2025 il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona disponeva una perquisizione finalizzata al rinvenimento di telefono cellulare e altri dispositivi informatici o elettronici i uso a NOME COGNOME, presunto destinatario dell’atto intimidatorio occorso il precedente 4 agosto alle ore 01:20, e che aveva riferito agli inquirenti di aver ricevuto messaggi intimidatori tramite l’app Signal.
2.1.1. La perquisizione effettuata in data 7 agosto 2025 conduceva al sequestro di quattro telefoni, con fissazione degli accertamenti tecnici irripetibili per il successivo 11 agosto 2025.
2.1.2. In tale sede la difesa eccepiva la nullità del provvedimento ex art. 253 cod. proc. pen. chiedendo la restituzione delle cose sequestrate; in via subordinata chiedeva che l’oggetto dell’accertamento e delle indagini fosse limitato al contenuto della app Signal, sulla base della giurisprudenza che ha definito i requisiti di legittimità del sequestro di dispositivi informatici.
2.1.3. Al rigetto delle eccezioni e delle istanze difensive da parte del Pubblico ministero, la difesa proponeva riesame avverso il provvedimento di sequestro chiedendo una declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la limitazione del sequestro alla sola app Signal.
2.1.4. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di L’Aquila accoglieva la richiesta subordinata.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge (artt. 257 e 324 cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen.).
Il ricorrente evidenzia che il decreto di sequestro non contiene una esposizione minima delle ragioni che hanno condotto l’Autorità giudiziaria a esperire il mezzo di ricerca della prova, come evidenziato dal Tribunale, ritenendo di poter limitare alla sola App Signal il sequestro, non prendendo in considerazione la richiesta principale.
Infondato è l’argomento utilizzato dal Tribunale per far salvo il sequestro,non rilevando in proposito, né esigenze di economia processuale (irrilevanti ed estranee), né esigenze investigative (dovendosi il Pubblico ministero attenere alle previsioni del codice).
Il Tribunale non poteva definire le finalità probatorie del sequestro sia per la carenza della motivazione, sia in quanto il Tribunale ha autonomamente individuato le finalità perseguite con il sequestro.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 253 cod. proc. pen.).
L’ordinanza del Tribunale non rispetta integralmente le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il provvedimento di sequestro deve indicare “le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti” nonché “i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare”.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso, innanzitutto, che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; conf. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01).
2.1. Va anche ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve contenere una adeguata motivazione che consenta di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
2.2. Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto, nel disegno del legislatore, non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurirnis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia;. Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025 Cc. (dep. 15/10/2025) Rv. 288716 – 01).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha fondato la decisione di annullamento adottata sulla mancanza, nel decreto di sequestro, di una dettagliata motivazione delle ragioni specifiche che hanno reso necessario acquisire tutti gli strumenti mobili a disposizione del COGNOME, limitando gli effetti del provvedimento impugnato, “anche per ragioni di economia processuale e di
indagine”, alla sola parte eccedente le legittime finalità di accertamento, peraltro riconosciute dallo stesso ricorrente” (v. ultimo capoverso pag. 2 ordinanza impugnata), ovvero a quelle indicate nella parte dispositiva del provvedimento impugnato.
Entrambi i motivi del ricorso, trattati congiuntamente in considerazione della norma di cui all’art. 253 cod. proc. pen. cui fanno riferimento, sono, dunque, infondati.
Va premesso che il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione del provvedimento di sequestro atteso che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova del reato per cui si procede, essendo chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità di tale reato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 278542 – 01).
Il Tribunale del Riesame ha fatto buon governo di tali principi.
Evidenzia il collegio, in proposito, la rilevanza dell’inciso della motivazione del provvedimento impugnato; si legge a pag. 2 della ordinanza impugnata che “anche per ragioni di economia processuale e di indagine” l’annullamento viene limitato alla sola parte eccedente le legittime finalità di accertamento”, ovvero a quelle, imprescindibili per l’indagine, di individuare gli autori delle minacce ed eventuali altri soggetti coinvolti nell’episodio delittuoso avvenuto la notte del 4 agosto 2025, procedendo all’analisi tecnica dei dispositivi e limitando l’efficacia del sequestro all’acquisizione dei messaggi di cui alla sola applicazione “Signal” presente sui dispositivi ablati.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente