Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6810 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.NOME COGNOME n. in Cina il DATA_NASCITA
2.NOME COGNOME n. in Cina il DATA_NASCITA
3.NOME n. in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 22/9/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1- bis , cod. proc. pen.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 4 settembre 2025 ed avente ad oggetto rispettivamente le somme di euro 268.500,00, 50.000,00 e 263.400,00 rinvenute nella loro disponibilità e ritenute provento di illeciti fiscali nonché gli apparecchi cellulari detenuti dagli stessi indagati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto la violazione degli artt. 125, comma 3, 127, comma 7, 324 cod. proc. pen. per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti e con riguardo alla sproporzione ed inadeguatezza del provvedimento ablatorio per mancata indicazione dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi oggetto di sequestro.
Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha rassegnato una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza del fumus dell’ipotizzato reato di ricettazione, avendo adottato uno standard probatorio che non dà conto del ‘ragionevole motivo’ idoneo a giustificare l’apposizione del vincolo reale sui beni sequestrati. Infatti, dal compendio acquisito non emergono seri elementi per ritenere fondata la prospettazione accusatoria alla luce della giurisprudenza di legittimità che, in relazione al sequestro di rilevanti somme di danaro, richiede l’acquisizione di elementi significativi della certa provenienza della stesse da un delitto presupposto individuato quantomeno nella sua tipologia. I giudici del Tribunale cautelare hanno ritenuto di aderire ad altro orientamento, nonostante la confutazione fattane nella memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., richiamando arresti non confacenti al caso di specie e mostrando un incedere motivazionale illogico.
In particolare, secondo la difesa la motivazione dell’ordinanza impugnata è caratterizzata da mera apparenza anche in relazione alla denunziata carenza di proporzionalità della misura in relazione al sequestro degli apparecchi cellulari, non avendo il Tribunale considerato l’ampia latitudine del decreto di sequestro adottato dal pubblico ministero che dimostra la natura esplorativa della misura e avendo omesso di applicare i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ostensione dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale archiviato nei dispositivi, di perimetrazione temporale dei dati d’interesse e dei tempi d’esecuzione di dette operazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo profilo di censura relativo al vincolo apposto sulle somme di danaro è inammissibile in quanto non consentito e, comunque, affetto da genericità. Il difensore sotto l’egida della violazione di legge censura in realtà vizi dell’apparato giustificativo, tacciato di illogicità laddove in materia di fumus ha richiamato orientamenti giurisprudenziali avversati dal ricorrente. L’ordinanza impugnata ha esposto le ragioni reiettive alle pagg. 2-3, evidenziando che la sussistenza del delitto di ricettazione, secondo gli standard propri della fase cautelare, si trae: dalla rilevante entità delle somme sequestrate agli indagati, custodite nei bagagli con i quali si apprestavano a raggiungere Roma; dall’incompatibilità delle stesse con i redditi dichiarati negli anni precedenti in relazione alle attività commerciali dai medesimi gestite; dalle modalità di confezionamento del danaro con suddivisione in mazzette; dall’assoluta inverosimiglianza delle versioni fornite dai prevenuti sul possesso del danaro e sulla sua destinazione; dalla
violazione delle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e tracciamento dei pagamenti. Circostanze – tutte – convergenti nell’attestazione della provenienza illecita degli importi sequestrati, da ascrivere attendibilmente a violazioni fiscali in considerazione della titolarità attuale o pregressa in capo agli indagati di esercizi commerciali operanti nel settore dell’abbigliamento.
2. Il secondo profilo di censura concernente la violazione del principio di proporzionalità è fondato. La latitudine onnicomprensiva del decreto di sequestro degli apparecchi cellulari disposto dal pubblico ministero, giustificata dall’esigenza di una compiuta ricostruzione del fatto contestato e dei rapporti economici tra gli indagati e terzi, con accesso a documenti, fotografie, e-mail, messaggistica, file dati, informazioni, programmi informatici o comunque tracce pertinenti al reato, imponeva l’indicazione specifica delle informazioni ricercate e dei criteri da utilizzare nella selezione del materiale archiviato in ciascun dispositivo, con opportuna perimetrazione temporale dell’ambito della ricerca in relazione al capo d’incolpazione provvisorio (che indica esclusivamente la data del sequestro) e pianificazione delle operazioni tecniche al fine della restituzione dell’apparecchio e della copia informatica all’avente diritto.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato il principio per cui, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287421 – 01; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, COGNOME, non massimata sul punto).
Nella specie, il pubblico ministero ha adottato un provvedimento solo apparentemente motivato in ordine alla necessità di un sequestro onnicomprensivo, ai criteri di estrazione dei dati (facendo riferimento ad una vicenda omicidiaria e ai rapporti tra indagato e vittima), alla perimetrazione temporale dei dati da ricercare, elementi indispensabili alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità sia nella fase genetica che esecutiva del provvedimento, alla stregua dei richiamati princìpi. Il Tribunale ha respinto le censure difensive adducendo l’impossibilità di sindacare le finalità investigative perseguite dall’organo dell’accusa senza, tuttavia, rilevare l’assenza dei pregnanti indici selettivi e di delimitazione temporale della ricerca che concorrono ab origine a legittimare l’apprensione a fini probatori dei dati e delle informazioni personali nella disponibilità degli indagati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata, unitamente al decreto genetico, limitatamente al sequestro probatorio dei supporti e dei sistemi informatici, di cui deve essere ordinata la restituzione agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero in data 4 settembre 2025 ed ordina la restituzione dei supporti e dei sistemi informatici agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME