Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7520 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Gorizia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Monza il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio limitatamente agli strumenti
informatici con rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gorizia, a seguito di istanza di riesame nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia il 29.7.2025 in relazione al reato di cui all’art. 378 cod. pen. avente ad oggetto:
380260045162604;
un cane femmina, simil segugio con microchip -un telefono cellulare marca XIAOMI modello CODICE_FISCALE;
-la dichiarazione di affidamento indirizzata al Comune di Gorizia datata 24.12.2024;
-la dichiarazione di affidamento indirizzata al Comune di Gorizia datata 28.01.2024;
-due fogli relativi a screenshot contenenti dati dell’anagrafe canina indicanti le movimentazioni del cane;
ha confermato il decreto impugnato.
Inoltre, a seguito di istanza di riesame nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Publico Ministero presso il Tribunale di Gorizia il 29.07.2025, per i reati di cui agli artt. 314 e 328 cod. pen., avente oggetto:
telefono cellulare utenza n. NUMERO_TELEFONO;
computer portatile marca ACER, modello Apire 3, con seriale CODICE_FISCALE;
ha confermato il decreto impugnato, previa riunione delle procedure.
2.Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, i difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME si propongono i seguenti motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, inosservanza e erronea applicazione dell’art. 378 cod. pen. in relazione alla insussistenza del fumus del reato di favoreggiamento personale, non avendo il Tribunale fornito una vera e propria motivazione sul punto, limitandosi ad un elenco di documenti agli atti.
Inoltre, la ipotesi mossa nei confronti del ricorrente, al più, appar riconducibile al favoreggiamento reale e non a quello personale e, in ogni caso, non risulta aver favorito alcuno, confondendosi l’essere a conoscenza della esistenza di una “richiesta di restituzione del cane” con la prova che l’indagato fosse realmente consapevole dell’attività di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice da parte di NOME COGNOME e “che per questa fosse stato aperto un procedimento penale”. Né risulta esservi prova che il ricorrente fosse a
conoscenza che l’eventuale procedimento penale pendente fosse a carico della COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 324, 253, 256 e 247 cod. proc. pen., in relazione ai principi di proporzionalità e di adeguatezza del disposto sequestro probatorio.
Quanto al sequestro del cane, nulla era detto nel decreto circa la specifica finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, limitandosi ad una mera formula di stile, al pari di quella adottata dal Tribunale per confermarlo.
Quanto al sequestro dei dispositivi informatici, lo stesso rilievo da parte del Tribunale della mancanza di indicazione specifica del dato informativo ricercato dagli inquirenti, dà conto della illegittima natura omnicomprensiva del sequestro, in violazione del principio di proporzionalità; come pure la giustificazione successivamente addotta designa la illegittima natura esplorativa dello stesso sequestro.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., dell’art. 5, paragrafi 3 e 4 idei Trattato dell’Unione Europea e degli artt. 49, paragrafo 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000.
Il Tribunale, pur rilevando la mancanza di indicazioni sui dati informatici estraibili dai dispositivi elettronici oggetto di sequestro, ha confermato il decret di sequestro in violazione del principio di proporzionalità favallando una iniziativa cautelare meramente esplorativa, la cui illegittimità è ampiamente affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
4.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e alla direttiva UE 2016/680 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Camera /con sentenza del 4 ottobre 2024, C-548/21, mancando in capo al Pubblico Ministero il potere di trattare i dati informatici in assenza di una preventiva autorizzazione di un giudice.
Alla pertinente deduzione difensiva, il Tribunale non ha opposto alcuna motivazione.
4.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. e della legge regionale FVG n. 20 del 2012 1 in ragione della legittimità dell’operato della ricorrente, che /fin dal 24 dicembre 2024 1 non era più custode giudiziale del cane simil segugio al quale era applicato un microchip con il numero indicato, non valendo il disconoscimento da parte del Pubblico ministero della autorizzazione di sostituzione del custode per meri, e irrilevanti, errori dell’atto, essend precisamente identificato il cane attraverso il numero del microchip.
In assenza di istanza di trattazione orale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto come in epigrafe.
E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME con la quale:
in relazione al primo motivo di ricorso si ribadisce la violazione del principio di proporzionalità e l’apparenza della motivazione a riguardo da parte del Tribunale che neanche poteva effettuare alcuna integrazione della motivazione del decreto emesso dal Pubblico ministero.
in relazione al secondo motivo di ricorso, invoca la disapplicazione delle disposizioni interne di cui agli artt. 253 ss. cod. proc. pen., che consentono al Pubblico Ministero, in luogo del Giudice, di disporre il sequestro probatorio di dispositivi elettronici in quanto in contrasto con la Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo, con conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni così verificatesi.
In via subordinata si sollecita la proposizione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 ss. cod. proc. pen. nella parte in cui consentono che il sequestro di dispositivi elettronici sia adottato dal Pubblico Ministero e non da un Giudice, e per ogni tipologia di reato.
In via ulteriormente subordinata si sollecita rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, in ordine alla interpretazione della citat direttiva, onde verificare se la disciplina comunitaria, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, osti alla normativa nazionale prevista dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo è, in parte, infondato e, in parte, proposto per ragioni non consentite.
Il Tribunale (par. 4) ha considerato il contenuto di documenti in atti al fine d giustificare la sussistenza del fumus delicti in capo al ricorrente, non affatto meramente elencati. Cosicché destituita di fondamento è la censura sulla / mancanza di motivazione – che designa il limite ricorribile nella materia de qua -in ordine alla deduzione difensiva e non consentita la rivalutazione del dato indiziario proposta dal ricorrente.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
1.2.1. E’ fondata la censura in ordine alle ragioni del sequestro probatorio del cane, non avendo la ordinanza impugnata dato alcuna giustificazione in ordine al
vincolo di indisponibilità ai fini probatori apposto all’animale, non essendo esso evidentemente – giustificato dalla sua individuazione.
1.2.2. E’ fondata la censura sul sequestro dei dispositivi elettronici.
1.2.2.1. E’ stato già condivisibilmente affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01); ancora, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositiv con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con la conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139).
1.2.2.2. Non ha fatto buon governo dei richiamati principi l’ordinanza impugnata, che ha avallato il decreto di sequestro nella pur rilevata assenza di qualsiasi perimetrazione temporale dei dati informatici da acquisire, anzi negando la stessa anticipata individuabilità degli stessi, così negando in radice la necessaria proporzionalità ed avallando una non consentita finalità esplorativa del sequestro probatorio.
1.2.2.3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nei confronti del ricorrente in data 29.7.2025 con restituzione del telefono cellulare in sequestro.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è fondato per quanto di ragione.
2.1. Anche per la ricorrente il sequestro dei dispositivi elettronici è stat confermato, dall’ordinanza impugnata, secondo la scansione argomentativa posta a base del rigetto dell’analoga censura proposta dal precedente ricorrente.
Pertanto, richiamati i medesimi principi di diritto sopraindicati, la censura deve essere accolta.
2.2. L’accoglimento del precedente motivo assorbe il secondo motivo.
2.3. Il terzo motivo, pertinente alla sussistenza del fumus delicti, è inammissibile, in presenza di una specifica motivazione a riguardo, che assume la
inesistenza di un provvedimento della A.G. di sostituzione del custode del cane, rispetto alla quale la ricorrente declina una diversa ricostruzione in fatto, volta ad avallare la pretesa sostituzione sulla base di un documento del 24.12.2024 al cui vaglio il Tribunale non si è sottratto (v. par. 4), escludendone la pertinenza alla vicenda in esame anche per l’avvenuto disconoscimento da parte del PM in udienza. Né la doglianza, per la sua natura, può trovare accesso in questa sede, attesi i limiti di ricorribilità dei provvedimenti in materia di cautela reale.
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e dei decreti di sequestro probatorio emessi il 29 luglio 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia nei confronti dei ricorrenti, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenze ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché i decreti di sequestro emessi dal P.M. presso il Tribunale di Gorizia il 29 luglio 2025, disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore degli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 19/01/2026.