Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1026 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1026 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/09/2025 del Tribunale di Napoli preso atto che non Ł intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza del riesame, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, osservando che Ł stato impugnato il decreto di sequestro probatorio di apparecchiature informatiche del Pubblico Ministero emesso il 16 luglio 2025 nei confronti di COGNOME NOME quale indagato del reato di cui all’art.648 cod. pen.
Il Tribunale all’esito dell’udienza ha osservato a verbale che nelle more dell’impugnazione Ł intervenuto, il 18 luglio 2025, il provvedimento di convalida del sequestro da parte del GIP, trattandosi di dispositivi informatici ai sensi della direttiva Eu 2016/680, sicchØ la difesa avrebbe dovuto impugnare il decreto di convalida e non il decreto di sequestro probatorio.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen. poichØ la necessità della convalida da parte del GIP, secondo la direttiva UE 2016/680, attiene unicamente ad un controllo sulle modalità esecutive del sequestro, al fine di accedere ai dati sensibili presenti sul dispositivo e delimitare il perimetro di acquisizione dei dati, e non sui presupposti del sequestro stesso, che per sua natura probatoria rimane atto esclusivo del pubblico ministero.
Osserva il ricorrente che, peraltro, questo decreto era stato preceduto da un decreto di sequestro probatorio emesso il 28 maggio 2025 in relazione alla fattispeciedelittuosa di favoreggiamento reale nei confronti dell’odierno ricorrente; il tribunale del riesame aveva annullato in data 19 giugno 2025, il primo decreto di sequestro probatorio ritenendo insussistente il fumus dell’ipotesi di reato e disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto; nell’ordinanza, tuttavia, aggiungeva che a carico dell’COGNOME avrebbero potuto configurarsi fattispecie penali di natura diversa, quali l’appropriazione indebita o la ricettazione. Sulla base di queste considerazioni, l’ufficio di Procura ha emesso il 16 luglio
2025 un nuovo provvedimento di sequestro a carico del ricorrente per il delitto di ricettazione, e il Tribunaleha dichiarato inammissibile l’istanza diriesame, poichØ essendo intervenuta la convalida da parte del GIP del decreto di sequestro probatorio la difesa avrebbe dovuto impugnare il decreto di convalida.
Rileva, tuttavia, la difesa che anche il primo decreto di sequestro probatorio, pur essendo intervenuta la convalida, era stato impugnato dinanzi al tribunale del riesame che lo aveva annullato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato.
Il ricorrente censura la motivazione di inammissibilità del suo riesame, ricollegando l’impugnazione del decreto di convalida del sequestro probatorio al dettato della Direttiva Ue 2016/680, che prevede «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica», cui Ł stata data attuazione nell’ordinamento interno con il d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che all’art. 3 richiede che il giudice intervenga in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio. Sostiene pertanto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile la sua impugnazione, poichŁ il decreto di sequetro probatorio Ł atto esclusivo del pubblcio ministero.
Ma non considera che secondo costante giurisprudenza, in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili, nŁ il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M., nŁ l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida. Questa Corte ha infatti da tempo affermato che il decreto del PM ha carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette, dopo l’ordinanza di convalida, e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato. (Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258936 – 01).
A sostegno della non impugnabilità del decreto del P.M. va rilevato che lo stesso non Ł ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322 cod. proc. pen., che fa espresso riferimento al provvedimento del giudice, e dell’art. 322bis c.p.p., che con il termine “ordinanza” intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.
Si tratta, peraltro, di norme non suscettibili di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione.
Il Tribunale del riesame ha correttamente dato atto che era stato impugnato soltanto il decreto di sequestro preventivo, disposto di urgenza dal Pubblico ministero, che ai sensi dell’art.321 comma 3 bis cod.proc.pen. non Ł impugnabile.
Per le ragioni suindicate, che nulla hanno vedere con la Direttiva Ue richiamata dal ricorrente, il ricorso Ł inammissibile.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME