Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28124 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Benevento il 12/04/1960
avverso l’ordinanza emessa il 12/12/2024 dal Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’indagato, con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza disposto il 3.12.2024 avente ad oggetto supporti telematici e, in particolare, due telefonici e ciò che è individuato a seguito di estrazione di copia forense e dell’esame del contenuto di due telefonini; si tratta di un sequestro che richiama due precedenti sequestr disposti 1’11.10.2024 e il 30.10.2024, già disposti nel presente procedimento, rispetto ai quali pure è stato proposti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto d Tribunale del riesame e che sono stati trattati all’odierna udienza.
A differenza degli altri due precedenti sequestri del 11.10.2024 e del 30.10.2024, per i quali si procede solo per i reati di cui agli artt. 353- 353 bis cod. pen., l’o sequestro ha come reato oggetto di prova anche quello di cui all’art. 416 cod. pen.
I fatti attengono alla gestione di alcune gare di appalto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.
Si assume che nella specie mancherebbe il pericolo di dispersione perché i beni oggetto del vincolo per cui si procede, disposto il 3.12.2024, sarebbero stati già oggett dei due precedenti provvedimenti di sequestro, di cui si è detto, e che l’estensione del sequestro è stata disposta per ragioni di “opportunità”.
Il pericolo di dispersione non sarebbe nella specie concreto ed attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale ha spiegato come: a) la domanda cautelare sia stata articolata attraverso il richiamo ad una serie di atti, tutti indicati espressamente; b) dall’esam tali atti emergano i fatti e le ragioni per cui è stato disposto il sequestro proba 1’11.10.2024; c) successivamente, con il decreto del 30.10.2.2024 per cui si procede, il Pubblico Ministero, dopo aver dato atto che con il precedente decreto erano stati sottoposti a sequestro nei confronti di Bello, alcuni supporti informatici – in preceden indicati- oltre la copia forense di altri cinque file, aveva riferito di avere nomina consulente per la estrazione di copia forense dei dati contenuti nei cellulari e negli a supporti sequestrati, al fine di sequestrare soltanto quelli ritenuti utili per le i e con conseguente restituzione di tutti i supporti informatici e della stessa copia foren dei dati “una volta estrapolati quelli ritenuti utili”.
In tale contesto si colloca anche il sequestro in esame che, a differenza degli altr fa riferimento, come detto, anche al reato di associazione per delinquere.
Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la infondatezza, ai limiti della inammissibilità.
Sotto un primo profilo, diversamente dagli assunti difensivi, è stato chiarito com l’oggetto e la ragione giustificativa del sequestro in esame sia diverso sia da quel disposto 1’11.10.2024, atteso che con questo si è proceduto ad apporre il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all’interno del quale sono raccolte una serie informazioni, sia rispetto a quello del 30.10.2024 che ha ad oggetto il solo contenuto selezionato correttamente dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto util
ai fini delle indagini con conseguente restituzione non solo del supporto esterno ma anche dalla copia forense.
Con il sequestro in esame, infatti, si è semplicemente esteso l’oggetto della attivit di ricerca della prova anche ad un altro reato, ulteriore rispetto a quelli originariamen
ipotizzati.
Dunque, nessuna inutile duplicazione di titoli.
Il ricorrente, da una parte, sovrappone profili giuridici distinti, e, dall’altra confronta con la motivazione del provvedimento impugnato
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2025.