Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Sesto San Giovanni (MI), il 25/07/1992
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Catanzaro.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in data 5 dicembre 2024, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza emessa il 18 settembre 2024, confermava il decreto del 26 febbraio 2024, che aveva disposto il
4
sequestro per finalità probatorie in relazione ai reati previsti dagli artt. 416, 648 bis cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000. In esecuzione di detto provvedimento erano stati sequestrati al ricorrente, in successive occasioni, documentazione attinente alla immatricolazione di vetture, tre cellulari lphone, una carta di pagamento e strumentazione atta ad alterare il chilometraggio dei veicoli.
Questa Corte, nel disporre il rinvio, aveva ritenuto che vi fosse adeguata motivazione quanto all’astratta ipotizzabilità del reato di riciclaggio di vetture d origine estera e provenienza furtiva; aveva però escluso che i documenti e i dispositivi sequestrati potessero rientrare nel concetto di corpo del reato, trattandosi invece di cose pertinenti al reato; aveva pertanto evidenziato la necessità di approfondire il ruolo del ricorrente e “della relazione di costui con tal NOME COGNOME menzionato solo di passaggio nel provvedimento e destinatario, assieme al ricorrente, di un solo paragrafo del provvedimento (a pg.7), sostanzialmente insufficiente a soddisfare l’esigenza probatoria sopra indicata”.
Il Tribunale menziona le due società dedite al commercio di veicoli e coinvolte nelle indagini, di cui COGNOME era rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale, e richiama una serie di intercettazioni, dimostrative dell’attività del ricorrente nelle pratiche illecite di nazionalizzazione de autovetture, con la posizione di intermediario.
Rappresenta GLYPH inoltre, GLYPH quanto GLYPH al GLYPH profilo GLYPH della GLYPH proporzionalità GLYPH e dell’adeguatezza della misura applicata, che i dispositivi elettronici sono stati sottratti esclusivamente per il tempo necessario per compiere le adeguate verifiche.
Avverso detta ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo, con un unico e articolato motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in riferimento ai reati contestati, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e alle specifiche esigenze probatorie. In particolare, censura l’assenza di motivazione nella parte in cui il Tribunale trascura sia il rapporto sussistente tra i beni sequestrati e la fattispecie di reato, sia l valutazione della effettiva rilevanza probatoria del provvedimento ablatorio.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e per taluni versi aspecifico, non facendosi carico dell’apparato argomentativo sviluppato dal giudice di rinvio a sostegno dell’ordinanza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto sintetica, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548), trattandosi di prerogativa del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale.
Nella specie, il provvedimento del Tribunale del riesame, ottemperando al dictum della sentenza di questa Corte n. 41845/2024 di annullamento con rinvio e colmando la lacuna motivazionale del provvedimento annullato, contiene puntuali indicazioni fattuali in ordine alla necessità dell’apprensione di singoli documenti e strumenti informatici, tutti analiticamente elencati, ai fini della prova delle ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio e violazioni fiscali in fase di accertamento a carico dell’indagato.
Il Tribunale si è infatti soffermato sul ruolo svolto dal ricorrente in seno all compagine criminale, evidenziando la riconducibilità allo stesso di due società dedite al commercio di veicoli, di cui era rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale, e sui suoi collegamenti con l’indagato COGNOME COGNOME, a sua volta amministratore di altre società svolgenti analoga attività commerciale.
Il Tribunale indica analiticamente le intercettazioni da cui risulta che COGNOME era uno dei committenti delle pratiche di nazionalizzazione delle autovetture di provenienza estera o delittuosa, effettuate con modalità illecite prodromiche alla loro rivendita, nonché proprietario di uno di tali veicoli. Sottolinea inoltre i molteplici contatti del ricorrente con altri coindagati, tanto rendere palese il ruolo importante. L’indagato svolgeva anche funzioni di procacciatore di affari attraverso la preparazione dei veicoli da nazionalizzare e operando per mediare nell’espletamento delle relative pratiche automobilistiche.
Risulta così adeguatamente evidenziata, con motivazione congrua in linea di fatto e perciò insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita mediante il sequestro, dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini p
acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza sottrazione del bene (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542).
,4 ) Quanto alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità rispetto alla prova dei reati contestati, esso emerge in modo evidente quanto alla documentazione contraffatta (carte di circolazione, pratiche di immatricolazione) e alle targhe straniere e contraffatte, nonché alla strumentazione utilizzata.
Con specifico riguardo al sequestro dei dispositivi elettronici, che la Difesa assume fondato su finalità meramente esplorative, basti ricordare che /in tema di sequestro probatorio, l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della .2.difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro”,1 trév -é. contemperarsi con la necessità di un più significativo lasso di tempo necessario ad esaminare tutto il materiale sottoposto al vincolo reale (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare sproporzione tra l’oggetto della ricerca (e della successiva apprensione) e la finalità probatoria sottesa allo stesso, ove si consideri che nel decreto di sequestro del pubblico ministero sono esplicitati la tipologia dei documenti da ricercare e i criteri d selezione del materiale informatico archiviato; ma, soprattutto, i dati destinati all’apprensione che sono individuabili solo a seguito di una disamina del / materiale acquisito la cui ricerca, peraltro, è stata fin dall’inizio indirizzata pubblico ministero secondo modalità istruttorie rispettose delle finalità perseguite, assicurando l’utilizzo di tecniche idonee a preservare l’integralità dei dati e la creazione della copia solo ove non risultasse possibile provvedere nell’immediatezza alle operazioni.
II ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del
g ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2025