Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40414 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40414 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/02/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta di NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro il decreto di sequestro probatorio del 19/01/2023 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord – che aveva disposto il sequestro di due telefoni cellulari di marca Xiaomi, di appunti manoscritti e delle somme di C 853,50 e di C 3.800,00 che erano stati rinvenuti a seguito di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria sulle persone dei predetti NOME COGNOME e NOME COGNOME – in parziale accoglimento della richiesta di riesame, disponeva la restituzione della somma di C 853,50 al COGNOME e della somma di C
3.800,00 al COGNOME, confermando, invece, il sequestro dei menzionati telefoni cellulari e appunti.
Il citato sequestro probatorio era stato emesso a seguito di un’operazione che era stata effettuata dalla polizia giudiziaria che, il giorno 9 gennaio 2023, aveva controllato un’automobile a bordo della quale viaggiavano il COGNOME e il COGNOME e che, sottoposta a perquisizione tale automobile, aveva rinvenuto, all’interno della stessa, una busta per la spesa, collocata ai piedi del passeggero COGNOME, la quale conteneva, suddivisa in mazzette numerate poste all’interno di buste di cellophane sottovuoto, la somma di C 300.000,00.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord chiedeva e otteneva l’emissione, da parte del G.i.p. dello stesso Tribunale, del sequestro preventivo di tale somma di C 300.000,00, avendo ritenuto la sussistenza degli indizi del reato di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Con l’ordinanza del 02/02/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva la sussistenza, a carico del COGNOME e del COGNOME, degli indizi del reato di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 512-bis cod. pen., di cui la sequestrata somma di C 300.000,00 avrebbe costituito l’«oggetto», nonché, limitatamente ai due telefoni cellulari e agli appunti manoscritti, delle esigenze probatorie.
Avverso tale ordinanza del 02/02/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza degli artt. 125, comma 3, 352 e 355 cod. proc. pen., nonché degli artt. 50, 309, 324, 326 e 358 cod. proc. pen., e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., nonché dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
I ricorrenti lamentano che: non sarebbero state specificate le esigenze probatorie in assenza di indizi volti a sostenere l’ipotesi di reato contestata; mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla finalità perseguita attraverso il sequestro, mentre la mera disponibilità di somme di denaro non si potrebbe ricondurre ad alcun ipotetico reato; mancherebbe l’indicazione di qualsiasi elemento atto a sostenere l’esistenza di un delitto presupposto, sicché il provvedimento risulterebbe emesso in violazione di legge anche in relazione alla modificazione della fattispecie contestata, ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 512bis cod. pen., la quale atterrebbe a un fatto completamente diverso da quello originariamente contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché aspecifici e manifestamente infondati.
In primo luogo, deve essere rilevato come, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 27921102). Tale principio va applicato anche in tema di riesame avverso provvedimenti cautelari reali, non sussistendo alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l’impugnazione o nel corso dell’udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata. Ne consegue, pertanto, che alcuna violazione di legge sussiste in relazione all’operata riqualificazione ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen.
Quanto alle ulteriori doglianze, i ricorsi sottolineano aspetti relativi al sequestro di somme di denaro del tutto estranei all’oggetto del presente procedimento in cui si tratta del sequestro di telefoni cellulari ed appunti manoscritti. E nel caso in esame sia il provvedimento genetico che quello del Tribunale del riesame hanno sottolineato come, a fronte del rinvenimento dei ricorrenti in possesso di una rilevante e non giustificata somma di denaro, il sequestro dei telefoni cellulari fosse strumentale all’individuazione dei contatti e dei rapporti con altri soggetti autori del possibile reato presupposto ovvero in contatto con gli imputati. Ne consegue che del tutto legittima appare la rappresentazione del nesso strumentale tra l’ablazione effettuata con il provvedimento di sequestro e l’attività di indagine avente a oggetto il reato.
Va ricordato come, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, in tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, Cisse, Rv. 258416-01).
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha esattamente rispettato tale orientamento, avendo sottolineato come, alla luce degli accertati rapporti tra entrambi gli indagati e soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, si dovesse ritenere che i telefoni sequestrati potessero essere stati utilizzati per mantenere i contatti con i correi, così rendendo specifica motivazione idonea a sorreggere la validità del sequestro.
In conclusione, i ricorsi si devono ritenere inammissibili, a norma dell’art. 606 comma 3, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/06/2023.