Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MACERATA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TOLENTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Macerata, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., annullava il decreto di sequestro probatorio ex art. 253, c.p., emesso dal pubblico ministero presso il suddetto tribunale in data 3.10.2023, nell’ambito del procedimento penale sorto a carico di COGNOME NOME in relazione al reato ex art. 612, c.p., avente a oggetto una pistola, il relativo caricatore e numerose cartucce, beni specificamente indicati nel suddetto provvedimento.
In estrema sintesi il tribunale del riesame ha ritenuto che, “pur essendo adeguatamente motivato il decreto di sequestro probatorio sia quanto alla pertinenza del reato contestato sia per quel che concerne la rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti”, nel caso in esame la finalità probatoria, insita nella necessità che la persona offesa dal reato di cui all’art. 612, c.p., riconosca effettivamente nell’arma in questione l’oggetto che gli sarebbe stato mostrato dal COGNOME, debba essere anticipata alla fase delle indagini preliminari, al fine di non mantenere per anni, in attesa del dibattimento, il vincolo reale su di un bene legalmente detenuto dall’indagato nella propria abitazione.
Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 253, c.p.p., in quanto, da un lato, il decreto di sequestro probatorio era stato emesso anche al fine di potere assicurare il riconoscimento della pistola di cui si discute da parte della persona offesa, prima di giungere al dibattimento; dall’altro, con la restituzione dell’arma è stato impedito di procedere all’accertamento sulla effettiva natura dell’oggetto mostrato dall’indagato alla persona offesa, necessario per verificare se la pistola ostentata fosse vera o piuttosto non si trattasse di una riproduzione grafico-artistica (un tatuaggio), come non escluso dalla stessa persona offesa.
Con requisitoria scritta del 30.12.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Con memoria del 17.1.2024, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’indagato, nel
replicare alla requisitoria del pubblico ministero, chiede che il ricorso sia rigettato.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni.
Come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348).
Come rilevato dal ricorrente, il decreto di sequestro probatorio di cui si discute era conforme a tali principi, anche con particolare riferimento alla finalità probatoria dell’accertamento dei fatti indicata dall’art. 253, co. 1, c.p.p., apparendo indispensabile, allo scopo di verificare, sin dalla fase delle indagini preliminari, la fondatezza dell’ipotesi di reato formulata ovvero per qualificare nei suoi esatti termini la condotta in ipotesi posta in essere dal COGNOME, accertare se la pistola, pacificamente rinvenuta nella disponibilità dell’indagato, fosse vera o meno n e, ancora prima, se fosse stata effettivamente mostrata con finalità intimidatoria alla persona offesa, circostanza che, nella memoria in precedenza indagata, il COGNOME contesta, con argomentazioni, tuttavia, volte a contestare il merito della motivazione del provvedimento di sequestro e, in particolare, la sussistenza di un nesso pertinenziale tra i beni oggetto del vincolo reale e il reato, non consentita in questa sede.
Evidente, dunque, la violazione di legge, nella specie dell’art. 253, c.p.p., in cui è incorso il tribunale del riesame, con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma il 22.1.2024.
Ì 4