Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41140 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41140 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 19/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha respinto il riesame proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano il 07/04/2023, avente ad
oggetto un telefono cellulare e la relativa scheda SIM rinvenuti nella disponibilità del detto all’esito di perquisizione personale.
NOME è indagato per avere simulato il furto della propria autovettura, mediante la presentazione di una falsa querela ai Carabinieri.
Nel proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’indagato, articola due motivi, sinteticamente riportati nei limiti strettamente necessari all motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo si denuncia inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per il carattere meramente apparente della motivazione sul fumus.
Il Tribunale ha confermato il sequestro senza dare risposta alle specifiche censure formulate in sede di riesame.
Il decreto del Pubblico Ministero, tautologicamente, aveva affermato la ricorrenza di “plurimi elementi indiziari idonei a corroborare l’ipotesi che NOME abbia commesso il delitto per cui si procede”, desunti dagli atti di indagine. Il Tribunale ne ha integrato la motivazione, al fine di dar conto di tal presupposto della cautela, ma tale eterointegrazione non è consentita, in quanto lesiva delle prerogative della Pubblica Accusa.
) relazio2.1. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali, in ne all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. , per carenza o mera apparenza della motivazione sulle esigenze probatorie.
Il Tribunale ha apoditticamente ritenuto che il decreto originario contenesse una motivazione sufficientemente specifica, sotto il duplice profilo della esistenza di un nesso pertinenziale tra la res e il reato e della ricorrenza di esigenze probatorie.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e aspecifici, e comunque manifestamente infondati.
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
3. In ordine al primo motivo di ricorso, il Tribunale, richiamando il decreto, ha ricostruito il fumus commissi delicti dall’analisi di una pluralità di elementi, che smentiscono le dichiarazioni rese dal ricorrente in querela, in ordine alla sua presenza in Bolzano, nel giorno in cui vi avrebbe lasciato in sosta l’auto oggetto del denunciato furto (specificamente individuati nelle risultanze dei tabulati telefonici; nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da NOME COGNOME; nelle verifiche eseguite preso il sistema “alloggianti web”; nella assenza d titoli di viaggio a suo nome sulle tratte ferroviarie asseritamente percorse).
Alla luce di tanto, da un lato patt, COGNOME non può sostenersi che il provvedimento genetico avesse un finalità puramente esplorativa, perché diretto a verificare, e non invece ad acquisire, una notitia criminis; dall’altro è di tutta evidenza che la carenza assoluta della motivazione della ordinanza del riesame, rectius la sua mera apparenza, è meramente asserita dalla difesa.
Al riguardo, è principio oramai granitico nella giurisprudenza di questa Corte quello affermato da Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, del 1997, Bassi, Rv. 206657 – citato dallo stesso ricorrente – che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire solo l’astratta configurabilità del reato ipotizz L’accertamento va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
// Di contro, più che negare l’esistenza di elementi idonei a suffragare il fumus, il ricorrente ha enumerato i plurimi atti di indagine “sui quali è basata la misura oggetto di riesame” per negarne la rilevanza significativa (quanto alla corrispondenza delle modalità operative del furto de quo con altro denunciato anni prima ed alla omonimia dei soggetti che avevano viaggiato sulle tratte ferroviarie asseritamente percorse dall’indagato) e ne ha proposto una alternativa lettura, così attaccando, nella sostanza, la motivazione del provvedimento impugnato.
A supportare il secondo motivo, la difesa richiama poi l’indirizzo per il quale il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato – e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato – deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l’individuazione
della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019 COGNOME, Rv. 277061; sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 265776). Occorrebbe – si sostiene – la possibilità effettiva, non fondata su elementi astratti ed avulsi dal caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra il bene coercito ed il reato stesso.
Sotto tale profilo si evoca il principio per cui non è consentito ai Giudici d riesame disegnare di iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così “puntellando” il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all’organo dell’Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712); e ciò perché il Pubblico Ministero, titolare del potere di condurre le indagini preliminari, sarebbe privato di una sua prerogativa esclusiva (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989).
Nel caso di specie una tale supplenza non vi è stata.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, nel decreto del Pubblico Ministero risulta indicata, dopo la descrizione del fatto, l’esigenza di acquisire documentazione utile a ricostruirne il materiale accadinnento, con particolare riguardo ai movimenti dell’indagato nei giorni dal 20 al 26 novembre 2022.
Tali indicazioni soddisfano il requisito richiesto, essendo nota la idoneità dimostrativa dei dati evincibili da un dispositivo cellulare di nuova generazione rispetto ai movimenti del suo utilizzatore e dovendo, l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto genetico, essere modulato dal pubblico ministero in relazione ad una serie di profili, riconducibili, oltre che fatto ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto stesso è ricond anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781).
Ne consegue che, anche con riguardo alle esigenze di prova, il provvedimento impugnato – che richiama quello impositivo del vincolo – evidenzia una motivazione stringata, ma non assente né inconsistente.
Da ultimo, non può dirsi che un tale accertamento sia sovrabbondante rispetto alle risultanze dei tabulati del traffico telefonico, già acquisite. Compet al Tribunale, nell’esercizio del suo indispensabile ruolo di garanzia, valutare l’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere uti
l’espletamento di ulteriori indagini, anche al solo fine di acquisire prove certe de fatto (tra le molte, v. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 07/07/2023