Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in CINA il 17/10/1951
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 25 gennaio 2025 dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Firenze ed impugnato da NOME COGNOME. Oggetto del sequestro sono oltre 13.000 articoli in pelle sequestrati tra Sesto Fiorentino e Firenze e riportanti la dicitura The Tote Bag.
Nel presentare ricorso per Cassazione, la difesa dell’indagata lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) considerato che non vi è in atti alcun elemento ulteriore rispetto al giudizio espresso dalla Guardia di Finanza, sulla contraffazione degli articoli
sequestrati e sulla sussistenza di ‘una privativa valida’ (pg. 2) che l’esclusività dei modelli.
Con memoria recante motivi aggiunti la ricorrente allega precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, dep. 2025 Platone, non massimata) a sostegno della tesi difensiva.
Con memoria inviata per mai!, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato.
La funzione del sequestro probatorio è consentire al Pubblico Ministero gli accertamenti necessari per la verifica degli elementi idonei a configurare ipotesi investigativa, senza il rischio che, nelle more dell’accertamento, si ver la dispersione di quanto in sequestro.
Ogni valutazione sulla corrispondenza degli articoli ai modelli ed ai march che (allo stato) si sospettino contraffatti (The Tote bag, del marchio Marc RAGIONE_SOCIALE è pertanto del tutto preliminare e non prospettabile in questa fase, deputata valutazione delle condizioni formali per la pronuncia del sequestro, ed particolare la sussistenza di fumus e periculum.
La questione prospettata nel ricorso, pertanto, è formulata in termi estremamente generici e non si confronta affatto con l’ordinanza impugnata che ha dato conto ampiamente del fumus del reato evidenziando gli elementi indicativi di una possibile falsificazione (identificati nella presenza della dicitura The Tot risultante dal materiale fotografico in atti, che consentiva altresì, graz considerazioni formulate in proposito dalla Polizia Giudiziaria che ha operato sequestro, di identificare l’origine del marchio falsificato).
Né si può sostenere, a dispetto di quanto lamentato in ricorso, che la manca giustificazione da parte dell’imputata dell’origine lecita della mercanzia, comportato l’inversione dell’onere probatorio (cfr., in fattispecie analoga, S n. 40853 del 25/06/2024, Han Hiachuan, Rv. 287180 – 01; Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, Shi Lianfeng, Rv. 277688 – 01).
D’altra parte, il provvedimento impugnato (pg. 3) sottolinea correttamente finalità del sequestro, già indicata dal Pubblico ministero procedente nell’esig
di accertare la contraffazione di quanto sottoposto a vincolo.
Fuori luogo appare, quindi, la citazione di una sentenza (Sez. 5, n. 12365 del
19/12/2024, dep. 2025, Platone, non massimata) pronunciata all’esito del giudizio di merito, in cui le indagini erano giunte a compimento. Nel presente caso, le
in itinere, indagini sono
un work in progress
che è necessario lasciare venga portato a compimento.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.
186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, 9 maggio 2025