Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45106 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17 maggio 2023 dal Tribunale di Viterbo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME e NOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 27 aprile 2023.
NOME COGNOME e NOME NOME ricorrono per cassazione deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla mancata descrizione della condotta criminosa ascritta agli indagati. Si rileva, al riguardo, l’insufficienza della mera indicazione delle norme di legge che assumono violate, indicate alternativamente nell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o nell’art. 648-bis cod. pen., essendo, di contro, necessaria una descrizione della condotta e della relazione con essa dei beni da sottoporre a vincolo.
2.2 Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla omessa indicazione delle finalità probatorie, genericamente riferite ad accertamenti da svolgere sui telefoni cellulari e sulle somme in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata contiene, infatti, una precisa descrizione degli elementi fattuali emergenti dal decreto di convalida del sequestro probatorio in ragione dei quali il Tribunale, senza incorrere nella denunciata violazione di legge, ha ritenut che, in considerazione della fluidità dell’imputazione provvisoria propria della fa processuale, tale decreto contiene un’adeguata descrizione del fumus del reato e delle finalità probatorie sottese alla misura ablatoria.
Risulta, infatti, che, all’esito della perquisizione dell’auto su cui viaggiavano i ricorrenti, gli operanti hanno rinvenuto, in un portadocumenti, 10.000 euro in contanti con un foglietto manoscritto su cui erano annotate delle cifre e la parol “NOME“, nonché, nel cassetto portaoggetti, ulteriori 3700 euro e, nel vano posto in corrispondenza del bracciolo centrale, la somma di 5490 euro in banconote di vario taglio. Risulta, inoltre, che NOME aveva con sé 625 euro. Nel corso dell’operazione è stata, infine, rinvenuta della cocaina sia nell’auto (gr. 1,10) c indosso alla COGNOME, occultata nel reggiseno (gr. 5,40). Il sequestro probatorio ha interessato, oltre che il denaro e la droga, anche i telefoni cellulari.
Sulla base di tali elementi fattuali, l’ordinanza impugnata ha dato atto dell sufficiente descrizione del fumus del reato, ipotizzato dal Pubblico ministero in forma alternativa quale fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero qua ipotesi di riciclaggio, e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura
In particolare, proprio in ragione di tale legittima formulazione dell’imputazion in forma alternativa (cfr., in ordine alla legittimità di tale imputazione con riferi al decreto che dispone il giudizio, Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, COGNOME, Rv. 262121), il denaro in sequestro è stato considerato quale provento di spaccio ovvero quale bene riconducibile all’alternativa ipotesi di riciclaggio, valorizzandosi, a tal la condizione personale dei due indagati (disoccupati e gravati da precedenti penali). Il Tribunale ha, peraltro, chiarito che nessuno dei ricorrenti ha contestato disponibilità della sostanza stupefacente ed ha posto l’accento, quale fattispecie da considerare in via principale, sulla violazione della disciplina in materia stupefacenti, stante la somma di denaro rinvenuta, la sua sproporzione rispetto alle condizioni dei due indagati, la presenza di un manoscritto contenente una contabilità e la contestuale detenzione della sostanza stupefacente. Nel decreto di convalida del sequestro si è, inoltre, evidenziato che i due ricorrenti non avevano contezza dell’esatto ammontare del denaro rinvenuto nell’auto.
Appare, infine, immune dalla dedotta violazione di legge anche la motivazione sulle esigenze probatorie, riferite, in particolare, alla necessità di effettuare rili denaro. Trattasi di una motivazione certamente concisa che, dando, comunque, conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, deve reputarsi sufficiente ai della legittimità del sequestro probatorio (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli, Rv. 273548).
Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2023
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