Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il giorno DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso l’ordinanza in data 13/02/2024 del Tribunale di Ancona, sezione riesami e appelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto del Pubblico Ministero con conseguente immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 11/06/2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto emesso in data 22/01/2024 dal pubblico ministero (ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 25/01/2024) nei confronti di NOME COGNOME con il quale era stato disposto, unitamente alla perquisizione (personale, informatica e locale), il sequestro di: -documentazione contabile, amministrativa e bancaria relativa a società RAGIONE_SOCIALE gestite dai soggetti indagati nell’ambito del procedimento n. 4580/23 RGNR per i reati di cui agli artt. 110 e 648er cod. pen., 2, 4,8 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000; -computer, tablet, telefoni cellulari, dispositivi elettronici utili alle indagini perch contenenti riferimenti alle ditte già individuate come “RAGIONE_SOCIALE” e contatti con gli amministratori di fatto di dette compagini.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore fiduciario, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. per mancanza dei presupposti del provvedimento di sequestro ed omessa motivazione sul punto. Il Tribunale ha ritenuto la legittimità del decreto di perquisizione e contestuale sequestro presso terzi emesso nei confronti di NOME COGNOME (all’epoca non ancora iscritto nel registro degli indagati), adottato con finalità puramente esplorativa (in quanto disposto nei confronti di un soggetto terzo che nulla aveva a che fare con le società RAGIONE_SOCIALE oggetto di indagine) e, dunque, privo di ragioni giustificative. Sul punto, il Collegio ha omesso di motivare, nonostante la specifica censura difensiva esplicitata nell’istanza di riesame che non può ritenersi implicitamente disattesa dal Tribunale laddove ha affermato che la perquisizione ed il sequestro nei confronti di NOME COGNOME sarebbero stati comunque giustificati dal tenore del decreto emesso nei confronti della compagna NOME COGNOME il quale consentiva di estendere la ricerca anche nei confronti dei soggetti che “per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con l’indagata potevano far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte de/beni oggetto di ricerca”. Trattasi di affermazione erronea poiché la perquisizione ed il sequestro nei confronti di NOME COGNOME sono
stati eseguiti non sulla base del provvedimento a carico della Hu, bensì sulla scorta di quello emesso dal pubblico ministero specificamente nei confronti dello stesso NOME COGNOME, previa notifica a sue mani effettuata dalla polizia giudiziaria. In ogni caso, a tutto concedere, il c.d. decreto HU (chiarissimo nel fissare i limiti del vincolo reale) non avrebbe consentito il sequestro delle carte bancarie rinvenute nel portafoglio di NOME COGNOME e a lui intestate (che nulla avevano a che fare con la documentazione contabile, amministrativa e bancaria relativa ad attività imprenditoriali gestite dalla indagata) e neppure dei telefoni cellulari che non sono stati trovati sulla persona di NOME COGNOME;
2.2. violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. per avere il collegio del riesame confermato il decreto di perquisizione e sequestro benchè esso non espliciti la condotta illecita oggetto di indagini e cioè la fattispecie concreta di reat nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione;
2.3. violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. per avere il Tribunale confermato il decreto del pubblico ministero ancorchè non motivato in ordine alla esistenza del vincolo di pertinenzialità tra la condotta di interesse investigativo ed i beni da ricercare presso Saho, terzo estraneo: proprio l’assenza di contestazione del fatto di reato, oggetto delle doglianze sub 2.2., rende impossibile stabilire quale sia la relazione tra la stessa e quanto oggetto di sequestro a carico del ricorrente;
2.4. violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. per avere il Tribunale confermato il decreto di perquisizione e sequestro benchè esso preveda l’indiscriminata apprensione di dispositivi elettronici e del loro intero contenuto, senza alcuna previa selezione o comunque esplicitazione degli eventuali criteri di selezione e senza indicare le specifiche ragioni per cui non fosse possibile raggiungere gli obiettivi di indagine attraverso strumenti meno invasivi; il tutto in violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità che devono governare l’adozione ed esecuzione di sequestro di sistema informatico a fini probatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., sulla
scia di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).
1.2. Va altresì evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte – che qui si intende ulteriormente ribadire – i principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, RV. 254712).
Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richie non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, COGNOME c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE). Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità – impeditiva o probatoria perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.
1.3. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto d
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, i primi tre motivi, da trattare congiuntamente atteso il collegamento logico tra gli stessi, sono infondati.
Deduce in primo luogo il ricorrente che il decreto di perquisizione e contestuale sequestro presso terzi emesso nei confronti di NOME COGNOME (all’epoca non risultava iscritto nel registro degli indagati) avrebbe avuto una finalità puramente esplorativa essendo perciò privo di ragioni giustificative e che il Tribunale avrebbe omesso di motivare rispetto a tale specifico profilo che era stato dedotto nell’istanza di riesame.
2.1. Tali censure non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale ha precisamente confutato il rilievo difensivo in ordine alla lamentata finalità esplorativa del decreto di perquisizione e sequestro disposto a carico del ricorrente.
Al riguardo ha valorizzato il contesto investigativo da cui emergeva un sistema di fatturazione per operazioni inesistenti ad opera di società c.d. “RAGIONE_SOCIALE” che vedeva coinvolta a pieno titolo (e già attinta da precedente decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari) l’indagata COGNOME, persona con cui NOME COGNOME aveva stretti rapporti essendo la sua compagna e con la quale si trovava all’interno della camera di albergo ove la polizia giudiziaria aveva dato inizio alla esecuzione della perquisizione e sequestro a carico di entrambi in virtù di due diversi decreti del pubblico ministero disposti nei confronti di ciascuno.
Il Tribunale ha poi dato rilievo al fatto che il provvedimento riguardante l’indagata COGNOME prevedeva l’estensione della perquisizione ai soggetti presenti all’interno del luogo da esplorare per i quali, in ragione dei rapporti intercorrenti con costei, poteva ipotizzarsi il possesso dei beni oggetti di ricerca.
La motivazione non può dunque dirsi assente o meramente apparente.
2.2. La censura contenuta nel primo motivo di impugnazione non pare meritevole di migliore considerazione ove la si consideri sotto il diverso profilo dell’error in iudicando in cui sarebbe incorso il Tribunale affermando la legittimità di un decreto di perquisizione e sequestro avente finalità meramente esplorativa.
Sul punto, va ricordato che la misura cautelare reale riveste tale finalità (ed in quanto tale non è consentita) solo allorquando sia finalizzata alla acquisizione di una notizia di reato non ancora individuata nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale; va 7 invece, escluso il mero scopo esplorativo in tutti i
casi in cui il sequestro probatorio sia strumento volto alla ricerca della prova in relazione ad elementi già emergenti in atti (cfr., Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, COGNOME, Rv. 252767; Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262084; Sez. 3 n. 24846 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267195; Sez. 3 n. 44928 del 14/06/2016, COGNOME, Rv. 268774).
Nella specie, come già precedentemente evidenziato, il Tribunale ha messo in luce come, all’atto della emissione del decreto di perquisizione e sequestro a carico di NOME, fossero già emerse, in virtù delle indagini sino a quel momento compiute, ipotesi di reato relative alla emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di vari soggetti, tra cui la Hu, già attinta relazione a tali fatti da sequestro preventivo, tanto è vero che, proprio all’esito della perquisizione disposta in esecuzione di tale provvedimento, il ricorrente e la compagna erano sottoposti lo stesso giorno a fermo disposto dal pubblico ministero (successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari) per plurime violazioni dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in veste di amministratori di fatt di varie società “RAGIONE_SOCIALE“.
2.3. Il fatto che il decreto di perquisizione e sequestro si sia innestato nel solco di illeciti di natura finanziaria emergenti dalle indagini in corso, esclude quindi, la finalità meramente esplorativa di cui si duole il ricorrente.
Né la mancanza in detto decreto di una formale contestazione delle fattispecie concrete di reato a carico dei soggetti indagati ne determina la nullità, come dedotto nel secondo motivo di ricorso.
Il decreto di sequestro, oltre alla indicazione delle norme di legge violate, contiene espresso riferimento alla condotta di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti richiamando precisamente non solo tre informative di reato presenti nel fascicolo processuale redatte dalla Guardia di Finanza ma anche il decreto di sequestro preventivo già precedentemente emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Tanto basta per ritenere sufficientemente delineati i contorni di fatto dell’imputazione provvisoria elevata a carico dei soggetti aventi la veste di indagati, in una fase inevitabilmente embrionale e “fluida” quale è quella delle indagini preliminari suscettibile di approfondimenti istruttori e per ribadire che, nella specie, non ci si trova in presenza di un sequestro dettato da fini meramente esplorativi bensì di un provvedimento la cui finalità era quella fisiologica di una attività di ricerca della prova nell’ottica di accertamento della fondatezza di una notitia criminis già raccolta.
2.4. Proprio il fatto che il decreto del pubblico ministero contenga il riferimento, sia pure sintetico, ai fatti di reato oggetto di indagine, consente d comprendere il vincolo di pertinenzialità tra le condotte di interesse investigativo ed i beni indicati come da ricercare presso NOME, soggetto terzo estraneo ma in
stretti rapporti con uno degli indagati, dal che consegue l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.
Come argomentato dal Tribunale del riesame, il provvedimento di perquisizione e sequestro, nell’evidente impossibilità di indicare specificatamente, a priori, i beni da ricercare ed apprendere, dispone la sottoposizione a vincolo della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa alle società RAGIONE_SOCIALE, nonché dei dispositivi informatici, al fine di dimostrare l’entità del attività delittuose, di procedere «all’accertamento di riferimenti alle ditte individuate come RAGIONE_SOCIALE» e all’esistenza di «contatti con amministratori di fatto delle compagini individuate».
2.5. Dunque, le finalità probatorie appaiono precisamente enunciate e il nesso di pertinenzialità tra il vincolo reale e le condotte illecite di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di indagine, assume nel caso in esame i caratteri dell’evidenza e finisce per essere di immediata percezione. Se poi si considera la rilevante mole di documenti reperiti presso l’abitazione comune di NOME e della compagna NOME relativi a plurime società, il numero di dispositivi elettronici rinvenuti in possesso di entrambi, unitamente a carte bancarie di cui entrambi avevano la disponibilità, può concludersi per la sussistenza di una relazione di pertinenza tra quanto in concreto sequestrato ed i fatti illeciti di interesse investigativo.
In conclusione, il decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio risulta modulato da parte del pubblico ministero in relazione all’ipotesi di reato a cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con tale illecito, nonché alla natura dei beni che si sono intesi sottoporre a vincolo.
E’ infondato anche il quarto motivo con il quale si lamenta una lesione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella adozione ed esecuzione del provvedimento di sequestro di materiale informatico.
3.1. Invero, in tema di acquisizione della prova, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento al sequestro di interi archivi informatici, che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, che vale anche per le misure reali, ad indicare i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo e a prevedere l’immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario,
anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (cfr., Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268489; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270018; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949-02; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286358-03).
In altri termini, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi d proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393).
3.2. Peraltro, se risulta pacifico che il sequestro a fini probatori di u dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione, è da ritenersi illegittimo (cfr., Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 264092), è altrettanto vero che non è possibile escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di informazioni ivi contenute in presenza di determinati presupposti.
In realtà, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è necessario che, in tali casi, il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà individuare ex ante l’oggetto del sequestro, esplicitando i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando altresì l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dall’orizzonte temporale segnato dall’incolpazione (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949-02).
Dette indicazioni risultano essere state espressamente esplicitate nel provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale del riesame ha dato implicitamente atto che il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero era stato disposto “per esteso”, ossia aveva riguardato, in modo onnicomprensivo, computer, tablet, telefoni cellulari con relativa messaggistica
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mail e whatsapp, ma l’omessa elencazione dei singoli dati da apprendere si era verificata solo in ragione della obiettiva difficoltà di individuarli “ex ante” come utili allo scopo, avendo peraltro il pubblico ministero avuto cura di espressamente indicare i criteri di selezione da seguire nella estrapolazione dei dati dai supporti informatici in sequestro, e di prevedere che, vertendosi in caso di perquisizione presso terzi, l’acquisizione dovesse essere limitata ai soli dati riferibili alle socie individuate come RAGIONE_SOCIALE e agli eventuali rapporti intercorsi con gli amministratori di fatto e di diritto delle stesse; infine, non si era mancato di precisare che sequestro dovesse essere mantenuto per il tempo strettamente necessario alla esecuzione di copia forense dei singoli apparati rinvenuti: in tal modo si è evitato che il trattenimento dei dati venisse protratto a tempo indeterminato e che le operazioni di estrazione fossero effettuate nel più breve tempo possibile, il tutto a garanzia e salvaguardia delle esigenze sopra rappresentate.
In questa prospettiva si ritiene che il Tribunale abbia correttamente incluso nel perimetro del proprio giudizio la valutazione di proporzionalità del disposto sequestro.
Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/06/2024
Il Presidente