Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
UN XINXIA n. in Cina il 5/2/1968
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania in data 30/11/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissí del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale dì Catania rigettava l’istanza di riesame propos nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio dis
dal P.m. nei confronti della ricorrente, indagata per i reati di cui agli artt. 474,648 per aver detenuto a fini di vendita merce con marchi contraffatti.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione all’omessa declaratoria di nullità del decreto di convalida del P.m. in quanto solo apparentemente motivato difensore sostiene che l’ordinanza impugnata si è discostata dai principi fissati giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro probatorio in quanto non ha argoment la sussistenza del fumus dell’ipotizzato reato di cui all’art. 474 cod.pen. nonostante dal verb di sequestro emerga che gli oggetti appresi contenevano imitazioni figurative e non ha rilev la carenza nel decreto di convalida di adeguata motivazione sia sul presupposto del vinco che sulla finalità perseguita, con conseguente violazione dell’art. 324, comma cod.proc.pen.;
2.2 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato in quanto l’ordinanza impugnata non ha effettuato il necessario vaglio in ordine sussistenza del fumus e non ha fornito risposta ai rilievi difensivi circa l’assenza di ma sui prodotti sequestrati;
2.3 la mancanza ovvero l’apparenza della motivazione in relazione al mantenimento in sequestro di tutti gli articoli appresi anziché del solo campionamento, non avendo l’ordina impugnata spiegato le ragioni che rendono indispensabile il vincolo sull’intero compend sequestrato nonostante la già effettuata campionatura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate.
Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il ricorso per cassazione c ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentat posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice ( per tutte,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 2 – 01).
Nella specie la difesa deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione a fronte di un provvedimento che ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della reiezione dell’istanz riesame con un percorso giustificativo completo ed effettivo.
1.1 Infatti, i giudici della cautela reale, dopo aver richiamato le circostanze rel sequestro d’iniziativa, effettuato da personale della Guardia RAGIONE_SOCIALE presso l’eserc
commerciale gestito dall’indagata, di oltre 60mila oggetti di varia tipologia riproducenti marchi, ha argomentato in ordine alla legittimità della convalida disposta dal P.m. in ra della necessità di svolgere accertamenti volti a riscontrare la contraffazione dei ma ipotizzata dalla P.G. per effetto della mancata esibizione della licenza di vendita da par titolari degli stessi e di documentazione attestante la provenienza dei beni. Hanno, in correttamente evidenziato con riguardo ad un’eventuale alternativa qualificazione dei fatt art. 517 cod.pen., pure adombrata dalla difesa, che, alla luce dei principi fissat giurisprudenza di legittimità, il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la con ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando ta sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esc tale condotta dall’area dell’illecito penale, sia nell’ipotesi di configurabilità, sempre i di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di r della prova “de quo”, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza de “notitia criminis” attraverso l’acquisizione del corpo del reato e RAGIONE_SOCIALE cose ad esso att può infatti rendersi necessario (come accaduto nella specie) per stabilire gli esatti della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno reato, ma anche dell’inquadramento di tale condotta in una o in un’altra figura criminosa una fase del procedimento -le indagini preliminari- caratterizzata dalla fl dell’imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Sez. 2, 17/10/1995, Rv. 203119; Sez. 6, n.14411 del 5/3/2009,Rv.243267; Sez. 3, n.24846 del 28/4/2016, Rv,267195).
In detta prospettiva, pertanto, ferma la legittimità del vincolo, l’esigenza pro valorizzata dal P.m. refluisce direttamente sulla corretta qualificazione giuridica della co addebitata alla prevenuta, provvisoriamente ricondotta al paradigma dell’art. 474 cod.pen.
L’ipotizzata intrinseca illiceità della merce sequestrata giustifica il mantenime sequestro sull’intero compendio, attesa la prevista confisca obbligatoria ai sensi dell’ar comma 2, n. 2 cod.pen. in caso di positivo riscontro dell’ipotesi d’accusa, mentre l’avve campionamento soddisfa esclusivamente il fine di una pronta disponibilità di singoli esempl dei beni che si assumono contraffatti per il prosieguo RAGIONE_SOCIALE indagini.
3.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiar inammissibile con condanna della proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 19 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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