Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso il 21 febbraio 2025 dal P.m. presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto tre dosi di cocaina, rinvenute all’esito di perquisizione personale eseguita dalla p.g. nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 detenzione a fini di cessione di tre dosi di cocaina-.
Tre sono i motivi di ricorso.
1.1. Con il primo si eccepisce la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale ha reso una motivazione generica e apodittica quanto alla astratta configurabilità del reato ipotizzato, non avendo indicato neppure sommariamente gli elementi della fattispecie per cui si procede a carico dell’indagato.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto per avere il Tribunale contraddittoriamente confermato la sussistenza del fumus del reato di detenzione a fini di cessione di tre dosi di cocaina, senza indicare gli elementi minimi a sostegno di tale ipotesi, e contemporaneamente non escluso la compatibilità con l’uso personale. A riprova della fondatezza dell’obiezione difensiva e dell’erronea qualificazione iniziale del fatto si segnala che il P.m. ha formulato richiesta di archiviazione il 4 giugno 2025, non ravvisando elementi indicativi della destinazione alla cessione dello stupefacente.
1.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione per la contraddittorietà evidenziata e per l’illegittimo mantenimento del vincolo in assenza dei presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che possono trattarsi congiuntamente, in quanto affrontano con varie declinazioni lo stesso tema ovvero l’insussistenza del fumus commissi delicti e denunciano plurimi vizi della motivazione.
A differenza di quanto dedotto dal difensore l’ordinanza non è mancante di motivazione né è apodittica e contraddittoria la motivazione sulla sussistenza del fumus, avuto riguardo al contesto, al luogo in cui fu eseguito il sequestro ed al numero di dosi rinvenute in possesso del ricorrente, che deponevano per la finalità di cessione, poi esclusa dal P.m., ma non per questo insussistente ab origine.
Il Tribunale ha, infatti, precisato che l’indagato era stato controllato in INDIRIZZO, notorio luogo di spaccio, e trovato in possesso di tre dosi di cocaina, potenzialmente pronte alla cessione a terzi; ha, quindi, valorizzato le circostanze del controllo risultanti dal verbale di perquisizione e sequestro nel quale si attribuiva rilievo alle circostanze di luogo, alle dosi rinvenute i possesso dell’indagato, gravato da un precedente specifico, e, alla luce di tali elementi indiziari, ha correttamente ritenuto sussistente il fumus al momento in cui l’iniziativa probatoria è stata posta in essere dagli operanti e legittimamente convalidata dal P.m., a nulla rilevando la successiva determinazione di
richiedere l’archiviazione, in quanto la valutazione sulla legittimità del sequestro va riferita al momento di acquisizione della prova.
La valutazione è corretta ed in linea con l’orientamento di questa Corte / secondo il quale / in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletaménto di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente