Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37086 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; l’accoglimento del avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Pubblico ministero d convalida di sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, oper nei confronti della ricorrente in quanto indagata per il reato di truffa in concorso, avere ricevuto sulla propria carta Postepay somme carpite alla persona offesa con artifici e raggiri.
Il sequestro aveva avuto ad oggetto la carta Postepay intestata alla ricorrente considerata corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente.
kyfr
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto genetico in quanto privo motivazione sulla ragione per la quale il bene sequestrato fosse pertinente al reato e la sua ablazione necessaria per l’accertamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe ricavato la legittimità del sequestro non dal decreto ma dagli att
processuali, attraverso una procedura non consentita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
Il sequestro probatorio adottato nel caso in esame, oltre a richiamare gli atti di indagine fa espresso riferimento al reato di truffa, rispetto al quale il bene in sequestro risul immediata riferibilità, essendo confluiti sulla carta in sequestro i proventi del del sicché l’onere motivazionale del provvedimento genetico deve ritenersi assolto, come pure quello inerente alle finalità probatorie dell’ablazione, anche qui di immediat evidenza, stante la diretta utilizzazione del bene in sequestro ai fini della commissione de reato e la possibilità di compiere, attraverso il suo sequestro e l’esame dei movimenti effettuati con il mezzo di pagamento, tutte le necessarie indagini.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 21/10/2025.