Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 5/2025
CC – 08/01/2025
R.G.N. 35271/2024
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVOLI il 29/11/1970
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di COSENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare lÕistanza.
1. LÕordinanza impugnata è stata emessa il 25 settembre 2024 dal Tribunale di Cosenza, che, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di riesame di NOME Ð indagata per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., 97 e 98 Reg. T.U.L.P.S., 8 e 9 T.U.L.P.S., 55 T.U.L.P.S. e 108 Reg. T.U.L.P.S., 25 legge n. 110 del 1975 Ð avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva convalidato
il sequestro probatorio di materiale pirotecnico, riconducibile allÕindagata, operato dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza del Gruppo di Sibari.
Il giudice del rinvio si è pronunciato a seguito dellÕannullamento della precedente ordinanza, disposto, con sentenza del 29 aprile 2024, dalla Prima sezione penale di questa Corte, che aveva ritenuto la motivazione del provvedimento Çsuperficiale e inadeguataÈ, in ordine al requisito del
.
Il Tribunale, invero, si era limitato a un Çlapidario e generico riferimento alla formulazione dellÕimputazione e alla descrizione delle condotte riferibili alla StamatiÈ. Era, inoltre, censurabile, il Çlaconico passaggioÈ relativo alla ritenuta “irrilevanza” della titolaritˆ, in capo alla odierna ricorrente, dell’autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18 luglio 2014, Çposto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto indicare le ragioni dell’affermata irrilevanza dell’autorizzazione nel concreto caso sottoposto al suo vaglioÈ. Infine, pur avendo dato atto, nelle premesse del provvedimento, delle memorie difensive depositate in data 30.1.2024, il Tribunale del riesame non solo aveva omesso di illustrarne il contenuto, ma neppure aveva fornito risposta alle deduzioni critiche in esse formulate.
La Prima sezione penale aveva censurato il provvedimento impugnato anche con riferimento alla finalitˆ probatorie sottese al sequestro, atteso che Çla motivazione, senz’altro adeguata nell’indicare la necessitˆ di sottoporre il materiale sequestrato a verifiche tecniche onde accertarne le Òcondizioni di micidialitˆÓ, non lo era altrettanto quanto alla necessitˆ di sottoporre a vincolo tutto il materiale custodito nel deposito autorizzatoÈ.
Con ordinanza emessa il 25 settembre 2024, il Tribunale del riesame di Cosenza, in sede di rinvio, ha rigettato lÕistanza.
Avverso la ÒnuovaÓ ordinanza, ricorre lÕindagata, a mezzo del proprio difensore.
4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 627 cod. proc. pen.
Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe completamente disatteso le prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. In particolare, non avrebbe indicato i motivi per cui sarebbe stato necessario sottoporre a sequestro tutto il materiale custodito nel deposito nŽ avrebbe tenuto conto dell’autorizzazione prefettizia, che consentiva all’indagata di custodire legittimamente tale materiale all’interno del deposito.
Quanto alle finalitˆ probatorie sottese al sequestro, il Tribunale del riesame si sarebbe Çinventato di sana piantaÈ che il materiale era mal collocato e che il sequestro sarebbe servito anche a stabilire se si trattasse di materiale effettivamente sottoponibile a libera vendita. La possibilitˆ di sottoporlo a libera vendita risulterebbe, poi, incontestabile sulla base dell’autorizzazione prefettizia.
Il Tribunale, inoltre, contravvenendo a una specifica prescrizione della sentenza di annullamento, avrebbe continuato a non fornire risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria del 30 gennaio 2024.
In particolare, avrebbe completamente omesso di considerare la deduzione secondo la quale non era previsto che la Stamati dovesse essere l’unica abilitata al maneggio e alla vendita degli esplosivi, essendo prescritta l’esclusivitˆ per il solo maneggio.
Cos’ come avrebbe omesso di considerare che NOME COGNOME aveva ceduto il materiale pirotecnico ai signori COGNOME e COGNOME nello svolgimento della sua attivitˆ lavorativa di venditore ambulante di fuochi pirotecnici, quale titolare dell’omonima ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE Stamati NOME” e che egli era titolato ad accedere al deposito in ragione del fatto che era stato, in più occasioni, nominato custode giudiziario del materiale pirotecnico sequestrato dalla Guardia di Finanza di Sibari, che veniva custodito proprio nel deposito della RAGIONE_SOCIALE.
Avrebbe omesso di considerare anche che: non esisteva un obbligo di immediata annotazione delle operazioni concernenti il materiale pirotecnico, dovendo tale annotazione essere compiuta entro la giornata; non era prescritto l’obbligo di tenuta del registro all’interno del deposito; il disposto dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 123 del 2015 prevedeva alcune eccezioni all’obbligo di registrazione previsto dall’art. 55 T.U.L.P.S.
La motivazione del provvedimento impugnato, a parere della ricorrente, risulterebbe del tutto assente, al punto tale da integrare il vizio di violazione di legge.
4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen.
Sostiene che mancherebbe un’adeguata descrizione dell’ipotesi accusatoria, essendosi limitato il pubblico ministero alla mera indicazione della norma penale che si assumeva essere stata violata. Il Tribunale del riesame, poi, non avrebbe colto che la ricorrente non aveva commesso alcun fatto-reato, essendo gli eventuali reati stati commessi dal fratello NOME COGNOME. Dal verbale di sequestro, invero, emergeva un mero episodio di vendita (che si presume non autorizzata) di fuochi pirotecnici da parte del predetto COGNOME non della sorella.
Il Tribunale del riesame, poi, avrebbe indicato del tutto surrettiziamente le ragioni del vincolo probatorio, sostenendo che il materiale era gestito da soggetto non legittimato e che nel deposito il materiale era mal collocato.
Al riguardo la ricorrente ribadisce che, dagli atti, non risultava che il materiale era mal collocato all’interno del deposito e che non si comprenderebbe perchŽ tutti i fuochi pirotecnici presenti nel deposito dovrebbero costituire corpo del reato e dovrebbero essere sottoposti a sequestro probatorio.
4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 240 e 324 cod. proc. pen.
Ribadisce che, dal verbale di sequestro e dal decreto di convalida, non sarebbero desumibili le ragioni per le quali tutti i fuochi pirotecnici di proprietˆ della ricorrente dovrebbero costituire corpo del reato ed essere pertanto ritenuti sottoponibili a confisca. Il sequestro, invero, nasceva dalla vendita effettuata dal fratello della ricorrente di alcuni prodotti pirotecnici. Rispetto a tale condotta, posto in essere dal fratello della ricorrente, sarebbe impossibile considerare come corpo del reato tutti i prodotti pirotecnici presenti nel deposito della ricorrente.
4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen.
Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto configurabile il , prescindendo completamente dalle osservazioni contenuta nella memoria difensiva.
Con particolare riferimento alla posizione di COGNOME NOME COGNOME, la difesa aveva evidenziato che: lo COGNOME era un venditore ambulante di fuochi pirotecnici, in qualitˆ di titolare dell’omonima ditta individuale; la cessione di fuochi allo Stigliano e al COGNOME era del tutto lecita, avendo avuto a oggetto prodotti sottoposti alla libera vendita e per un quantitativo non superiore al limite consentito dalla legge; lo COGNOME era titolare di licenza all’accensione di fuochi e, in ragione delle sue qualitˆ personali, era stato più volte nominato custode giudiziario; in tale qualitˆ, egli aveva il potere di accedere legittimamente al deposito, all’interno del quale erano custoditi i fuochi sottoposti a sequestro.
In relazione alla posizione della ricorrente, la difesa aveva evidenziato che: i fuochi sottoposti a sequestro erano legittimamente detenuti sulla base della specifica autorizzazione prefettizia; la cessione del materiale che aveva dato origine al sequestro non era affatto avvenuta all’interno del deposito, ma all’esterno di esso, da parte di COGNOME NOME Nicola, nella qualitˆ di titolare dell’omonima ditta individuale; il fatto che la ricorrente fosse l’unica abilitata al maneggio dei fuochi non implicava che essa fosse anche lÕunica a essere abilitata alla loro vendita; le operazioni relative al materiale in questione non dovevano
essere immediatamente annotate; la vendita di quegli specifici prodotti non era soggetta ad alcun obbligo di annotazione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME per la ricorrente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare lÕordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Tutti i motivi di ricorso Ð che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati Ð sono infondati.
Va premesso che, Çin sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilitˆ del reato ipotizzato, non giˆ nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bens’ con riferimento alla idoneitˆ degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilitˆ dell’autoritˆ giudiziariaÈ (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007).
Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha reso sicuramente un provvedimento adeguato a tale obbligo motivazionale.
Il Tribunale, invero, ha espressamente esposto gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che potesse ipotizzarsi la sussistenza dei reati contestati (cfr. pagina 2 del provvedimento impugnato), rappresentando in particolare che, dalle indagini, erano emersi elementi sulla base dei quali poteva desumersi che, in difformitˆ alla normativa in materia, erano state concluse due vendite di materiale esplodente proveniente dal sito di INDIRIZZO, da parte del fratello della COGNOME, sebbene solo questÕultima fosse autorizzata a maneggiarlo. Ha, poi, rappresentato che il deposito di Corigliano Rossano risultava del tutto abusivo, non essendo stato contemplato nel titolo amministrativo rilasciato alla Stamati.
Il Tribunale ha posto in rilievo che il sequestro probatorio si rendeva necessario per accertare se tutto il materiale rinvenuto nei depositi fosse soggetto a libera vendita per qualitˆ e/o quantitˆ. Sotto tale profilo, va rilevato che lÕosservazione della ricorrente, secondo la quale il regime di libera vendita di tutto
il materiale sequestrato deriverebbe dallÕautorizzazione prefettizia risulta del tutto generica e meramente assertiva.
Nel provvedimento si trova risposta anche alle principali questioni poste dalla difesa.
Invero, nellÕordinanza impugnata viene evidenziato che: la licenza prefettizia concerneva soltanto il deposito e la vendita dei prodotti esplodenti custoditi in Villapiana e non anche quelli custoditi nel deposito di Corigliano Rossano; la licenza individuava la ricorrente come unica persona abilitata al maneggio degli artifici; il sequestro era stato disposto per avere ipotizzato che erano state concluse, in difformitˆ alla normativa in materia, due vendite da parte del fratello della ricorrente, che aveva prelevato il materiale dal sito di Villapiana; il fratello della ricorrente aveva la disponibilitˆ non occasionale (avendone le chiavi) del deposito; viene ipotizzato il concorso nei reati di entrambi i fratelli COGNOME; il materiale rinvenuto nel deposito di Corigliano Rossano è stato sequestrato perchŽ abusivo, non essendo il sito contemplato nel titolo amministrativo; le vendite contestate risultavano non ÒtracciateÓ; erano necessari ulteriori accertamenti per verificare se vi fossero i presupposti per ritenere che tali vendite fossero sottratte alla regola della registrazione.
Con tali argomenti, il Tribunale ha risposto alle principali questioni poste dalla difesa, ritenendo evidentemente ÒassorbiteÓ quelle completamente incompatibili con la propria ricostruzione dei fatti e la relativa qualificazione giuridica. Al riguardo, deve essere ricordato che, Çnella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchŽ debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottataÈ (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593);
Il provvedimento impugnato, dunque, appare corredato da argomentazioni idonee a supportare la decisione di conferma del sequestro. Deve, pertanto, essere escluso che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a un’omessa o mancante motivazione. Al riguardo, invero, deve essere ricordato che Çil ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudiceÈ (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, lÕ8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME