Sequestro Probatorio: La Necessità di una Motivazione Concreta
Il sequestro probatorio rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia, la sua applicazione non è discrezionale e deve rispettare rigidi requisiti di legge, primo fra tutti quello della motivazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16403/2025) ha ribadito questo principio, chiarendo quali elementi rendono una motivazione adeguata, specialmente quando l’oggetto del sequestro è una somma di denaro.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un provvedimento che confermava il sequestro di una somma di denaro. I ricorrenti lamentavano, tra i vari motivi, la genericità della motivazione addotta per giustificare il vincolo. Sostenevano che il provvedimento non spiegasse adeguatamente le ragioni per cui il denaro dovesse essere considerato corpo del reato o cosa pertinente al reato, né la finalità probatoria concreta perseguita.
La Decisione della Corte e la Motivazione sul sequestro probatorio
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Pur richiamando il principio consolidato secondo cui un decreto di sequestro non può limitarsi a citare gli articoli di legge, ma deve fornire una descrizione, seppur sommaria, dei fatti e delle ragioni del vincolo, ha ritenuto che nel caso specifico la motivazione fosse tutt’altro che generica.
L’importanza del Periculum in Mora
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva evidenziato la necessità di mantenere il vincolo sulla somma di denaro per una finalità probatoria ben precisa: “procedere ad ulteriori accertamenti e nella specie di condurre verifiche sul numero di serie delle banconote e sulle impronte papillari su di esse presenti”.
Secondo la Corte, questa specificazione è sufficiente a integrare il requisito della motivazione. Non si tratta di un’affermazione astratta, ma di un’esigenza investigativa concreta, legata alla necessità di raccogliere prove materiali (impronte) e di tracciare l’origine del denaro (numeri di serie). Questa esigenza giustifica il cosiddetto periculum in mora, ovvero il pericolo che il ritardo nel compimento di tali atti possa compromettere l’acquisizione della prova.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel respingere le doglianze, ha operato un’importante distinzione. Un conto è un provvedimento che si limita a richiamare le norme di legge, senza calarle nel caso concreto; questo sarebbe illegittimo. Un altro conto è un provvedimento che, come nel caso esaminato, indica una specifica e pertinente finalità investigativa. La necessità di eseguire analisi tecniche e forensi sulle banconote costituisce una ragione valida e sufficiente per giustificare un sequestro probatorio. Il ricorso, secondo i giudici, aveva del tutto ignorato questa specifica motivazione, risultando così generico e infondato. La decisione, inoltre, ha confermato che il denaro poteva essere considerato corpo del reato di ricettazione, rendendo ancora più solida la base del provvedimento di sequestro.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: la legittimità di un sequestro probatorio dipende dalla qualità della sua motivazione. Per la difesa, è cruciale analizzare attentamente se il provvedimento va oltre la mera enunciazione di principi e indica concretamente quali attività investigative devono essere svolte sui beni sequestrati. Per l’accusa, è un monito a non redigere provvedimenti frettolosi o stereotipati, ma a esplicitare sempre la finalità probatoria perseguita. La necessità di compiere accertamenti tecnici, come la ricerca di impronte digitali o l’analisi dei numeri di serie, si conferma una delle giustificazioni più solide per mantenere il vincolo su una somma di denaro.
Quando è legittimo un sequestro probatorio di denaro?
Un sequestro probatorio di denaro è legittimo quando il provvedimento che lo dispone contiene una motivazione specifica e concreta, che non si limita a citare le norme di legge ma spiega la finalità probatoria perseguita, come la necessità di svolgere accertamenti tecnici.
Quale tipo di motivazione è stata considerata sufficiente in questo caso?
La motivazione ritenuta sufficiente è stata la “necessità di mantenere il vincolo sulla somma di danaro, al fine di procedere ad ulteriori accertamenti e nella specie di condurre verifiche sul numero di serie delle banconote e sulle impronte papillari su di esse presenti”.
Cosa succede se un decreto di sequestro è motivato in modo generico?
Se un decreto di sequestro è motivato in modo generico, limitandosi a citare le norme di legge senza descrivere i fatti o la finalità probatoria, può essere annullato. La sentenza cita un precedente in cui, proprio per questo motivo, un decreto di sequestro era stato annullato senza rinvio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto Ł ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchØ alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, nØ la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, nØ la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285348, nella quale, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).
Il quinto motivo Ł generico, dal momento che, oltre a quanto già rilevato in precedenza, Ł presente nel provvedimento impugnato una specifica motivazione sul periculum in mora, contenuta a fg. 6 dell’ordinanza, laddove il Tribunale, condividendo quanto già sottolineato nel decreto di convalida del Pubblico ministero, ha rilevato la ‘necessità di mantenere il vincolo sulla somma di danaro, al fine di procedere ad ulteriori accertamenti e nella specie di condurre verifiche sul numero di serie delle banconote e sulle impronte papillari su di esse presenti’.
Il ricorso sorvola del tutto su tali specificazioni.
Il sesto motivo Ł infondato in ragione di quanto Ł già stato esplicitato esaminando il primo motivo, in relazione alla natura di corpo del reato di ricettazione attribuita al danaro in sequestro.
Ogni ulteriore argomentazione difensiva deve ritenersi assorbita.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME