Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28122 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Benevento il 12/04/1960
avverso l’ordinanza emessa il 25/11/2024 dal Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e la memoria degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori dell’indagato, con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza disposto il 30.10.2024 avente ad oggetto “ciò che sarebbe stato individuato a seguito di estrazione di copia forense e dell’esame del contenuto di due telefonini”; si tratta di un sequestr che richiama un precedente sequestro disposto 1’11.10.2024.
Si procede per i reati di cui agli artt. 353- 353 bis cod. pen. e i fatti attengono gare di appalto; COGNOME sarebbe stato il responsabile dell’area dei lavori pubblici d
Comune di Capaccio Paestum e un collaboratore di stretta fiducia del Sindaco NOME COGNOME sottoposto a misura cautelare e principale indagato.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.
Si assume che nella specie mancherebbe il pericolo di dispersione perché i beni oggetto del vincolo per cui si procede, disposto il 30.11.2024, sarebbero stati già oggetto di altro provvedimento di sequestro del 11.10.2024.
Si aggiunge che il decreto del 30.11.2024 sarebbe comunque illegittimo per le stesse ragioni già rappresentate con riguardo al decreto del 11.10.2024: ci si sarebbe limitati ad indicare, quanto al funnus commissi delicti, solo gli articoli di legge violati e il t e luogo del prospettato reato, senza, tuttavia, nessuna indicazione dei fatti e de comportamenti soggettivi; si aggiunge che non sarebbe sufficiente nemmeno il richiamo compiuto dal Tribunale alla conversazione intercettata il 15.11.2023 tra COGNOME e l stesso COGNOME valorizzata in chiave accusatoria per il fatto che gli stessi non solo ne occasione parlerebbero di appalti ma lo farebbero temendo di essere intercettati.
Considerazioni simili sono compiute anche per altre conversazioni.
L’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui si è ritenuto che il Pubblic Ministero “attraverso le analisi degli atti investigativi offerti dal Pm e ricavati d procedimento penale emergerebbero profili di criticità inerenti le gare di appalto”.
Si evidenza che: a) COGNOME non sarebbe indagato nel presente procedimento; b) COGNOME non sarebbe indagato nel collegato procedimento n. 800/2023 RGNR; c) COGNOME sarebbe risultato estraneo a ogni “sistema” che possa essere stato realizzato da COGNOME per governare le procedure di appalto nel comunque di Capaccio Paestum ; d) COGNOME, in ragione del suo ruolo, era legittimato a parlare sui “fatti di indagine” l’amministrazione sotto indagine sarebbe quella di Salerno e non quella del comune di Capaccio Paestum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale ha spiegato come: a) la domanda cautelare sia stata articolata attraverso il richiamo ad una serie di atti, tutti indicati espressamente; b) dall’esame tali atti emergano i fatti e le ragioni per cui è stato disposto il sequestro proba 1’11.10.2024; c) successivamente, con il decreto per cui si procede, il Pubblico Ministero, dopo aver dato atto che con il precedente decreto erano stati sottoposti a sequestro nei confronti di Bello, alcuni supporti informatici – in precedenza indicati- oltre la c forense di altri cinque file, aveva riferito di avere nominato un consulente per
estrazione di copia forense dei dati contenuti nei cellulari e negli altri supp sequestrati, al fine di sequestrare soltanto quelli ritenuti utili per le indagini
conseguente restituzione di tutti i supporti informatici e della stessa copia forense d dati “una volta estrapolati quelli ritenuti utili”; c) fosse stato fissato un termi
l’espletamento delle operazioni da parte del consulente; d) l’esame sia ancora in corso
Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha richiamato una seria di
conversazioni da cui emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente nella gestione illecita degli appalti.
3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, ai limiti d inammissibilità.
Sotto un primo profilo, diversamente dagli assunti difensivi, è stato chiarito come l’oggetto del sequestro in esame sia diverso da quello disposto 1’11.10.2024, atteso che
con questo si è proceduto ad apporre il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all’interno del quale sono raccolte una serie di informazioni, mentre il sequestro in esame
ha ad oggetto il solo contenuto, selezionato correttamente dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto utile ai fini delle indagini con conseguente restituzi non solo del supporto esterno ma anche dalla copia forense.
Dunque nessuna duplicazione di titoli aventi lo stesso oggetto
Sotto altro profilo, dalla ordinanza emergono non solo gli elementi posti fondamento della ritenuta sussistenza del funnus commissi delicti ma anche gli specifici comportamenti attribuibili al ricorrente e ritenuti dimostrativi del suo coinvolgimento n fatti; né, come è noto, il sequestro probatorio presuppone che il soggetto a cui le cose sono sequestrate debba essere necessariamente l’indagato, ben potendo la cosa essere nella disponibilità di un terzo estraneo.
Il ricorrente, da una parte, sovrappone profili giuridici distinti, e, dall’altra confronta con la motivazione del provvedimento impugnato
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2025.