Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37495 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA nel procedimento a carico di:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del GIP TRIBUNALE di AOSTA
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Aosta accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 263, comma 5 cod. proc. pen. proposta da RAGIONE_SOCIALE — appaltatrice dei servizi di soccorso elicotteristico e spegnimento di incendi per conto della RAGIONE_SOCIALE – sottoposta a procedimento penale in relazione all’art. 24, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, il cui personale risultava indagato per i delitti di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, truffa, falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico e falsità in registri e notificazioni ex artt. 355, 640, 479 e 484 cod. pen., essendosi adoperato — ricorrendo alla indicazione sui Quaderni Tecnici di Bordo (cd. “QTB”), riferibili ai ciascun velivolo elicotteristico, orari di volo fasulli –
al fine di avanzare richieste di pagamento e successiva liquidazione per minutaggi di volo inesistenti oppure per ovviare ad inadempimenti sulla témpistica di prestazione del servizio.
Il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio delle ‘benne’ – i secchi per la raccolta dell’acqua da riversare sull’incendio – e dei cavi di collegamento delle stesse all’elicottero, intesi quali corpo del reato, nonché di una notevole mole di documentazione, che doveva essere compiutamente analizzata.
La società avanzava istanza di restituzione e il Pubblico ministero rigettava la richiesta. Proponeva poi opposizione avverso il decreto del Pubblico ministero la attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE e il GRAGIONE_SOCIALE.p. disponeva la restituzione della documentazione, previa estrazione di copia da allegare agli atti.
Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso il AVV_NOTAIO di Aosta articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione delle norme processuali e assenza di motivazione.
La censura si concentra sulla circostanza che andava fissata l’udienza in camera di consiglio, in ragione del disposto degli artt. 263 e 127 cod, proc. pen., adempimento non assicurato da parte del G.i.p.
2.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla inadeguatezza probatoria della estrazione di copia dei documenti, disposta dal G.i.p., dovendo operare il Pubblico ministero una perizia calligrafica, richiedente la disponibilità degli originali per l’attribuzione dell paternità delle sigle sulle attestazioni oggetto delle imputazioni.
Per altro, la necessità del mantenimento del sequestro scaturiva anche dalle indagini ancora in corso, con l’estrazione dei dati informatici dai sistemi istallati sugli elicotteri, oltre che per consentire a RAGIONE_SOCIALE di operare quale ausiliario del Pubblico ministero ex art. 384, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, sia per l’omessa fissazione dell’udienza camerale sia anche per omessa motivazione sulla assenza di necessità probatorie.
Il difensore AVV_NOTAIO, nell’interesse della società indagata, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, per un verso rappresentando come sia stato proprio il pubblico ministero territoriale a indurre il G.i.p. al contraddittorio cartolare rendendo un parere scritto, per altro verso rilevando come il provvedimento impugnato offra una adeguata motivazione, rappresentando come la copia dei documenti, con restituzione degli originali, risultava compatibile con l’attività istruttoria connessa alla consulenza di RAGIONE_SOCIALE, mentre in ordine alla perizia grafica la stessa risulterebbe del tutto ipotetica, non avendo l’organo di accusa richiesto l’incidente probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini indicati.
Va premesso che pacificamente è ammesso il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507 – 01).
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. che prevede che «ontro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127».
Nel caso in esame, non risulta fissata l’udienza camerale da parte del G.i.p., la cui necessità pacificamente consegue al rinvio all’art. 127 cod. proc. pen.
D’altro canto, sempre Sez. U, Eboli, in motivazione chiarisce che il rinvio alla norma che regola l’udienza camerale è « intesa a garantire il rispetto del contraddittorio, la cui violazione costituisce una nullità ai sensi del comma 5 dell’art. 127, denunciabile con ricorso per cassazione in forza del successivo comma 7 (Cass., Sez. I, 11 ottobre 1995, COGNOME, in C.E.D. Cass., n. 202503;
Id., Sez. V, 26 febbraio 1992, in Giur. it., 1992, II, 468; Id., Sez. III, 22 ottobre 1993, COGNOME, in C.E.D. Cass., n. 196932)».
Da ultimo tale orientamento è stato confermato anche da Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933 – 01, per cui il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro, deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove adottato “de plano”, risulta affetto da nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo (conf. N. 22552 del 2003 Rv. 225972 – 01).
Nel caso in esame non emerge che il RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto alcuna ragione di inammissibilità dell’opposizione, nonostante ciò avendo deciso senza fissare la camera di consiglio per il contraddittorio.
Tanto premesso, deve rilevarsi come la deduzione prospettata dalla difesa della società indagata – in sede di conclusioni depositate difensiva – sia fondata, nel senso che si verte in tema di nullità di tipo intermedio, come ritenuto proprio per l’omessa citazione per l’udienza camerale ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 – 01; conf. N. 13874 del 2014 Rv. 261529 – 01, N. 21631 del 2015 P.v. 263778 – 01).
Per la natura intermedia, la nullità viene ad essere sanata nel caso in esame, in quanto il pubblico ministero ha depositato un parere precedente l’udienza, per un verso così esercitando il relativo diritto al contraddittorio (seppur solo cartolare), per altro verso non lamentando l’omessa fissazione.
Infatti, il che vale per l’attuale pubblico ministero ricorrente, le nullità intermedie, fra l’altro, non possono essere «essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata», ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Ne consegue che il primo motivo è infondato.
4. Quanto al secondo motivo è invece fondato.
A ben vedere la motivazione del provvedimento del G.i.p. risulta apparente, in quanto sfornita di ogni correlazione sia in relazione alla esigenza rappresentata dal Pubblico ministero della necessità della verifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, su incarico dell’organo di accusa, sia anche perché non si confronta con il delitto di falso contestato e la necessità conseguente, secondo consueti protocolli investigativi, di una verifica calligrafica: il GRAGIONE_SOCIALE.p. non ha operato tali valutazioni né si è confrontato con tali esigenze.
In sostanza, così come il pubblico ministero in relazione al decreto genetico, anche il G.i.p. dell’opposizione – in sede di verifica della sussistenza e permanenza delle esigenze probatorie – deve confrontarsi con l’obbligo di motivazione in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, da rapportarsi al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (sul punto, in ordine agli obblighi motivazionali del Pubblico ministero, quanto al corpo del reato, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285348 – 01) Il che nel caso in esame non si è verificato, risultando apparente la motivazione.
Ne consegue che sotto tale ultimo profilo va accolto il ricorso, dovendo il G.i.p. provvedere in sede di rinvio a verificare la sussistenza (o meno) di esigenze probatorie che giustifichino il mantenimento (o meno) del vincolo reale.
Il Giudice del rinvio, quindi, si determinerà nel rispetto dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Aosta – Ufficio G.i.p.
Così deciso il 13/09/2024