Sequestro Probatorio e Interesse ad Agire: L’Importanza di un Interesse Concreto e Attuale
Nel contesto della procedura penale, il sequestro probatorio interesse ad agire rappresenta un binomio cruciale, specialmente quando si tratta di dispositivi informatici. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per impugnare un sequestro dopo la restituzione del bene ma con la copia dei dati, non basta lamentare la violazione, ma occorre dimostrare un interesse specifico, concreto e attuale alla loro esclusiva disponibilità. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Sequestro e Restituzione del Dispositivo
La vicenda trae origine da un’indagine per reati tributari a carico dell’amministratrice delegata e del legale rappresentante di una casa di cura privata. Nell’ambito di tale procedimento, l’autorità giudiziaria disponeva il sequestro probatorio dello smartphone dell’amministratrice.
Successivamente, il dispositivo veniva restituito alla proprietaria, ma solo dopo che l’autorità inquirente aveva provveduto a estrarre una copia forense di tutti i dati in esso contenuti. L’indagata decideva di impugnare il decreto di sequestro davanti al Tribunale del riesame, che però rigettava il ricorso. Si giungeva così al giudizio della Corte di Cassazione.
L’Impugnazione e la questione del Sequestro probatorio interesse
Davanti alla Suprema Corte, la difesa dell’amministratrice sollevava due principali motivi di ricorso:
1. La genericità del capo d’incolpazione e la mancanza del cosiddetto fumus boni iuris, ovvero la parvenza di fondatezza dell’accusa.
2. La sua totale estraneità alla fattispecie criminosa ipotizzata, in virtù del suo ruolo di amministratrice delegata.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha spostato il focus della questione da un’analisi del merito a una valutazione preliminare di carattere procedurale, incentrata proprio sulla sussistenza di un valido sequestro probatorio interesse ad agire.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità per Mancanza di Interesse
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, o meglio, inammissibile. La ragione risiede nel fatto che, avendo la ricorrente già ottenuto la restituzione del telefono, era venuto a mancare il presupposto fondamentale dell’interesse a ricorrere.
I giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40963/2017), secondo cui è ammissibile il ricorso contro un’ordinanza di sequestro di un supporto informatico anche quando questo è stato restituito, ma solo a una condizione: che il ricorrente deduca e dimostri un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati che sono stati duplicati.
Nel caso di specie, l’amministratrice non aveva allegato alcun elemento specifico per dimostrare tale interesse. Non ha spiegato perché la detenzione di una copia dei suoi dati da parte della Procura le causasse un pregiudizio attuale e specifico, tale da giustificare una pronuncia sul merito del sequestro. Questa omissione è stata fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di effettività della tutela. Il sistema giudiziario non può essere attivato per risolvere questioni puramente teoriche o astratte. L’interesse ad agire deve essere tangibile. Se un indagato ha già riavuto il suo bene (il telefono), l’unico pregiudizio che rimane è legato alla copia dei dati nelle mani degli inquirenti. Per contestare questa situazione, l’indagato deve spiegare perché quella copia di dati gli crea un danno specifico, che va oltre il semplice fatto di essere sotto indagine. Ad esempio, potrebbe allegare la presenza di dati sensibili non pertinenti all’indagine o altre circostanze specifiche. In assenza di tali allegazioni, il ricorso è considerato un’azione priva di scopo pratico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa sentenza offre una lezione pratica fondamentale per la difesa tecnica nei procedimenti penali. Quando si impugna un sequestro probatorio, soprattutto di natura informatica, e il bene fisico è stato restituito, non è sufficiente contestare la legittimità del provvedimento originario. È indispensabile costruire l’atto di impugnazione su un’argomentazione solida che dimostri l’interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia che inibisca l’utilizzo dei dati duplicati. In mancanza di questa specifica dimostrazione, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende, senza che il giudice entri mai nel merito delle ragioni difensive.
È possibile fare ricorso contro un decreto di sequestro probatorio se il bene (es. un cellulare) è stato restituito?
Sì, è possibile, ma a una condizione precisa. Secondo la Corte, il ricorso è ammissibile solo se chi ricorre dimostra di avere un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati che sono stati copiati dal dispositivo prima della sua restituzione.
Cosa si intende per ‘interesse concreto e attuale’ a contestare la copia dei dati?
Significa che la persona che fa ricorso deve spiegare chiaramente perché la conservazione di una copia dei suoi dati da parte delle autorità le arreca un pregiudizio specifico e presente. Non basta un generico desiderio di riavere i propri dati; è necessario allegare una ragione tangibile che giustifichi l’intervento del giudice. La ricorrente in questo caso non lo ha fatto.
Qual è la conseguenza se non si dimostra l’interesse ad agire nel ricorso?
Se l’interesse ad agire non viene allegato e dimostrato, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno nel merito le ragioni del ricorso (ad esempio, se il sequestro era legittimo o meno), ma lo respingeranno per una questione puramente procedurale, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40321 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata ad Acerra il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/07/2023 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per la ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato il ricorso presentato da NOME COGNOME – indagata in qualità di amministratrice delegata della RAGIONE_SOCIALE per il reato dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, unitamente al legale rappresentante NOME COGNOME – avverso il decreto di sequestro probatorio in data 18 luglio 2023.
Ricorre per cassazione l’indagata sulla base di due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per genericità del capo d’incolpazione e assenza del fumus; con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché, in qualità di amministratrice delegata, era del tutto estranea alla fattispecie criminosa ipotizzata.
Nella memoria, la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Avellino, pur avendo rigettato il ricorso, ha in realtà ritenuto inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, perché mancava l’interesse ad agire siccome la ricorrente aveva già ottenuto la restituzione del cellulare. Le Sezioni Unite hanno chiarito nella sentenza n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01, che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto e attuale a contestare il decreto di sequestro probatorio. Tale epilogo preclude l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate con il ricorso.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 20 giugno 2024
Il Pr idente