Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1939 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1939 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TURCHIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Vercelli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO che insite per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Vercelli, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di perquisizione informatica e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, di numerosi dispositivi informatici, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sul rilievo che era venuto meno il sequestro dei dispositivi informatici per effetto della avvenuta restituzione dei dispositivi medesimi, previa estrazione della c.d. copia forense del loro integrale contenuto, e che non era stato allegato dal ricorrente l’interesse concreto e attuale a contestare il decreto di sequestro probatorio, non essendo stato prospettato l’interesse all’esclusiva disponibilità dei dati contenuti nelle copie forensi dei dispositivi acquisiti al fascicolo del pubblic ministero. Non erano, poi, ammissibili, in sede di riesame, i motivi che costituivano autonoma censura della perquisizione, né le questioni attinenti esclusivamente ai presupposti e alla legittimità del decreto di perquisizione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguent motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art 257, 324 e 568 cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto inammissibile l’impugnazione del ricorrente”in presenza di u principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’interes all’impugnazione, in tema di sequestro probatorio di dati informatici, de ravvisarsi nella tutela del diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclus proprio patrimonio informativo da cui la lesione ipotizzata anche nel caso restituzione del supporto contenenti i dati. Anche dopo la restituzione dispositivo permane, secondo il ricorrente, sul piano del diritto sostanziale / una perdita autonoma valutabile per il titolare del dato che si vede di fatto privato sua titolarità esclusiva per effetto della realizzata copia forense, da cui l’i del titolare ad esercitare sullo stesso dato informatico una esclusiva signoria concedendo a terzi di conoscere l’informazione ivi contenuta. Da tali princ consegue che in materia di sequestro probatorio l’indagato ha legittimazione a impugnare, anche prescindendo dall’interesse alla restituzione della co sequestrata, potendo richiedere la rimozione del provvedimento cautelare al fin di evitare che il bene sequestrato entri a far parte del materiale proba utilizzabile nei suoi confronti.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’ar 253 comma 1, cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe omesso di rilevare l’assenza di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, del nesso di pertinenzialità e delle finalità probatorie persegui ritenendo, contrariamente a quanto risulta ricavabile dalla lettura dell’ista riesame, che l’impugnazione fosse stata presentata limitatamente alla sola atti di perquisizione che, come tale, era inammissibile. In disparte il rilievo tribunale del riesame avrebbe erroneamente interpretato l’istanza di riesam rileva, il difensore, come le più recenti pronunce in materia evidenziano addirit che in tema di acquisizione della prova informatica si verifica l’inversione normale sequenza investigativa perquisizione-sequestro in cui il primo atto sequestro del dispositivo informatico a cui segue la perquisizione dello ste mediante ispezione della copia forense. Ne deriva che si è in presenza di que situazione di stretta interdipendenza che consente, anzi impone, di sottoporr controllo giurisdizionale l’atto del pubblico ministero nel suo complesso, da cu verifica «h~NUMERO_CARTA~NUMERO_CARTA~ dei profili relativi al fumus commissi delitti, al nesso di pertinenzialità e alla finalità probatoria e al rispetto del di proporzionalità e necessità che devono sorreggere il provvedimento di sequestr
probatorio. Nel caso in esame, mancherebbe qualsiasi motivazione sia quanto al fumus commissi delicti sia con riferimento al nesso di pertinenzialità, sia alla finalità probatoria. In conclusione, il tribunale del riesame avrebbe totalmente eluso l’esame dei vizi denunciati attraverso la rilevata e fallace conclusione di inammissibilità dell’atto di impugnazione.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 253 e 275 cod.proc.pen. in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza. SuZ Mancanza di motivazione tfl motivo di riesame in punto proporzionalità del sequestro tenuto conto che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res per l’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuito alla persona titolare dei beni. Criteri di selezione la cui determinazione, come rilevato dalla giurisprudenza, non può essere rinviata ad un momento successivo all’adozione del provvedimento di sequestro, né a maggior ragione delegata ex post agli organi di polizia giudiziaria. Sulla scorta di tale principio di diritto stato chiesto al tribunale del riesame di annullare il decreto di sequestro probatorio, richiesta a fronte della quale il tribunale si sarebbe limitato ad osservare che il ricorrente aveva ampiamente censurato le modalità esecutive del sequestro, contestando il rapporto di proporzione e le finalità, eludendo completamente la valutazione sostanziale dei profili che erano stati devoluti. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Deve rilevarsi, condividendo le affermazioni contenute in Sez. 6, n. n. 17677 del 29/01/2025, l’interesse concreto e attuale a ricorrere in capo all’NOME, pur a fronte della restituzione dei dispositivi informatici operata dal P.M. in data 29/05/2025, in quanto la disponibilità da parte della Pubblica accusa delle copiecloni dei dispositivi elettronici e telematici sequestrati ha comportato la perdita da parte del ricorrente dell’esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo negli stessi contenuti.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro
probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01; conf. Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 – 01).
Il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda, infatti, l’interesse a ricorrere dell’NOME.
In particolare, nelle più recenti pronunce si è posto l’accento sul fatto che il trattenimento della copia determina la sottrazione all’interessato dell’esclusiva disponibilità dell’informazione» (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093) e la permanenza del sequestro del bene, tutte le volte in cui si effettua e trattiene una copia, sul piano del diritto sostanziale, comporta una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato che si vede di fatto privato della titolarità esclusiva del dato cognitivo contenuto nel bene che di fatto esplica una mera funzione servente tale da veicolare l’informazione. Qualora si consentisse la realizzazione di una copia, si è osservato, si avallerebbe la possibilità di sequestrare un bene per realizzare una copia identica all’originale, con funzione meramente esplorativa, impedendo il successivo controllo di legittimità in ordine alla adozione del provvedimento ablatorio sul presupposto della mera restituzione del contenitore dei dati (Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 277372, (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286358, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di estrarre copia dei dati informatici è espressione di un’autonoma e discrezionale valutazione dell’autorità giudiziaria, che richiede l’indicazione della rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e della pertinenza con gli ipotizzati reati). Da cui la conclusione secondo cui nessuna differenza sussiste tra il “dato informatico” contenuto su un supporto digitale o l’informazione contenuta su supporto cartaceo o di altro tipo, potendosi affermare come in entrambe le ipotesi ciò che rileva non è il bene in sé, ma l’interesse del titolare ad esercitare sullo stesso una esclusiva signoria non concedendo a terzi di conoscere l’informazione contenuta (Sez. 6, n. 45644 del 07/11/2024, Faccilongo, Rv. 287373 – 01). Da ciò consegue che il tribunale ha errate/ nel dichiarare inammissibile l’istanza per assenza di interesse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Sono fondati anche il secondo e terzo motivo di ricorso.
Nei motivi di riesame il ricorrente aveva sollevato sia il profilo della carenza di motivazione del sequestro in punto fumus commissi delicti, della necessaria
pertinenzialità e della finalità probatoria, nonché aveva dedotto la violazione principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
Il provvedimento impugnato, che ha equivocato la censura, non contiene alcuna motivazione sul punto.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale d Vercelli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Vercel competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso, 05/12/2025
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