Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51492 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. DEL RIESAME di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrRAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 27 luglio 2023 dal Tribunale del riesame di Verona, che ha rigettato la richiesta di riesame reale contro decreto di sequestro probatorio presentata nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui agli artt. 476, 482 cod. pen. Il sequestro riguarda un cellulare, un hard disk, il take out dell’account Google e le copie forensi di due pc sequestrati presso l’abitazione e lo studio del COGNOME, accusato di aver realizzato una falsa querela, apparRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE raccolta da ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza di Verona e sporta contro l’RAGIONE_SOCIALE erogatore del RAGIONE_SOCIALE, querela che l’indagato aveva poi mostrato ai condomini di un immobile da lui amministrato.
Secondo il provvedimento del Tribunale del riesame, il sequestro serviva ad appurare le modalità della contraffazione e a raccogliere conferma dell’identità del suo autore ed era giustificato per il tempo strettamRAGIONE_SOCIALE necessario per selezionare, tra le molteplici informazioni ricavabili dal compendio sequestrato, quelle che potessero effettivamRAGIONE_SOCIALE assolvere una funzione probatoria rispetto al fatto per cui si procede.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame avrebbe violato il dovere di autonoma valutazione, omettendo di confrontarsi con le censure contenute nei motivi di riesame e nella memoria depositata dalla difesa e appiattendosi sul decreto di sequestro. Il ricorso indugia sia su una frase dell’ordinanza impugnata da cui si ricaverebbe la conferma che la polizia giudiziaria aveva attuato un sequestro indiscriminato, sia sul vaglio circa la gravità indiziaria, che aveva trascurato che la querela che costituirebbe il modello cui si era adeguato l’indagato era anche nella disponibilità del marito di una condomina e che COGNOME ne aveva solo preannunciato la presentazione, che poi non era mai avvenuta. Il ricorso – dopo avere svolto altre osservazioni sui limiti del sequestro probatorio e sul dovere di motivazione oltre che sul principio di adeguatezza e proporzionalità – prosegue assumendo che il decreto di sequestro e l’ordinanza impugnata mancherebbero della descrizione, sia pur sommaria, delle ragioni per cui sono stati sequestrati tutti gli strumenti informatici e delle ragioni per cui l cose sequestrate costituirebbero corpo di reato o cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Non si comprenderebbe, infine, se siano stati sequestrati solo i software oppure anche tutto il contenuto dei supporti informatici appresi. Il ricorrRAGIONE_SOCIALE contesta, inoltre, che il sequestro abbia riguardato anche documenti non recanti una data prossima a marzo 2023. Proprio il passaggio del provvedimento impugnato secondo cui, dopo l’esame del materiale in sequestro, il compendio andava restituito al netto delle cose pertinenti al reato, testimonierebbe la natura esplorativa del sequestro rispetto ad altri reati, natura che sarebbe testimoniata anche dall’accenno, nel decreto del pubblico ministero, alla necessità di rinvenire altri atti falsi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 247 cod. proc. pen. perché il decreto di sequestro del pubblico ministero non contiene la spiegazione circa il nesso pertinenziale che lega le cose da sequestrare al reato per cui si procede. A seguire il ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta violazione del principio di proporzionalità, violazione costituita dal fatto che il decreto genetico non avrebbe
spiegato perché occorresse acquisire l’intero contenuto del cellulare, degli hard disk (anche attinenti all’attività professionale del ricorrRAGIONE_SOCIALE) e del take out dell’account Google (con l’accesso a tutta a posta elettronica). Poiché COGNOME aveva avuto un atteggiamento collaborativo durante la perquisizione, l’attività di selezione del materiale utile avrebbe potuto essere effettuata anche con il suo ausilio, per esempio circoscrivendo il periodo temporale di interesse.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 247 cod. proc. pen. quanto al giudizio sul fumus, agitando il tema del falso in fotocopia perché, appunto, l’atto esibito dalla denunziante alla polizia giudiziaria era una copia, il che si ripercuoterebbe negativamRAGIONE_SOCIALE sulla tenuta del decreto di sequestro, anche perché il pubblico ministero non aveva incaricato la polizia giudiziaria di ricercare l’atto originale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Prima di passare al vaglio concreto dell’impugnativa, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano, oltre che gli errori di diritto in senso proprio, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparRAGIONE_SOCIALE o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
E’ poi appena il caso di osservare che, naturalmRAGIONE_SOCIALE, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità.
E’, quindi, solo all’interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell’approccio adottato dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, che ha esplicitamRAGIONE_SOCIALE lamentato – anche – vizi motivazionali, e che, talvolta, ha sconfinato nel merito, alludendo ad una possibile, diversa ricostruzione del quadro indiziario.
Un altro limite del ricorso che lo inficia parzialmRAGIONE_SOCIALE attiene alla tecnica argomentativa prescelta dalla parte, giacché l’impugnativa è ondivaga, accennando a vari temi per poi passare ad altri, salvo poi riprendere i precedenti, dando luogo, così, ad un insieme disordinato in cui non sono isolate e caldeggiate analiticamRAGIONE_SOCIALE le singole tematiche censorie, il che lo colloca ai limiti dell’inammissibilità.
Ciò nonostante, il Collegio ha individuato alcune ragioni di censura che possono dirsi specificamRAGIONE_SOCIALE caldeggiate dal ricorrRAGIONE_SOCIALE e che possono essere analizzate partitamRAGIONE_SOCIALE.
2.1. L’autonoma valutazione.
Il riferimento svolto dal ricorrRAGIONE_SOCIALE alla violazione del dovere di autonoma valutazione da parte del Collegio della cautela è improprio, giacché tale dovere riguarda i rapporti tra richiesta del pubblico ministero e ordinanza applicativa di una misura cautelare e non già – come pretenderebbe il ricorrRAGIONE_SOCIALE – i rapporti tra decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero (o qualsiasi altro provvedimento impugnato) e ordinanza del Tribunale del riesame. A questo proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi a proposito dei rapporti tra scrutinio del Tribunale del riesame e ordinanza cautelare personale mutuabili in tema di riesame avverso decreto di sequestro probatorio – secondo cui l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirRAGIONE_SOCIALE che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122).
In secondo luogo, il ricorso è generico in quanto, pur propugnando la mancanza di autonomia del Tribunale del riesame rispetto al decreto del pubblico ministero, non chiarisce da cosa ciò si desuma, salvo accennare alla posizione del Tribunale di avallo dell’operato del pubblico ministero, il che non giustifica la doglianza i ma costituisce solo l’ovvia conseguenza della pronunzia reiettiva del Collegio, che l’ha giustificata soffermandosi diffusamRAGIONE_SOCIALE sia sul fumus che sulla
pertinenzialità, oltre che sulla censura difensiva circa la violazione del dovere di adeguatezza e proporzionalità.
2.2. Il fumus commissi delicti.
A questo proposito il ricorso è generico e versato in fatto quando accenna ad una possibile ricostruzione alternativa rispetto a quella di cui ha dato atto ampiamRAGIONE_SOCIALE e puntualmRAGIONE_SOCIALE – il Tribunale del riesame e, comunque, non tiene conto dei limiti del giudizio di legittimità in tema di cautela reale, sopra precisati.
Conforta la conclusione che il ricorso sia, sul punto, inammissibile se confrontato con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata, anche la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME e altri, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053).
2.3. Adeguatezza e proporzionalità.
Su questo aspetto, va preliminarmRAGIONE_SOCIALE precisato che lo scrutinio di questa Corte deve tenere conto dell’epoca della decisione del Tribunale del riesame. Tanto rende ragione del giudizio del Collegio della cautela, che ha ritenuto immune dalle critiche del proponRAGIONE_SOCIALE il decreto di sequestro del pubblico ministero laddove quest’ultimo, sul presupposto che l’indagato avesse esibito ai condomini un atto falso, aveva indicato la necessità che venissero appresi i dati contenitore nell’ambito dei quali ricercare gli elementi attraverso i quali evincere le modalità della contraffazione e comprovare l’identità del suo autore. Il Tribunale, tuttavia, nel rispetto dei principi oggi invocati dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, ha puntualizzato che tale esigenza poteva fondare il vincolo solo per il tempo strettamRAGIONE_SOCIALE necessario per selezionare il materiale probatoriamRAGIONE_SOCIALE rilevante, tempo che, alla data del provvedimento impugnato – 27 luglio 2023 decorsi solo venti giorni dall’esecuzione del sequestro, poteva dirsi non ancora spirato. Proprio in tema di acquisizione della prova, la giurisprudenza di questa Corte Corte ha chiarito che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto – potenzialmRAGIONE_SOCIALE – rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto dei principii di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo
GLYPH
ragionevolmRAGIONE_SOCIALE necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270018; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268489).
2.4. La motivazione del decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero.
Quanto, poi, allo stesso decreto del pubblico ministero, il Collegio è consapevole che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) hanno enunciato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamRAGIONE_SOCIALE della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Ebbene, nel caso di specie, per quanto stringata, la motivazione del pubblico ministero rende ragione della finalità probatoria perseguita laddove, da una parte, ha enunciato la condotta penalmRAGIONE_SOCIALE rilevante attribuita all’indagato e, dall’altra, ha individuato la necessità di acquisire gli strumenti fisici o digital utilizzati per la falsificazione, chiarendo sufficiRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE il rapporto funzionale tra i beni appresi e l’addebito ipotizzato a carico del ricorrRAGIONE_SOCIALE, secondo una motivazione che è modulata rispetto a tale specifico addebito. E’, infatti, autoevidRAGIONE_SOCIALE – e non necessita di una specifica illustrazione – il nesso tra la falsificazione materiale di un atto e la ricerca degli strumenti che siano stati adoperati per realizzare la falsificazione.
2.5. Il falso in fotocopia.
Sulla questione – agitata solo con il ricorso per cassazione dell’insussistenza del reato in ragione della natura di copia della falsa querela esibita dalla COGNOME, il ricorso non coglie nel segno.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE, infatti, contesta che si sia dato corso alle indagini e al contestato sequestro benché quella prodotta dalla denunziante COGNOME in sede di querela fosse solo una copia dell’atto che si assume falso. Ebbene, la censura è del tutto fuori fuoco, laddove, secondo quanto è possibile ricavare dall’ordinanza impugnata, durante la riunione di condominio del 16 marzo 2023, l’indagato aveva esibito ai condomini l’esemplare in suo possesso di una querela, da cui i presenti avevano estratto copia. La COGNOME, pertanto, era in possesso solo di una copia e tale copia la medesima ha potuto produrre in sede di presentazione della querela, il che non significa per quel che, al più, potrebbe rilevare sul tema agitato – che anche l’esemplare esibito dall’indagato ai condomini – e da cui era stata estratta la copia in possesso della COGNOME fosse una copia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.