Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/3/2024 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza e del decreto di convalida del sequestro emesso in data 20/12/2023; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 11/3/20241 confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestr emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano il 20/12/2023 nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Rileva che, il provvedimento impugnato, cerca di colmare le evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso la Pubblico AVV_NOTAIO, che non dà contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato di ricettazione ed il reato presupposto, che non viene
neppure ipotizzato; che il mero possesso di una somma di denaro, non pu giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l’ del reato presupposto, l’elevazione di una contestazione per ricettazione riciclaggio; che, nel caso di specie, le modalità di confezionamento del de peraltro non in quantitàVingente, trattandosi di 13.300 euro, unitamente mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fon un provvedimento di sequestro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti s di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisf spiegazione, si registrano due orientamenti.
Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano prima fase delle indagini. È stato, invero, ritenuto che integra il de ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante s di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qual il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anc considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenerse provenienza illecita (Sezione 2, n. 16012 del 14/3/2023, COGNOME, R 284522 – 01; Sezione 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883 – 02; Sezione 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308 – 01; Sezione 2, 20188 del 4/2/2015, COGNOME, Rv. 263521 – 01).
Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continui invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essen elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli e storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, COGNOME, Rv. 283563 Sezione 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sezione 2, n 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433 – 02; Sezione 2, n. 29689 d 28/5/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01). Ciò per evitare che si proceda sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli a 648 o 648-bis o ancora 648-ter cod. pen., in assenza di qualsiasi elemento a dimostrare l’esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimand
generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. In altri ter l’estensione generalizzata della possibilità di contestare fattisp ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale base della prova logica l’esistenza di un reato presupposto, rischiereb legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività d dette fattispecie (specie in relazione al sequestro probatorio), ch garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittim provvedimento ablativo.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento GLYPH senza GLYPH rinvio dell’ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emess dal Pubblico AVV_NOTAIO il 20/12/2023, con la conseguente restituzione dei beni cui al verbale di sequestro del 19/12/2023 all’odierno ricorrente, al quale stati sequestrati, fatta eccezione per le mazzette di banconote fotocopiate sono relative alla contestazione di cui all’art. 453 cod. pen.
1.2. Tanto premesso, deve essere, altresì, rilevato come,nel caso di spe la motivazione del decreto di sequestro probatorio del Pubblico AVV_NOTAIO sia d tutto carente, atteso che non fornisce elementi sufficienti per indivi l’ipotizzata provenienza delittuosa del denaro e degli apparati telef sottoposti a sequestro, risultando apodittica ed indimostrata l’ipotesi denaro detenuto e trasportato dall’indagato dovesse necessariamente esse provento di attività delittuose, non essendo stata individuata la poss provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di re e non anche come mera asserzione d’ingiustificato possesso del denaro; n soccorrono in tal senso le modalità di custodia (il denaro era custodito i borsello raggruppato in mazzette) e le altre circostanze del caso concreto; s tacere che nulla si dice in ordine alle finalità probatorie cui il provved ablativo è finalizzato. Orbene, il Tribunale del riesame non può integrar carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalit sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico AVV_NOTAIO, qu titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assume determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sezione 2, n. 39187 17/9/2021, COGNOME, Rv. 282200 – 01; Sezione 2, n. 49536 del 22/11/201 COGNOME, Rv. 277989 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalid del sequestro emesso dal Pubblico AVV_NOTAIO presso il Tribunale di Milano in da
20/12/2023. Dispone la restituzione al ricorrente della somma di euro tredicimila trecento, nonché dello zaino e dei telefoni cellulari Iphone 14 con sim n. 3248753773 e Motorola TARGA_VEICOLO con sim n. 3512613231.
Manda alla Cancelleria a dare immediata comunicazione del dispositivo al AVV_NOTAIO generale in sede per i provvedimenti occorrenti a norma dell’art. 626 cod. proc. per
Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.