Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46423 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46423 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. dichiararsi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 30/03/2023 in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, sezione d riesame, ha rigettato l’istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probator disposto dal PM di Napoli a seguito di perquisizione dell’abitazione di COGNOME NOME, su documentazione fiscale e contabile inerente alla società RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME è le rappresentante, relativamente al reato di cui all’art. 2 D.Ivo 74/2000, per le annualità 2 2018 e 2019.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge processuale, posto che il provvedimento genetico di sequestro probatorio impugnato non contiene alcuna specifica indicazione della norma violata e, soprattutto, dell condotta contestata al ricorrente. Sotto quest’ultimo profilo, deduce carenza del fumus delicti, non avendo il decreto di sequestro adeguatamente motivato, in termini completi e precisi, i comportamenti illeciti contestati all’indagato. Evidenzia che, d’altronde, la carenz motivazione del provvedimento genetico emesso dal PM non può essere integrata dal giudice del riesame. Rileva altresì che, per costante orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite lCOGNOME e Sezioni Unite COGNOME) il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione sulle finalità perseguite. GLYPH In particolare, l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio impone che la misura cautelare rechi un idoneo iter motivazionale inerente al reato contestato, alle ragioni per le quali la cosa sequestrata possa costituire corpo di re cosa pertinente al reato, alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vin reale. In proposito, il ricorrente rappresenta che né il PM inel decreto genetico iné il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, hanno espressamente contestato una condotta concreta al ricorrente, essendo espressamente indicato unicamente il riferimento normativo alla fattispecie violata, senza alcuna descrizione della condotta contestata. Inoltre, rappresenta che il pubbli ministero ha disposto il sequestro anche su documentazione non pertinente alla società RAGIONE_SOCIALE, senza neppure indicare la finalità perseguita, ma richiamando genericamente “eventuali comportamenti illeciti posti in essere dall’indagato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
Con memoria di replica il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ri insistendo per l’accoglimento, evidenziando che il decreto di sequestro probatorio reca solo riferimento all’articolo 2 del d.lgs. 74 del 2000 senza descrivere la condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciar esclusivamente in ordine all’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza non implica che il giudice debba esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria / ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia nell’ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento d sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati; che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fin di verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertant tribunale non deve instaurare un processo nel processo ima svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispe dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23/9 del 20/11/1996, COGNOME, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell’ 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del qua è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione su rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mir soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez 5545/98 del 3/10/1997, COGNOME, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003).
Sull’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio si sono succedute nel tempo diverse sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare, le sentenz COGNOME (n. 5876 del 28/01/2004 Rv. 226711), COGNOME (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789) e COGNOME (Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01) hanno ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ov ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Un ulteriore rafforzamento dell’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall’entrata in vigore della legge 47/2015 e dalle modifiche apportate ai poteri Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla sentenz COGNOME delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito il seguente principio diritto: «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizion concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 4 comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dal 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione de provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa».
Su tale profilo, si richiama la motivazione della sentenza COGNOME delle Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 (Cfr. anche. Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260241) che ha stabilito che il decreto di sequestro probatorio cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presuppost della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti. Tale pronuncia delle Se Unite ha anche affermato la necessità che il decreto dia conto del reato per cui si procede, si pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, quale elemento-presupposto richiesto in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso. Occorre, infatti che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.
Si è, pertanto, affermato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatori riguardi: il reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus; le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; la concreta finali probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale (Sez. 3, n. 3604 del 2019).
1.2. Orbene, nel caso in disamina come riportato nell’ordinanza censurata, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha disposto con decreto la perquisizione locale presso l’abitazione del ricorrente e presso ogni altro luogo nella sua disponibilità e, medesimo atto, disposto il sequestro probatorio della documentazione fiscale e contabile acquista. Nel provvedimento genetico risulta espressamente indicato l’oggetto del sequestro, consistente in tutta la documentazione amministrativa, fiscale e contabile, su qualsiasi support anche informatico, inerente alle voci di bilancio passive della società “RAGIONE_SOCIALE, della qu il ricorrente era stato legale rappresentante dall’anno 2016 all’anno 2020. Nel provvedimento genetico è espressamente indicata la finalità di accertare eventuali violazioni di cui all’a D.Ivo 74/00 commesse dal COGNOME nella qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2017, 2018 e 2019. L’enunciazione della condotta è in questa fase fluida, connessa al rinvenimento di documentazione inerente all’inserimento nel bilancio e nella dichiarazione de redditi della società RAGIONE_SOCIALE di voci passive che si presume siano inesistenti, e di ta venivano sottoposti a sequestro i documenti contabili relativi ai costi per personale e altri c
A tal fine 1 è stato disposto il sequestro della documentazione specificatamente indicata nelle schede riportate dall’organo dell’esecuzione e, precisamente )le schede contabili inerenti alle voci “costo spese per lavoro dipendente” e “altri costi personale” dal 2016 al 31/12/2020 oltre a altre cartelle specificatamente indicate, tra cui un file Excel. il Tribunale ha posto in rili l’ordinanza genetica è esente da vizi in quanto il PM ha adeguatamente indicato le ragioni per l quali è necessario disporre il sequestro di tutto ciò che consente la ricostruzione comportamenti illeciti di natura fiscale posti nella qualità di legale rappresentante della so
RAGIONE_SOCIALE, inerenti alle indicazioni di costi e di voci passive, nelle dichiarazioni relat annualità d’imposta indicate.
Si è inoltre, in giurisprudenza, chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientran quelle che sono in rapporto, anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e risult strumentali all’accertamento dei fatti, ovvero le cose necessarie alla dimostrazione del modalità di preparazione e di esecuzione del reato; all’identificazione del colpevol all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del post factum, comunque ricollegabile al reato (Sez. 6, n. 2622/11 del 17/11/10, Rv. n. 249487; Sez.6, n. 1506 del 7/04/1997). Dunque, il rapporto di pertinenza tra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato cui si procede non può essere considerato esclusivamente in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fa che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anc sotto il profilo della qualificazione giuridica.
Al riguardo, il giudice a quo ha argomentato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, nel senso che il sequestro non può essere circoscritto alla documentazione inerente alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale il COGNOME è legale rappresentante” poiché anche gli altri docume sequestrati sono inerenti ed utili agli accertamenti. Né in proposito il ricorrente ha eccepito parte della documentazione sequestrata fosse non pertinente, in quanto di natura personale o riservata, fornendo elementi che possano supportare la tesi difensiva della non pertinenza anche di solo parte della documentazione oggetto del vincolo, all’ipotesi di reato contestata. Il ric sotto questo profilo, pecca di genericità.
Il ricorso va dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 19 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr