Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1120 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME, nato in Libia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato il Libia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria della difesa dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, in data 25/11/2025;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/07/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro il decreto del 04/07/2025 con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Noia aveva convalidato il sequestro probatorio di banconote false, due macchinette contasoldi e dispositivi informatici che era stato eseguito dai Carabinieri di Casalnuovo a seguito di perquisizioni dagli
i
stessi effettuate, con riferimento al fumus dei reati di ricettazione, riciclaggio, e detenzione di banconote contraffatte.
Avverso l’indicata ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge, per mancanza della motivazione, con riguardo al sequestro delle «somme di denaro» che erano state rinvenute, a seguito delle indicate perquisizioni, nell’autovettura in loro uso e nella loro abitazione.
Contestano che il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di motivare sul motivo di riesame con il quale avevano lamentato l’illegittimità del decreto di convalida del sequestro delle suddette somme di denaro per mancanza di motivazione in ordine: sia al fumus degli ipotizzati reati di ricettazione e di riciclaggio, con particolare riferimento ai relativi reati presupposto; sia al rapporto d pertinenzialità tra gli stessi reati di ricettazione e di riciclaggio e le somme denaro sequestrate; sia alla finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, cioè alle esigenze probatorie che avrebbero giustificato l’apposizione del vincolo sulle somme di denaro.
Con riguardo al primo e al secondo di tali profili, i ricorrenti argomentano come il mero possesso di un’ingente somma di denaro, in parte occultata nell’autovettura in loro uso e in parte rinvenuta nella loro abitazione, non si potrebbe ritenere sufficiente a giustificarne il sequestro, atteso che, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza di un delitto presupposto, difetterebbe il fumus degli ipotizzati reati di ricettazione e di riciclaggio – il quale non potrebbe consistere in una mera ipotesi astratta – e non sarebbe possibile ricondurre la suddetta somma di denaro a una precisata ipotesi di reato e comprendere perché la si sia sequestrata.
L’COGNOME e il COGNOME rappresentano che i contestati reati di ricettazione e di riciclaggio sarebbero stati «ancorati ad una fantomatica cessione di non meglio specificate sostanze stupefacenti», la quale sarebbe «frutto di una mera ipotesi teorica non collegata ad alcun riscontro investigativo» e non sarebbe stata delineata neppure nei suoi tratti essenziali.
Con riguardo al terzo degli indicati profili, i ricorrenti argomentano che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida del sequestro probatorio, anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (è citata: Sez. U, n. 36072 del
19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548-01), non altrimenti esperibile senza la sottrazione del bene all’indagato.
L’COGNOME e il COGNOME rappresentano che «una eventuale valutazione sui beni su cui sarebbe caduto il sequestro riguardi esclusivamente le banconote ritenute false, ma nulla viene detto e motivato sulle somme di danaro».
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge per motivazione apparente, con riguardo al sequestro dei dispositivi informatici.
Dopo avere trascritto la motivazione che figura nel paragrafo a cavallo delle pagg. 4-5 del provvedimento impugnato, l’COGNOME e il COGNOME deducono che, con la stessa, il Tribunale di Napoli, nel fare propria la motivazione del pubblico ministero, mostrerebbe di «rit che il sequestro dei dispositivi informatici sia finalizzato alle operazioni tecniche tese ad estrapolare tutti i dati contenuti nel dispositivo, selezionando, solamente all’esito, il materiale utile alle indagini ritenendo in tale modo rispettato il criterio ed il parametro della proporzionalità», sicché, sempre secondo il Tribunale di Napoli, «sarebbe sempre legittimo il sequestro dei dispositivi informatici anche quando lo stesso abbia carattere esclusivamente “esplorativo”» (così il ricorso).
I ricorrenti lamentano che la motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto sarebbe apparente, in quanto «effettuata attraverso l’utilizzo di argomentazioni assolutamente generiche e stereotipate», e rappresentano che «sia la giurisprudenza nazionale che quella sovranazionale» avrebbero più volte stigmatizzato il sequestro probatorio dei dispositivi elettronici dell’indagato quando esso abbia uno scopo meramente “esplorativo”, cioè quando «non sia giustificato dal fine di acquisire uno specifico dato informatico contenuto nel dispositivo (o comunque una categoria di dati informatici previamente individuata) che potrebbe costituire un elemento di prova, ma al solo fine, come nel caso di specie, di sondare il dispositivo informatico con la speranza di rinvenire elementi investigativi util all’indagine».
Ciò lederebbe la sfera privata e la riservatezza dell’indagato, tutelate anche dall’art. 8 CEDU, e avrebbe indotto la Corte di cassazione ad affermare che il sequestro probatorio di apparecchi informatici disposto dal pubblico ministero «deve necessariamente conformarsi al principio di proporzionalità e risultare funzionale al conseguimento di specifiche esigenze investigative, pena l’illegittimità del relativo sequestro» (così il ricorso). Principi, questi, che sarebbe stati nella specie violati, «essendo il sequestro probatorio esclusivamente “esplorativo” e, come tale, non consentito dalla legge».
I ricorrenti espongono infine come anche il sequestro probatorio di dispositivi informatici debba essere motivato dando conto del fumus commissi delicti in
relazione al quale si sta procedendo e ribadiscono che, a tale fine, «è del tutto insufficiente aver formulato una imputazione, seppure astratta, dei delitti di riciclaggio e ricettazione, soprattutto in base a quanto già affermato i precedenza sulla non punibilità della condotta relativa al semplice possesso di una somme di denaro, anche se di ingente quantità».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di esaminare i motivi, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
2. Ciò posto, il primo motivo non è consentito.
Con tale motivo, i ricorrenti contestano il sequestro «somme di denaro», con ciò facendo evidentemente riferimento – come emerge anche dagli atti del procedimento R.G.N. 30521/2025 in trattazione in questa stessa udienza del 02/12/2025 – al sequestro della somma di € 374.695,00 che era stata rinvenuta nell’autovettura in loro uso e al sequestro della somma di € 31.805,00 che era stata rinvenuta nella loro abitazione.
Tali somme, però, non sono oggetto del decreto di convalida del 04/07/2025 del pubblico ministero presso il Tribunale di Noia che, a sua volta, ha costituito l’oggetto dell’impugnata ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli, ma
sono oggetto del decreto del 08/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia con il quale è stato disposto il sequestro preventivo – e non probatorio, quale è quello che viene qui in rilievo – delle medesime somme.
Ciò risulta con chiarezza dal decreto di convalida del 04/07/2025 del pubblico ministero presso il Tribunale di Nola, nel quale l’oggetto del sequestro che è stato convalidato con lo stesso decreto è individuato non nelle suddette somme ma esclusivamente nelle (sei) «banconote false», nelle «macchinette contasoldi», nella «contabilità (agenda e cinque fogli manoscritti)» e nei «dispositivi informatici (tablet Samsung, pc portatile marca Toshiba, cellulare marca IPhone 14 pro max, cellulare IPhone 12 pro max)».
Ne discende che il motivo, con il quale i ricorrenti nulla hanno specificamente dedotto con riguardo alla falsità delle sei banconote – con riferimento alla quale era stato loro contestato il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen. (in relazion all’art. 453 dello stesso codice) – si deve pertanto ritenere non consentito, in quanto è proposto con riguardo a statuizioni che non sono in realtà contenute nel provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non gi nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento all’idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori de fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o i trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053-01).
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto tra questa e il reato stesso.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, nel confermare il decreto del 04/07/2025 del pubblico ministero presso il Tribunale di Nola, ha motivato quanto meno in ordine al fumus del reato di detenzione in concorso di sei banconote false, in quanto tali costituenti corpo del reato e dotate di una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto-reato da provare. Il che si deve ritener sufficiente a manifestare l’utilità dell’espletamento di ulteriori indagini p
acquisire prove certe o ulteriori non altrimenti acquisibili senza la sottrazione agli indagati, oltre che delle stesse banconote, delle due macchinette contasoldi e dei dispositivi informatici.
Quanto agli ulteriori profili del motivo, la Corte di cassazione ha chiarito che, pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare, anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un’ampia massa di dati in essi contenuti e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), tuttavia il principio di proporzionalità – il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individu anche nell’ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l’idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949-01 e Rv. 279949-02) – impone che il vincolo sia ab origine commisurato, già al momento dell’adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all’indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro) (Sez. 6, n. 6623/2020, cit.; Sez. 6, n. 34265/2020, cit.).
È dunque legittimo il sequestro: sia dello stesso dispositivo informatico, quando non sia possibile procedere immediatamente alla duplicazione dei dati in esso contenuti mediante l’effettuazione della copia di essi; sia di quest’ultima, quando tale effettuazione sia stata, invece, possibile.
Tuttavia, il contemperamento delle opposte esigenze probatorie dell’autorità inquirente e di riservatezza del privato (la questione in esame attiene, in effetti, al rapporto tra l’interesse pubblico alla sicurezza e quello privato alla riservatezza) impone che l’autorità giudiziaria debba immediatamente restituire le cose sottoposte al vincolo del sequestro non appena sarà decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso, cioè il tempo ragionevolmente necessario per selezionare i dati effettivamente pertinenti al reato per cui si procede, in quanto necessari ai fini della prova dello stesso.
Decorso tale tempo, l’autorità giudiziaria dovrà immediatamente procedere alla restituzione non solo del dispositivo informatico (eventualmente) appreso (cioè del “contenitore” dei dati), non appena effettuata la copia dei dati in esso contenuti, ma anche della cosiddetta copia forense di tali dati, atteso che questa – come è stato efficacemente detto (Sez. 6, n. 34265/2020, cit.) – costituisce non una copia “fine”, ma una copia “mezzo”, che consente, oltre che di restituire il
“contenitore”, di selezionare, tra i dati in esso contenuti, quelli pertinenti al reat ma il cui trattenimento, oltre il tempo ragionevolmente necessario per operare tale selezione, si tradurrebbe in un’elusione e in uno svotamento della portata dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., il quale legittima il sequestro solo delle cose «necessarie per l’accertamento dei fatti».
Nel caso di mancata tempestiva restituzione d’ufficio del dispositivo informatico o della copia integrale, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e fare valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori previsti dal sistema (Sez. 6, n. 53168/2016, cit.); in particolare, mediante la procedura di cui all’art. 263 cod. proc. pen.
3.3. Muovendo da tali rilievi, si deve ritenere la manifesta infondatezza della censura che è stata mossa dai ricorrenti all’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Napoli ha infatti rilevato come l’impugnato decreto di convalida contenesse le indicazioni che il sequestro dei dispositivi informatici che si sono indicati sopra era finalizzato a estrapolare i dati in essi contenuti – ciò dovendosi intendere, secondo quanto è più specificamente scritto nel medesimo decreto, mediante la «copia forense» dei medesimi dati – e a selezionare, nell’ambito di essi, quelli «util alle indagini», cioè quelli utili alla prova dei f contestazione.
Ciò esclude che il sequestro dei dispositivi informatici avesse, come è sostenuto dai ricorrenti, carattere «esclusivamente “esplorativo”», e risulta invece idoneo a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che lo stesso sequestro non eccedesse quanto era necessario per trarre, nell’ambito dei dati contenuti nei dispositivi, quelli effettivamente pertinenti ai reati per i qual stava procedendo.
Assicurazione, questa, che discende anche dal fatto che, nel decreto di convalida del sequestro, il pubblico ministero presso il Tribunale di Noia ha stabilito che i dispositivi informatici vengano restituiti ai loro proprietari non oltre il term di espletamento dell’incarico che sarebbe stato conferito al consulente tecnico, il quale termine che veniva fissato nella misura, che appare del tutto ragionevole, di sessanta giorni dall’inizio delle operazioni.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.