Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 10/07/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, disponendosi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze con ordinanza del 10 luglio 2023 (motivazione contestuale) ha accolto parzialmente la richiesta di restituzione del materiale sequestrato NOME, mantenendo il sequestro di un ciclomotore Yamaha “T-Max”.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge processuale, dal momento che
l’art. 253 cod. proc. pen. contempla il sequestro per finalità probatorie alle quali sono estr le esigenze cautelari volte a evitare il ripetersi di fatti delittuosi (per le quali esigenze s ben diverso istituto del sequestro preventivo, di competenza del giudice); per altro verso, “finalità probatorie” indicate nel decreto di sequestro risultano del tutto generiche e rispettose del necessario onere motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
NOME è indagato per il reato di cui all’art. 73 icomma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’illecita detenzione a fini di cessione di oltre 2.400 grammi di cocaina, occultat vano sottosella del suindicato ciclomotore. TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO,
2.1. L’ordinanza impugnata ha mantenuto il sequestro del mezz – c – 11, E11- .1anto “tra tale bene e il reato è configurabile infatti uno stretto nesso pertinenziale, rilevatore della possibilità di r dell’attività delittuosa e quindi della non occasionalità del suo utilizzo, essendo peraltro in le indagini volte a verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attrav detto mezzo”.
Rileva il Collegio che il ciclomotore, in quanto “mezzo utilizzato per commettere il reato potrebbe, ove ne fossero ritenuti sussistenti i presupposti, essere oggetto di sequest preventivo finalizzato alla confisca (non obbligatoria). Sul punto, la giurisprudenza di legit ha evidenziato che a tal fine «è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natu funzionale, che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale» (Sez 6, n. 17763 del 13/12/2018 – dep. 2019; Arrigo, Rv. 275886 – 01, che richiama, come precedenti “Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 COGNOME, cit; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato comme non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso”).
Il sequestro oggetto del presente ricorso ha però natura “probatoria” e non preventiva e dunque la motivazione dell’ordinanza impugnata, che fa riferimento al rischio di reiterazion della condotta criminosa, non risulta congrua rispetto alla natura del vincolo reale.
4.1. Ciò premesso, rileva questa Corte che nel provvedimento del Tribunale del riesame si fa riferimento anche ad esigenze probatorie (“essendo peraltro in corso le indagini volte verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attraverso detto mezzo
che, però, risultano declinate in termini non adeguati. In particolare, non viene chiarito q tipo di indagini debbano essere svolte e come esse si correlino rispetto alla finalit accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il AVV_NOTAIOtenso e
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Il Presidente