Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18415 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il 11/12/1970 avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Trani, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero di Trani il 7 dicembre 2023.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo che deduce violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. con riferimento all’art.253 dello s codice per carenza di motivazione e dei presupposti di legge.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato.
Si lamenta infatti la violazione di legge per la assente motivazione in ordine ai presuppo giustificativi del provvedimento ablatorio (in particolare il fumus boni iuris) che nel caso, è bene precisare ha natura probatoria, a dispetto di una giurisprudenza orientata nel senso del sufficienza di una indicazione ‘esplorativa’ ovvero ‘orientativa’, nella contingente
processuale, spesso connotata inevitabilmente da scarsità di elementi, destinati, ne prospettiva accusatoria, ad essere acquisiti nella successivo fase delle indagini.
Questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all’interno del giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire realis soddisfatto, ai fini della configurazione dell'ipotesi di riciclaggio, dalla semplice presenz indici incompatibili con una origine lecita del denaro (ex multis, Sez.2, n.43532 del 19/11/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 Scordamaglia Rv. 284522 - 01) se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire 'rigorista', che tende ad imporre al giudice di merit sforzo ermeneutico più approfondito al fine di imporre quanto meno la identificazione e indicazione delle
tracce’, anche in termini di qualificazione giuridica, del reato presup che non può rimanere totalmente indefinito.
Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupp la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necess che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Cremonese Rv. 282629 – 01). è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo neces la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia o esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Maddaloni Rv. 277020 -01).
Sennonché, occorre rilevare che i precedenti da ultimo citati, come pure quelli indicati Procuratore Generale (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629; Sez. 2, Sentenza n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 – 02) si riferiscono ad ipotesi di sequestro preventivo, e n probatorio. Quest’ultimo, implicando ed essendo finalizzato alla verifica sperimentale' a mezz delle indagini, ha un orizzonte implicitamente limitato e condizionato all'esito accertamenti che si intendono disporre. Ma proprio per la funzione
transeunte’ e la funzion preliminare di applicazione del vincolo, esso non può che essere fondato su quei soli elementi rcostanziali che la situazione consente. Si tratta, in attesa degli accertamenti ai qu misura è funzionale, di una ‘fotografia’ allo stato degli atti.
Più pertinente è la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. U, n. 36072 del 19/04/20 COGNOME, Rv. 273548 – 01) che tuttavia si limita a circoscrivere l’onere motivaziona identificazione del reato ascritto (e non di quello presupposto) ed all’indicazione delle ra della cautela.
Proprio in relazione al contenuto concreto del provvedimento, si è condivisibilment affermato, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, che è necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle n legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, iRv. 265273), tutti elementi soddisfatt riferimento, nel provvedimento genetico, all’art.648 c.p. ed alla necessità di stab
caratteristiche, provenienza e titolo della detenzione essendo fin 1:roppo evidente, qua all’ultimo aspetto, la rilevanza delle modalità di detenzione rispetto al reato di ricettazio
quale si procede. E, in merito alle finalità probatorie perseguite in concreto ri all’accertamento dei fatti, già si è affermato da questa Corte (si veda Sez. 2, n. 52619
11/11/2014, Rv. 261614) che il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione enunciata mediante formule sintetiche qualora, come già detto, sia di immediata
percezione la “diretta” connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità
bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell’attività investigativa, come è nella fatti in corpore vili,
trattandosi di accertamenti da condursi sulle banconote.
fumus boni iuris,
Quanto al nel caso concreto, il tribunale ha adeguatamente evidenziato gli
elementi sui quali basare il giudizio, facendo riferimento a fattori quali l’entità dell detenuto alle prime ore del mattino, ai numerosi precedenti, anche specifici dell’indaga
all’assenza di giustificazioni, alla reazione del COGNOME al momento del controllo.
Si tratta di motivazione sussistente e non apparente, come tale sottratta al giudizi legittimità, confinato, nel caso di misure reali all’ipotesi della violazione di legge.
Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozion dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito giudice (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. Mannolo Rv. 285608 – 01). Si tratta di vizi estremi (ad. es, oltre all’assenza, si enumerano la redazio motivazione ‘a stampone’ o per relationem ‘integrale’) all’evidenza esclusi nel caso di specie.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’ar 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2024
Il Corsigliere rel ore
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