Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6753 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6753 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a
COGNOME (GAMBIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Genova sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che con nota scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE NOME, tramite difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova/ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel corso del giudizio direttissimo promosso nel confronti del RAGIONE_SOCIALE per il reato di ci all’art. 73 DPR 309/1990 , rigettava l’istanza di revoca del sequestro probatorio disposto in relazione alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.
Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.
Con il primo si censura il provvedimento emesso dal Tribunale per il riesame, per errore di diritto e motivazione apparente, in quanto fondato su una interpretazione letterale dell’art. 322-bis cod. proc. pen., che non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di impugnabilità delle misure reali: si deduce che il Tribunale del riesame abbia erroneamente ritenuto che l’art. 322-bis si riferisca alla sola materia dei sequestri preventivi, senza considerare che quando il sequestro probatorio assuma natura impeditiva, e non più strettamente finalizzata alla tutela della prova, il riesame deve poterne verificare persistenza e proporzionalità e che, comunque, anche a voler ritenere inammissibile l’appello, si sarebbe dovuto optare per una sua conversione nel ricorso previsto dall’art. 322 cod. proc. pen.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., per carenza assoluta di motivazione da parte del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna disamina del contesto fattuale e processuale.
La Procura generale in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, con nota scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1 In via preliminare, dato per presupposto il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, si osserva che gli strumenti di censura del sequestro probatorio sono così riassumibili. Il decreto di sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. e quello di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen. sono impugnabili con lo strumento del riesame a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. in forza della previsione, rispettivamente, degli artt. 257 e 355, comma 3 cod. proc. pen.. Il regime delle impugnazioni dei provvedimenti concernenti la restituzione (negata o concessa) delle cose sottoposte a sequestro probatorio è diversamente
disciplinato in relazione alla fase di adozione degli stessi. Nel corso delle indagini preliminari, il decreto sulla restituzione delle cose sequestrate per esigenze probatorie adoìtato dal pubblico ministero ex art. 263, comma 4 cod. proc. pen. è impugnabile mediante l’istituto della opposizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari previsto dall’art. 263, comma 5 del medesimo codice di rito. Nelle successive fasi del giudizio, le ordinanze in tema di sequestro probatorio/e~ss si impugnano in uno alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen..
Come infatti chiaramente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugn ta né con l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato fr cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Così in motivaz., Sez. 1, n. 6058 del 09/10/2024, dep. 13/02/2025, n.m.; Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 276506 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 43778 del 10/10/2013 Cc. (dep. 25/10/2013) Rv. 257307 – 01). Quanto, poi, al regime applicabile ai provvedimenti resi dal GUP in ipotesi di giudizio abbreviato, la Corte ha ritenuto che sia ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall’art.606 cod. pro pen., il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l’udienza preliminare all’esito del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114 – 01)
Nel caso di specie il ricorrente ha proposto appello avverso l’ordinanza, assunta nel corso del giudizio direttissimo, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio della somma rinvenuta in contanti nella sua disponibilità. Trattandosi quindi di provvedimento reso nel corso del dibattimento in materia di restituzione di beni sottopostd. a sequestro probatorio, l’impugnazione è consentita solo congiuntamente alla sentenza, non essendo previsto un rimedio immediato avverso di essa. Correttamente il Tribunale del riesame ha quindi dichiarato inammissibile l’appello introdotto ex art. 322-bis c.p.p., né poteva darsi luogo all’invocata conversione dell’appello in, altro gravame, trattandosi di provvedimento impugnabile esclusivamente, come detto, unitamente alla sentenza.
All’inammissibilità dell’appello proposto, segue, in questa sede, quanto al secondo motivo di ricorso relativa alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, la relativa manifesta infondatezza, trattandosi di provvedimento di inammissibilità pronunciato su questione pregiudiziale (relativa alla impugnabilità stessa del provvedimento), preclusiva dell’esame di quelle attinenti al merito.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dpftà AI é ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026