Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51691 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. LIBERTA di VIBO VALENTIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 20 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto convalida e di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale, avente ad oggetto una pluralità di beni, tra i quali un motociclo TARGA_VEICOLO con il numero di tel punzonato, del quale l’COGNOME si era dichiarato proprietario.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi:
2.1. GLYPH violazione di legge per non essere stato individuato il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione, se non dal Tribunale del riesame, che ha ipotizzato dover desumere dalla punzonatura del telaio, pur non essendo consentito al Tribunale del riesame integrare il capo di incolpazione provvisorio.
2.2. GLYPH Mancanza assoluta di motivazione, se non meramente apparente, con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa ed alle questioni sollevate con i motivi riesame presentati, con particolare riferimento all’insussistenza della coscienza e volontà ricevere, acquistare o occultare beni provenienti da reato.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti.
Giova premettere, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudic (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto).
4.1. Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della conferma del provvedimento di sequestro probatorio evidenziando con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso – che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale dell commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reat potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 de 15/01/2009, Rv. 243305; nella fattispecie, il provvedimento impugnato aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo – come nel caso di specie – dalla contraffazione del numero del telaio, la cui unica possibile funzione veniva individuata, con deduzione conforme ad un criterio di normalità, nella necessità di occultare la provenienza delittuosa del mezz Soprattutto ove si consideri che in tema di sequestro è sufficiente il riconoscimento di un mer fumus del reato, e non già l’accertamento della sua sussistenza, la doglianza rivolta al percors argomentativo del provvedimento impugnato, sul punto, va ritenuta manifestamente infondata.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, nell’unico argomento che non pecca di genericità, laddove viene dedotta l’asserita apparenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all’insussistenza dell’elemento
soggettivo. Il Tribunale del riesame, infatti, ha espressamente richiamato la giurisprudenza d legittimità secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale non è tenut verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, p essere preordinato il sequestro. Ciò in quanto è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudi merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’inda il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 34 03/10/2019, Rv. 278542).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilit ricorso consegue la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che- considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso – si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023
Il Pr sidente