Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7557 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7557 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, ha, in parte (per quel che riguardava i beni già restituiti), dichiarato inammissibile e, in parte (in ordine ai beni ancora sottoposti a vincolo), rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 15 luglio 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 493ter cod. pen. e 81 e 494 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui eccepisce
l’irrilevanza della restituzione dei dispositivi digitali rispetto alla declaratoria di inammissibilità, dal momento che il concreto oggetto della richiesta di riesame concerneva il loro contenuto, rimasto a disposizione degli inquirenti per oltre un mese e, verosimilmente, acquisito in copia;
la conseguente mancanza di proporzionalità dell’atto di indagine, che non illustrava le ragioni giustificatrici di un sequestro omnicomprensivo, nØ indicava al contrario specifici criteri di ricerca e i presumibili tempi di restituzione;
l’impossibilità, per il giudice del riesame, di supplire alle carenze motivazionali del decreto dell’ufficio requirente;
la mera apparenza della motivazione, per quel che concerne i residui beni, in ordine
alla specifica finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per quel che concerne i dispositivi informatici e telematici, ed Ł inammissibile nel resto.
La declaratoria di parziale inammissibilità, in primo luogo, Ł stringatamente argomentata sulla sola base del già avvenuto dissequestro dei beni ( smartphone e tablet , oltre ai contanti, non oggetto di ricorso).
2.1. La conclusione non Ł conforme al consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, delle memorie di massa coercitivamente acquisite per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame; invero, occorre riconoscere al ‘dato informatico’, in quanto tale, e non solo al supporto fisico che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 277372-01; Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016, dep. 23/05/2017, COGNOME, Rv. 269811-01; Sez. 3, n. 38148 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 265181-01. Aveva, a suo tempo, precisato Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497-01, come sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. In tal senso, anche Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 277029-01, e Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 274975-01).
¨ stato, tuttavia, condivisibilmente ancora precisato che, quando il sequestro probatorio riguarda un dispositivo contenente dati informatici, sussiste comunque l’interesse a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale, nonostante che il dispositivo sia stato restituito all’avente diritto: lo smartphone o il computer sono dispositivi destinati per loro natura a raccogliere informazioni personali e riservate, sicchØ non Ł necessario che la parte adduca o dimostri specificamente la disponibilità esclusiva di quanto ivi memorizzato (Sez. 6, n. 3621 del 15/01/2026, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, COGNOME, Rv. 288682-01; Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, COGNOME, Rv. 288535-01; Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, COGNOME, Rv. 283302-01. Nello stesso senso si Ł espressa la Corte EDU, sent. Saber c. Norvegia, 17 dicembre 2020, n. 459/18, secondo cui il sequestro di uno smartphone e dei dati da esso estratti comporta un’ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi del primo comma dell’articolo 8 della Convenzione).
2.2. Nel caso di specie, anche a prescindere dalla suaccennata presunzione ex lege che i dispositivi in questione contenessero dati personali, riservati e anche sensibili, estranei alle finalità investigative (di modo che deve reputarsi in re ipsa il pregiudizio che il vincolo cautelare arreca a diritti fondamentali, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del ‘patrimonio informativo’», come tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo),il ricorrente aveva specificamente allegato
l’interesse di natura procedimentale concernente la disponibilità di tali informazioni da parte degli inquirenti, lamentando altresì, sia pure sinteticamente, anche la lesione di propri ulteriori interessi meritevoli di tutela, quali il diritto alla riservatezza.
2.3. L’impugnazione di merito era, pertanto, inequivocabilmente ammissibile.
L’erronea declaratoria del Tribunale impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.4. Avuto riguardo alla peculiarissima natura dell’oggetto materiale su cui Ł stato apposto il vincolo e alla totale genericità dell’apparato motivazionale del provvedimento ablatorio, radicalmente inidoneo al proprio scopo procedimentale, poichØ avrebbe dovuto specificare, al fine di consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura, le ragioni determinanti la necessità investigativa di una limitazione alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-02; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03), non v’Ł luogo per disporre il rinvio al giudice a quo .
Consegue, dunque, anche la restituzione dei dispositivi informatici e telematici all’avente diritto, senza trattenimento di copia dei dati eventualmente estratti.
A diverse conclusioni occorre pervenire per il restante materiale in sequestro (tutto riconducibile a documenti di natura schiettamente cartacea, a cui non si applicano i principi di diritto sopra enunciati: assegno bancario, quaderno, agenda, modulo di comunicazione della società di servizi finanziari).
Per tali beni, il Tribunale muove da una compiuta ricostruzione dell’ipotesi accusatoria e, condividendo quanto sinteticamente esposto dalla Procura della Repubblica, conferma la natura pertinenziale delle res rispetto ai reati per cui si procede; la descrizione del fatto consente agevolmente di apprezzare anche gli scopi investigativi.
A mezzo di queste indicazioni, che lasciano escludere una valenza meramente esplorativa dell’atto di indagine, risulta adeguatamente assolto, in parte qua , l’obbligo giustificativo che deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto Ł ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchØ alla natura del bene che si intende sequestrare, e alla finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781-01).
A fronte di ciò, non risultano deducibili i profili di censura sollevati dal ricorrente, rimasto oltretutto inottemperante all’onere, previsto a pena di inammissibilità, di dare prova di avere già investito delle relative questioni sulla carenza motivazionale il tribunale del riesame (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, Gobbi, Rv. 287873-01). Invero, l’impugnazione di merito del 25 luglio 2025 Ł stata presentata con riserva dei motivi e il verbale dell’udienza camerale riporta soltanto la puntualizzazione che «il difensore precisa che il riesame Ł relativo all’intero provvedimento e non solo alla somma sequestrata e ne chiede l’accoglimento».
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al sequestro dei dispositivi digitali.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai dispositivi informatici e
telematici e dispone la restituzione degli stessi all’avente diritto senza trattenimento di copia dei dati.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME