Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43359 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 30/3/2023 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone il 7/3/2023 nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Osserva che non sussiste il fumus dei reati contestati (art. 483 e 640 cod. pen.): quanto al reato di falso, perché nel registro di cui all’art. 1 T.U.L.P.S. è correttamente riportata l’indicazione del soggetto dal quale l’autovettura usata è stata acquistata (la RAGIONE_SOCIALE), mentre risulta non compilato lo spazio relativo alla indicazione dell’acquirente, non essendo stato quest’ultimo ancora reperito; conseguentemente, non sussiste il
reato di truffa per l’inesistenza del falso ideologico che ne avrebbe consen consumazione, oltre che per la piena liceità dell’uso personale e contingen un bene, pur quando esso fosse stato destinato alla vendita. Rileva, altres l’annotazione nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. è del tutto irrilevan dell’esenzione dal pagamento del bollo, avendo piuttosto la funzione di for riscontro alla provenienza del bene usato. Lamenta, infine, l’ome considerazione delle ragioni difensive esposte nella memoria scritta particolare riferimento alla insussistenza del falso ed alla irrilevanz registrazione nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. ai fini dell’esen pagamento del bollo – da cui discende la violazione di legge per omes motivazione.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce motivo la violazione dell’art. 60 comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Evidenzia, in proposito, che il fumus dei reati ipotizzati è stato ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal COGNOME che l’escussione fosse interrotta per l’emersione di indizi a suo carico, d sulla base di dichiarazioni del tutto inutilizzabili, ai sensi dell’art. 63, cod. proc. pen.
2.2 Con il terzo motivo deduce motivo la violazione dell’art. 606, comma lett. C), cod. proc. pen., reiterando la doglianza relativa all’omessa motiv in ordine alle questioni sollevate con la memoria scritta, ribad l’insussistenza del fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
1.1 Con riferimento al primo ed al terzo motivo, che possono essere tratt congiuntamente, in quanto espressivi delle medesime doglianze, si osserva ch nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere prop ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rient la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la qu denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e aut motivo di ricorso di cui alla lett. E) dell’art. 606 stesso codice (Sezioni U 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sezi Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/19 Bruno; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 0 Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; Sezione 1, 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sezione 3, n. 4919 d 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/201
COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 d 14/11/2018, Sindoca, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in s legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“error procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti tali, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o de tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario lo seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione del legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto, q forma di manifestazione del vizio di motivazione.
Nel caso di specie il Tribunale ha ben evidenziato come l’iscrizi dell’autovettura nel registro (benché nell’intenzione del legislator finalizzata a tracciare i vari passaggi del bene) sia stata utilizzata dal Gua creare l’apparenza che il bene fosse destinato alla vendita e, dunque, esen pagamento delle tasse automobilistiche, nonostante circolasse regolarmente fosse utilizzata per fini personali.
1.2 Quanto alla doglianza relativa all’omessa motivazione sule questio prospettate con la memoria difensiva, si osserva che la giurisprudenz legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021 COGNOME, Rv. 282097 – 01; Sezione 1, n. 12624 del 12/2/2019, COGNOME, Rv 275057 – 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500 – 01). N caso di specie, come si è sopra evidenziato, il Tribunale ha chiarito motivazione congrua, esaustiva e scevra da qualsiasi vizio – che l’annotaz nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. dell’autovettura (non ceduta a te presente nell’area espositiva, ma utilizzata per scopi privati dal Guarin finalizzata a far apparire esistenti i presupposti per ottenere l’esenz pagamento delle tasse automobilistiche, con ciò implicitamente valutand infondate ed irrilevanti le deduzioni difensive, sia quelle relative alla inesistenza del falso ideologico, che quelle inerenti alla precipua f dell’iscrizione in discorso di accertare la provenienza dei beni usati.
1.3 Il secondo motivo è aspecifico. Ed invero, anche eliminando dichiarazioni rese dal COGNOME, inutilizzabili stante il divieto di cui a comma 1, cod. proc. pen., la sussistenza del fumus degli ipotizzati reati non viene meno, atteso che, oltre alle risultanze documentali ed alla circostanz
cui la Peugeot TARGA_VEICOLO non fosse esposta in vendita nell’area espositiva dell’autosalone, assumono rilievo le dichiarazioni rilasciate dal dipen dell’azienda NOME COGNOME, che riferiva che l’autovettura, benché anno nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., era in uso all’odierno ricorre sue personali esigenze.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autor composizione, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere d parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indica l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specifi affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo comp indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in rifer provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 23868 del 23/4/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01). In altri termini, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cass lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’e eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resiste in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrileva ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze ri sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sezione 2, n. 3027 11/5/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01; Sezione 2, n. 7986 del 18/11/2016, L Gumina, Rv. 269218 – 01; Sezione 3, n. 3207 del 2/10/2014, COGNOME, Rv 262011 – 01).
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resist l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato non risulta dec quanto i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti anche sulle altre circostanze sopra evidenziate.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.