Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6255 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 28/01/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria di replica depositata dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 28 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio in data 23 dicembre 2024 emesso dal P.m. presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli art. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perchØ il sequestro era stato disposto dopo il decorso del termine massimo di indagine (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti e alla concreta finalità probatoria perseguita (secondo motivo), il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità e alla mancata restituzione della copia informatica di tutto il contenuto digitale appreso e memorizzato su un supporto, all’esito RAGIONE_SOCIALE operazioni di selezione del materiale rilevante (terzo motivo).
Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Il sequestro probatorio Ł stato disposto in relazione ai reati contestati di cui agli art. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 perchØ NOME COGNOME, in qualità di ragioniere e depositario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di diversi titolari di partita IVA ed esercente l’attività d’impresa nell’ambito dell’edilizia e come affittacamere, avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti, ha indicato nelle dichiarazioni integrative IRPEF e IVA, riferite agli anni d’imposta 2018 e 2019, RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto fittizie nonchØ elementi passivi fittizi riconducibili a investimenti nel Mezzogiorno da cui sono derivati crediti d’imposta ai sensi della legge n. 208 del 2015, reati commessi il 20 aprile 2020 per l’anno d’imposta 2018 e 10 dicembre 2020 per l’anno d’imposta 2019.
2.Il primo motivo di ricorso si riferisce all’emissione di un decreto di sequestro probatorio a indagini scadute.
Secondo il ricorrente, il procedimento RGNR NUMERO_DOCUMENTO24 iscritto alla Procura di Lamezia Terme Ł scaturito dalla trasmissione per competenza territoriale, in data 28 novembre 2024, degli atti del procedimento RGNR NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, già iscritto a Vibo Valentia in data 2 maggio 2020, sulla base dell’informativa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20 maggio 2020 e della relazione dell’amministratore giudiziario di altra società del 14 ottobre 2019. Sostiene che la medesima relazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia dato origine sia al procedimento di Vibo Valentia, tuttavia già iscritto il precedente 2 maggio 2020, sia al procedimento di Lamezia Terme iscritto il 18 dicembre 2024. Nella prospettiva difensiva, si tratterebbe, dunque, dei medesimi fatti, ciò che implica che, al momento dell’emissione del sequestro probatorio nel procedimento lametino era già decorso il termine di diciotto mesi dall’iscrizione vibonese del procedimento NUMERO_DOCUMENTO in data 2 maggio 2020.
Il ricorrente cita a supporto della sua tesi l’ordinanza della Corte costituzionale n. 350 del 1996 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 407 cod. proc. pen. per contrasto con gli art. 3 e 112 Cost., ha avallato la previsione di un termine per le indagini, valido anche in caso di trasferimento del fascicolo per competenza; la sentenza della Corte di cassazione n. 29151 del 2017 che ha dichiarato l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove acquisite oltre il termine di durata RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, quando il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscrizione del registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato, provveda a una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato (Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573-01), nonchØ la sentenza n. 17214 del 2020 che ha ritenuto legittima la richiesta della cronologia RAGIONE_SOCIALE iscrizioni nel registro del reato per verificare il puntuale rispetto dei termini stabiliti per le indagini (Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279409 – 01).
Ritiene il Collegio che i riferimenti giurisprudenziali non siano pertinenti.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, accertato che il procedimento, iscritto a Lamezia Terme per la violazione degli art. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 negli anni 2018 e 2019, non ha il medesimo oggetto del procedimento iscritto a Vibo Valentia per la violazione degli art. 2 e 8 (così in ricorso) d.lgs. n. 74 del 2000 in altri anni. In particolare, ha evidenziato che non vi Ł stata una successiva iscrizione per il medesimo fatto, siccome la contestazione di questo procedimento ha per oggetto il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede una soglia di punibilità – elemento costitutivo della fattispecie – da verificarsi caso per caso. D’altra parte, già a considerare il dato cronologico ci si avvede che il procedimento di Vibo Valentia Ł stato iscritto in data anteriore alla relazione dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre il
procedimento di Lamezia Terme contempla la contestazione anche di un fatto successivo alla predetta relazione, commesso il 10 dicembre 2020. Il motivo si risolve, dunque, in una contestazione generica inidonea a confutare l’accertamento del fatto. La decisione Ł perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato in plurime occasioni che, nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, il pubblico ministero, salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a una nuova iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o a un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato, con la conseguenza che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione (si veda amplius , Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276965-01, in un caso in cui vi sono state piø iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo; interpretazione ribadita, in seguito alla disciplina introdotta dal d.l. n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020 per i procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, da Sez. 5, n. 37619 del 20/07/2022, S., Rv. 283874 01). Peraltro, la giurisprudenza ha anche affermato che la sanzione approntata dall’ordinamento avverso il mancato rispetto del termine stabilito per le indagini non Ł l’invalidità dell’atto bensì l’inutilizzabilità della prova che non va effettuata in termini assoluti, eliminando l’atto in via preventiva, ma Ł invece riservata al momento in cui l’atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 – 02, fattispecie in cui la Corte, nell’annullare l’ordinanza impugnata che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha precisato che la verifica sull’utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l’atto in via preventiva, ma Ł invece riservata al momento in cui l’atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole).
Il motivo va, pertanto, rigettato.
3. Il secondo motivo, attinente al fumus commissi delicti , e il terzo motivo, attinente all’adeguatezza e proporzionalità del sequestro probatorio, esorbitano dal perimetro cognitivo del giudice di legittimità, perchØ censurano la congruità della motivazione. Il controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali Ł ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le piø recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01; si
vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01).
Nello specifico, si osserva che, a differenza di quanto argomentato nel ricorso e nella memoria di replica, il decreto di sequestro probatorio Ł compiutamente motivato sia in ordine al fumus commissi delicti sia in ordine all’oggetto. Con riferimento al primo profilo, si ribadisce che, in sede di riesame del GLYPHsequestro GLYPHprobatorio, il tribunale Ł chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01). Pertanto, l’indicazione del capo d’incolpazione provvisorio e il richiamo agli elementi di prova fino a quel momento raccolti a sostegno dell’evasione di imposte con mezzi fraudolenti, quali la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE sull’utilizzo dei crediti fittizi negli anni 2018 e 2019 e la relazione dell’amministratore giudiziario di altra società sui rapporti opachi con il RAGIONE_SOCIALE, sono pienamente idonei ad assolvere l’onere motivazionale. Con riferimento al secondo profilo, l’ordinanza Ł indubbiamente rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di sequestro probatorio di dati informatici che richiede l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui Ł necessario disporre un GLYPHsequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01). Infatti, il Pubblico ministero ha indicato specificamente i luoghi fisici e virtuali da sottoporre a perquisizione e i beni e i dati da sottoporre a sequestro in relazione ai reati contestati, disponendo l’adozione di ogni opportuna cautela e la restituzione all’avente diritto di quanto sequestrato, al termine RAGIONE_SOCIALE indagini. Il Tribunale del riesame, a sua volta, ha rimarcato la proporzionalità della misura in relazione alla complessità RAGIONE_SOCIALE attività a espletarsi in relazione alla gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie, reiterate nel tempo.
In definitiva, la motivazione dell’ordinanza Ł completa in tutte le sue parti e resiste alle censure sollevate che sono manifestamente infondate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
NOME COGNOME