Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lucca, quale giudice del riesame, con ordinanza del 14/9/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato il decreto del 18/8/2023 con il quale il Pubblico Ministero, nel procedimento n. 5995/2023 r.g.n.r., iscritto per il reato di omicidio nei confronti di ignoti, ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari di COGNOME NOME e COGNOME NOME, sottoposti a indagini nel procedimento n. 3272/2023 r.g.n.r.
e
rispettivamente per il reato di autocalunnia di cui all’art. 369 cod. pen. e di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 cod. pen.
In data 6 agosto 2023 NOME COGNOME è stato aggredito e colpito con un pugno da un giovane mentre era seduto a un tavolino di un bar della piazza centrale di Altopascio. L’autore si è dato alla fuga con l’autovettura in uso a NOME COGNOME che, dopo circa due ore, si è presentato ai Carabinieri e ha confessato di essere la persona che aveva commesso il fatto.
Nello stesso frangente, dopo un breve intervallo di tempo, al medesimo comando dei Carabinieri è sopraggiunto NOME COGNOME, padre di NOME, che ha confermato le dichiarazioni del figlio.
Nel corso della stessa giornata, a seguito dei primi accertamenti, i Carabinieri hanno accertato che l’autore del fatto non corrispondeva a NOME COGNOME così che sono stati iscritti due distinti procedimenti, il n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.n.r. per i reati di autocalunnia e favoreggiamento personale a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, successivamente, a seguito del decesso di NOME COGNOME, avvenuto il 15 agosto 2023, il n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.n.r., per il reato di omicidio, a carico di ignoti.
Nell’ambito del procedimento 3272/2023 r.g.n.r. i Carabinieri hanno sequestrato i telefoni cellulari in uso agli indagati. Sequestro che il Procuratore della Repubblica ha convalidato in data 8 agosto 2023 disponendo che venissero effettuati accertamenti tecnici che hanno rilevato alcune manomissioni per le quali era necessario procedere a ulteriori verifiche.
Il pubblico ministero, pertanto, con decreto del 18 agosto 2023, ha disposto il sequestro probatorio dei medesimi cellulari nel procedimento per omicidio n. 5995/2023 r.g.n.r.
Avverso tale provvedimento hanno proposto riesame NOME COGNOME e NOME COGNOME che il Tribunale di Lucca, ritenuta infondata l’impugnazione, ha rigettato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. In un unico motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto inesistente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di favoreggiamento che, d’altro canto, non sarebbe configurabile nei confronti del ricorrente. La circostanza che gli accertamenti sarebbero necessari “anche” nel procedimento per omicidio, inoltre, sarebbe insufficiente a evidenziare il rapporto
di pertinenza esistente tra i due cellulari e le esigenze investigative cui il sequestro probatorio è finalizzato.
In data 20 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 5 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto inesistente quanto alla sussistenza del fumus commissí delicti del reato di cui all’art. 378 cod. pen. che, d’altro canto, non sarebbe configurabile nei confronti del ricorrente, e che, sotto altro profilo, non ci sarebbero elementi idonei a evidenziare il rapporto di pertinenza esistente tra i due cellulari in sequestro e le esigenze investigative cui questo sarebbe finalizzato.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710 – 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv 260314 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv 252430 – 01) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
2.2. Nel caso di specie il decreto di sequestro impugnato è stato emesso nel procedimento iscritto per il reato di omicidio.
La sussistenza o meno del fumus commissi delicti, così come delle finalità investigative, pertanto, deve essere valutata con riferimento a tale reato e alle indagini da effettuare in ordine allo stesso.
Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che il ricorrente sia sottoposto a indagini in altro e distinto procedimento per il reato di favoreggiamento, così come la questione circa la configurabilità o meno nei suoi confronti di tale reato, sono inconferenti.
2.3. Come anche evidenziato nella requisitoria dal Procuratore generale, ai fini del sequestro probatorio, sono cose pertinenti al reato non solo quelle che ne costituiscono il corpo o il prodotto ma tutte quelle in qualsiasi modo a questo connesse, anche indirettamente, purché rilevanti ai fini dell’accertamento del fatto criminoso, del suo autore e delle relative circostanze (così da ultimo Sez. 4, n. 47423 del 4/10/2023, Sinfarosa, n.m.).
Ragione questa per cui sono cose utili e acquisibili per esigenze probatorie tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso e quelle che, pur non avendo un’intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, vi risultino indirettamente legate e, quindi, siano necessarie all’accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, COGNOME, Rv. 243721 – 01; Sez. 2, n. 12929 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236390 – 01).
2.4. La motivazione del Tribunale del riesame quanto alla sussistenza dei presupposti del sequestro probatorio è adeguata e non può certo ritenersi apparente o, addirittura, inesistente.
Infatti:
-la conclusione secondo la quale il fumus commissi delicti del reato di omicidio è “inequivocabilmente sussistente” risulta, considerati gli elementi indicati, cioè il decesso di NOME COGNOME a seguito dell’aggressione subita in data 14 agosto 2023, oggettivamente incensurabile;
-la pertinenza tra i beni in sequestro e il reato commesso è evidenziata dalla condotta tenuta dal ricorrente e dal figlio, soggetti che immediatamente dopo l’aggressione della vittima si sono accusati di un delitto che, almeno direttamente, non avevano commesso;
-la finalità investigativa costituita dalla necessità di effettuare dei riliev tecnici sugli apparecchi cellulari in sequestro è coerentemente giustificata con i riferimenti alle anomalie riscontrate in sede dei primi accertamenti effettuati nel diverso e autonomo procedimento iscritto a carico del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2024.