Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34791 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34791 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
Sul ricorso proposto da COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dal Tribu nale di Napoli il 2/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO replicando alle considerazioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto un telefono cellulare marca iPhone comprensivo di scheda sim emesso dal pubblico ministero il 9 maggio 2025 in relazione ai reati di riciclaggio della somma di 50.000 euro contenuta in una busta consegnata da NOME a tale COGNOME per strada e di ricettazione della somma di 493.000 euro nascosti all’interno
,
del vano contenitore del letto matrimoniale dell’abitazione dell’indagato e ha per l’effetto confermato il provvedimento.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’ indagato, deducendo quanto segue:
2.1 Violazione di legge, in particolare dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. per mancanza di motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai delitti di riciclaggio e ricettazione di cui ai capi A e B della provvisoria incolpazione.
Con i motivi nuovi ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen. era stata eccepita la nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio in quanto il pubblico ministero non aveva motivato in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti , limitandosi a motivare in ordine alle esigenze probatorie connesse all’apposizione del vincolo di indisponibilità sul telefono cellulare.
Di contro la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il sequestro probatorio deve essere motivato e dare conto del fumus del reato in relazione al quale si procede e, nel caso di omessa motivazione, il decreto di convalida di perquisizione e sequestro non è sanabile in sede di riesame, essendo radicalmente nullo.
Si chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio, con conseguente restituzione del telefono cellulare, ma i giudici ritenevano infondato tale rilievo affermando che l’obbligo di motivazione è sufficientemente rispettato, dando atto delle norme che si intendono violate e del capo d’imputazione.
Osserva il ricorrente che questa motivazione non è condivisibile e si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e comunque non ricorre in punto di fatto poiché il decreto di convalida non contiene il titolo di reato, la data e il luogo di commissione dello stesso; ed infatti dopo la rubrica costituita dalle due imputazioni non si rinviene alcun tipo di descrizione circa la sussistenza di elementi fattuali che consentano di configurare le ipotesi di reato contestate.
2.2 Violazione degli artt. 648 e 648 bis cod.pen. poiché ai fini della configurabilità del reato presupposto in tema di sequestro preventivo la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta nel caso di rinvenimento di ingenti somme di denaro dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti. Nel caso di specie la mancata giustificazione della provenienza del denaro e le particolari modalità di occultamento non appaiono sufficienti a integrare e ipotizzare la sussistenza di un reato presupposto e la provenienza illecita del denaro rinvenuto, considerato che NOME ha un solo precedente penale non lucrogenetico, svolge attività regolare e non ha contatti con la criminalità organizzata.
Nel caso in esame, peraltro, la somma ritenuta oggetto di ricettazione non era occultata, ma detenuta nell ‘ abitazione di residenza dell’imputato e riposta nel vano sotto il letto matrimoniale.
,
La difesa ha poi dimostrato che la quasi totalità della somma di denaro costituisce il frutto dei regali del matrimonio contratto dall’indagato il 20 aprile 2024 in occasione del quale gli sposi hanno ricevuto donazioni per un totale di 530 .000 € , consegnate in buste rosse che sono state annotate su registri in modo da consentire agli sposi di avere memoria di quanto ricevuto.
2.3 Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio in relazione alla mancata perimetrazione della messagistica e della corrispondenza da sottoporre a vincolo di indisponibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. In punto di diritto, giova ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
Va dato atto che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282200; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal Tribunale, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, sono state ritenute necessarie, ma anche sufficienti, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265776).
Il Collegio condivide, però, quella giurisprudenza più recente secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla
,
relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285348 -01; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).
Nel caso in esame, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, il sequestro riguarda il contenuto di un telefono dell’indagato , sicché la motivazione dovrà riguardare il fumus del reato e non il rapporto pertinenziale tra l’oggetto sequestrato e il reato ipotizzato.
Ed invero un’interpretazione eccessivamente formalistica dell’onere motivazionale in merito al fumus , in caso di sequestro probatorio nei confronti di un soggetto indagato, non sarebbe conforme ai principi affermati in tema, da cui emerge un onere motivazionale tanto più rigoroso quanto più il sequestro probatorio abbia ad oggetto beni il cui rapporto pertinenziale con l’imputazione ipotizzata non sia di immediata percepibilità e non sia chiara la funzionalità della misura reale applicata.
Ciò posto, va rilevato che dalla lettura del decreto di convalida del sequestro probatorio emerge che il pubblico ministero ha indicato i due capi dell’incolpazione provvisoria di riciclaggio e di ricettazione, per i quali il ricorrente risulta indagato, in cui risultano indicate le norme di diritto che si ritengono violate e vengono descritti compiutamente in fatto la condotta contestata e gli estremi di tempo e luogo in cui la stessa è stata accertata.
Inoltre il provvedimento di convalida richiama come parte integrante i verbali di perquisizione e sequestro operati dal personale della Guardia RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento contiene poi adeguata motivazione in ordine alla necessità di sottoporre a sequestro il telefono nella disponibilità dell ‘indagato , al fine di trarne documenti e comunicazioni utili a supportare la prospettazione accusatoria.
Alla stregua dei principi suindicati e tenuto conto delle peculiarità del caso e delle condotte accertate nonché della fase del procedimento, deve concludersi che il provvedimento contiene una motivazione sufficiente ad esporre il fumus richiesto e a consentire alla difesa di comprenderne le ragioni.
1.2 La seconda censura è generica poiché le condotte illecite ipotizzate a carico di COGNOME sono due e in ordine alla ipotizzata condotta di riciclaggio della somma di 50.000 euro consegnata al COGNOME non è stata offerta alcuna giustificazione, sicché il sequestro probatorio del telefono cellulare dell’indagato rimane valido anche solo per tale imputazione.
La censura è, comunque, manifestamente infondata poiché in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il ” fumus commissi delicti ” in relazione alla congruità degli
,
elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. (Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 -01;Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, P.m. in proc. Rocchino, Rv. 250300 – 01)
Il Tribunale ha correttamente evidenziato i numerosi elementi che inducono a ritenere la provenienza illecita delle somme rinvenute nella disponibili tà dell’indagato , osservando che l’assunto difensivo che si tratti di regali e custodite sotto il letto da circa un anno presenta aspetti di inverosimiglianza e necessita di essere verificato, anche alla luce della consegna osservata dagli inquirenti dell ‘ ulteriore somma di 50.000 euro a COGNOME, che non ha trovato alcuna giustificazione.
In questa fase processuale deve pertanto ritenersi che l’onere motivazionale in ordine al fumus sia stato assolto in modo adeguato, trattandosi di valutazione che non può ritenersi inesistente né confliggente con alcun principio di diritto e, come tale, non censurabile in questa sede.
1.3 Il terzo motivo è infondato.
E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509); su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, precisando che la violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.
In particolare è stato affermato che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione
,
provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03)
Nel caso in esame la censura formulata non può essere accolta poiché non si confronta con il tenore del decreto del PM. e dell’ordinanza impugnata in cui sono specificate le ragioni dell’apprensione del dispositivo elettronico e dei dati oggetto delle operazioni di estrapolazione funzionali alla prime indagini in ordine ai reati ipotizzati ed è stato individuato il perimetro delle indagini da effettuare e dei dati da estrapolare facendo riferimento ‘ai dati suscettibili di avvalorare l’ipotesi investigativa , (..) di accertare la specifica connotazione del reato presupposto e di identificare gli eventuali correi’ .
Considerata l a funzione del sequestro, eseguito nell’immediatezza dei fatti e diretto a chiarire gli estremi di un’ipotesi investigativa ancora in nuce, detta motivazione deve ritenersi sufficiente, anche perché nel decreto del pubblico ministero si prevede che le operazioni di estrazione dei dati contenuti all’interno dei dispositivi saranno delegate con atto a parte ad un consulente tecnico nominato allo scopo ed eseguite entro 60 giorni.
Nel caso in esame il decreto contiene indicazioni che risultano conformi ai principi di diritto affermati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità e rispettose delle prerogative del diretto interessato, che ha subito la privazione dell’esclusiva disponibilità dei dati archiviati.
Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso con la conseguente statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME