Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia in data 16/02/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza in data 16/02/2024, il Tribunale della libertà di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal AVV_NOTAIO della Repubblica di Venezia in data 31 gennaio 2024, avente ad oggetto 50 bustine di Kamagra e 94 bustine di Sildenafil per la violazione degli articoli 55 e 147 d. lgs. 219/2006.
Avverso l’ordinanza il COGNOME propone ricorso per cassazione.
Con il primo e unico motivo deduce violazione degli artt. 2, 55, 147 d. lgs. 219/2006, 12 preleggi.
Evidenzia come il Tribunale del riesame, pur prendendo atto della circostanza che la legge in esame punisce le attività svolte da ‘strutture aziendali’, tuttavia ritiene il ricorrente responsabile del reato ai sensi del comma 2 dell’articolo 147 in questione che sanziona ‘chiunque mette in commercio’ senza autorizzazione le specialità medicinali, alla luce del quantitativo rinvenuto in possesso dell’indagato e dell’assenza di prescrizione medica in capo allo stesso.
Sottolinea invece il COGNOME che tale quantitativo (144 bustine) costituisce una scorta personale per almeno sei mesi, e che da tale dato non è possibile inferire la destinazione al commercio.
In data 5 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava note di replica in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis , Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
Ciò determina l’automatica inammissibilità dell’odierno profilo di censura, in cui, sotto l’ombrello della violazione di legge, di fatto attacca la (sussistente) motivazione del provvedimento, il cui contenuto, peraltro, riporta anche all’interno dell’atto di impugnazione.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.