Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25370 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25370 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME Salvatore n. a Tropea il 24/12/1947
avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in data 25/2/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME ch ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi chiedendone l’accogliment
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse di COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. in data
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1/2/2025 avente ad oggetto, oltre ad un’arma, la somma contanti di euro 126.050,00 in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod.pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 125, 253,257, 324 cod.proc.pen. e l’omessa motivazione in quanto il Tribunale ha omesso di chiarire il nesso esistente tra il reato di detenzione abusiv di arma contestato al ricorrente e il sequestro probatorio avente ad oggetto la somma di danaro di cui si assume la provenienza illecita, sebbene la difesa nella memoria depositata dinanzi ai giudici del riesame avesse formulato specifici rilievi circa la mancanza motivazione del decreto genetico in ordine al collegamento tra le cose sequestrate e il reato addebitato. L’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza di un nesso pertinenziale e l’esigenza di mantenere il vincolo reale sulla somma per esperire accertamenti sulle banconote al fine di verificarne l’eventuale falsità, senza, tuttavia chiarire perché il denaro sarebb origine illecita, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene indispensa l’illustrazione del nesso tra reati contestati e conseguente sequestro con finalità probator ovvero delle ragioni che consentono di qualificare la cosa sequestrata come corpo del reato o cosa allo stesso pertinente. Inoltre il collegio cautelare ha argomentato sul periculum in mora asserendo che la libera disponibilità del danaro potrebbe aggravare le conseguenze del reato applicando al sequestro probatorio i presupposti tipici del sequestro preventivo;
2.2 la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla liceità della somma di danaro rinvenuta. Il difensore, premesso che il danaro caduto in sequestro è stato rinvenuto nell’abitazione della sorella dell’indagato con la quale lo stesso viveva a causa di problemi d salute e dell’inagibilità della propria casa, sostiene che- contrariamente a quanto asserito dag operanti- COGNOME Salvatore ha un cospicuo patrimonio costituito da rendite immobiliari e da investimenti in buoni fruttiferi postali. Precisa che i redditi ricavati dai contratti di lo regolarmente registrati, i cui canoni sono stati pagati quasi esclusivamente in contanti ammontano a far data dal 2005 ad euro 258.316,46; che il ricorrente ha effettuato nel luglio 2024 prelievi dai libretti di risparmio postale e ha altresì prelevato quasi tutti i fondi g sul conto corrente bancario di talché, alla luce della documentazione prodotta il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la lecita provenienza del danaro sequestrato. Il difensore contesta, inoltre, la prospettata sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponi dell’indagato in quanto fondata solo sull’esame dell’ultima dichiarazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata ha confermato il sequestro probatorio della somma di euro 126.050,00 rinvenuta all’interno della cassaforte dell’abitazione di Piserà Domenica ove COGNOME, che ha rivendicato la proprietà del danaro, viveva unitamente
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ai nipoti COGNOME NOME e COGNOME NOME. I giudici cautelari ritenevano sussistenti i presupposti della misura cautelare reale affermando la ravvisabilità di un nesso di pertinenzialità tra delitto provvisoriamente ascritto di ricettazione e la somma appresa nonché la necessità di mantenere il vincolo per compiere accertamenti sull’eventuale falsità delle banconote, considerata, altresì, la sproporzione tra i redditi dichiarati dall’indagato e l’importo in co rinvenuto. Escludevano, inoltre, l’attendibilità della tesi difensiva secondo cui il da sequestrato fosse lecito provento dell’affitto di beni immobili del ricorrente, percepiti pe gran parte in contanti nell’ultimo ventennio.
1.1 Appare opportuno rammentare che, secondo il costante avviso di questa Corte, il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (tra molte, Sez. 3, n. 24064 de 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286661 – 01; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, COGNOME,Rv. 270520; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270785; Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, COGNOME, Rv. 265009). Infatti, il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma (in tal senso, Sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015, dep. 2016,COGNOME, Rv. 265622; Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262379 – 01). In assenza dei richiamati presupposti il denaro sarà eventualmente suscettibile di sequestro preventivo. Nella specie, risulta del tutt assertiva l’affermazione relativa alla necessità di accertare l’eventuale falsità delle banconot non risultando indicati gli elementi che inducono a dubitare della autenticità delle stesse.
1.2 Questa Corte ha, inoltre, in più occasioni affermato che il decreto di sequestro probatorio di denaro costituente corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro stesso ed il re siccome contestato, sia in ordine all’esigenza probatoria giustificativa dell’apposizione d vincolo cautelare (Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 270520 – 01; n.; 39187 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282200 – 01)
Con riguardo al delitto di ricettazione, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme d denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita adeguata giustificazione, giurisprudenza di legittimità ritiene che il fumus non possa essere desunto dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presuppo (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 – 01), che, in quanto essenziale
elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ex art. 648 cod.pen. deve esser individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in
tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv
282629 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Pm c. COGNOME Rv. 287719 –
01).
2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, avendo omesso di chiarire quali elementi consentono di qualificare il denaro come corpo di
reato intrinsecamente criminoso nel senso sopra precisato ovvero di esplicitare le circostanze di contesto e i profili soggettivi dell’indagato che, pur nella fluidità della fase, orie
ritenere la provenienza del danaro da uno o più reati presupposto, individuati almeno nella loro tipologia sulla base delle acquisizioni investigative. Il richiamo del collegio cautelare
confisca obbligatoria del danaro in caso di condanna per il delitto ex art. 648 cod.pen. appare nella specie poco pertinente in quanto presuppone accertato in sede giudiziaria il reato che in
fase cautelare è meramente ipotizzato e il cui fumus
è soggetto a scrutinio secondo le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, giacché la configurabilità di un fatto come reato è presupposto di legalità della misura.
La trama del provvedimento impugnato risulta, dunque, gravemente carente nell’illustrazione dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale come p nell’esame delle deduzioni difensive ove si consideri (pag. 3) che vengono riferite a COGNOME Domenico le condizioni reddituali che la difesa del ricorrente ha evocato a sostegno della lecita provenienza della provvista sequestrata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 10 giugno 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente