Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8755 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUALE DI LIVORNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Portoferraio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/11/2025, il G.i.p. del Tribunale di Livorno, in accoglimento dell’opposizione che era stata proposta, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro il decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di € 2.170,00 che era stata sottoposta a sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti della stessa NOME COGNOME, per i reati di ricettazione in concorso di capi di abbigliamento con marchi e altri segni distintivi contraffatti e di detenzione per la vendita di tali prodotti industriali, disponeva il dissequestro della suddetta somma e la restituzione della stessa alla COGNOME.
Avverso tale ordinanza del 04/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Livorno, il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno proponeva appello allo stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 322bis cod. proc. pen.
Il Tribunale di Livorno, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificava l’appello come ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Con l’atto da lui proposto, il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, dopo avere premesso che stava procedendo per dei reati – «il cui fumus non risulta messo in discussione» – che «per la loro peculiare tipologia mirano a creare un illecito profitto realizzabile in moneta contante», deduce che, nel corso di una perquisizione, era stata appunto sequestrata una somma di denaro in contanti «la cui provenienza non appariva
giustificata, nØ appare giustificata alla luce delle indicazioni provenienti dal difensore».
In particolare, con riguardo al tentativo difensivo di dimostrare la lecita provenienza del denaro sequestrato mediante la produzione di «due buste paga relative ai mesi di giugno e luglio per un totale di euro 3.170 e l’estratto del c/c dal 2 giugno al 20 settembre», deduce che: «dal 2 giugno al 20 settembre (quasi quattro mesi) la COGNOME avrebbe speso soltanto 1.520 euro (differenza tra quanto prelevato e quanto sequestrato) dei 3.690 prelevati in contanti; isulta altresì che in data 14 settembre avrebbe prelevato, senza tuttavia spenderla fino al 23 settembre (data della perquisizione) la somma di 500 euro in contanti pur avendo già in tasca 1.670 euro sempre in contanti». Ciò dedotto, il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno contesta che tale «circostanza» sarebbe «inspiegabile anche perchØ dai movimenti del c/c si nota che l’indagata utilizza spesso mezzi di pagamento diversi dal contante, anche per piccole somme, quindi, non aveva apparenti motivi di accumulare altro contante».
Contesta inoltre l’affermazione del G.i.p. del Tribunale di Livorno circa la «possibilità che tale provvista sia stata creata in un tempo piø lungo rispetto a quello ipotizzato dal PM», atteso che tale affermazione del G.i.p. non terrebbe «conto che il riferimento temporale Ł stato invece circoscritto proprio dal difensore».
Pertanto, vi sarebbero «elementi indiziari sufficienti per sostenere che quel contante sequestrato possa costituire provento della vendita di beni con marchi contraffatti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve anzitutto affermare che correttamente il Tribunale di Livorno ha riqualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello del pubblico ministero come ricorso per cassazione.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza ‘Eboli’, hanno infatti chiarito che, contro l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il provvedimento di rigetto della restituzione, Ł ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).
La Corte di cassazione ha altresì ritenuto che, nel caso in cui venga proposto appello, questo va riqualificato come ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015, Tomaselli, Rv. 264833-01, in motivazione).
Ciò posto, le doglianze del pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno non sono consentite.
2.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01. Successivamente, da ultimo: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
¨ altresì utile rammentare che, con riguardo al sequestro probatorio didenaro, la Corte di cassazione ha chiarito come, attesa, evidentemente, la fungibilità di tale bene/denaro: «la prova del reato non discende dalla res sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento» (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, COGNOME, Rv. 243670-01); «l denaro, ,
anche nelle ipotesi in cui lo stesso integri ‘corpo di reato’, non Ł, di per sØ, di alcuna necessità dimostrativa, in quanto privo di connotazioni di tipo ‘identificativo’: le banconote o le monete, in quanto tali, non servono a dimostrare alcunchØ (ciò che conta Ł, infatti, la documentazione del possesso di quella somma, e non la somma in sØ e per sØ considerata), a meno che proprio ‘quelle’ banconote o ‘quelle’ monete (ad esempio perchØ previamente contrassegnate o perchØ sospettate di falsità) occorrano al processo come elemento di tipo probatorio» (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379-01); «la fungibilità richiede che vi sia una specifica motivazione sul nesso di pertinenzialità, nel senso che la prova del reato debba discendere non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, ad esempio per particolari caratteristiche delle banconote o per le modalità della loro conservazione» (Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, COGNOME, Rv. 265009-01).
2.2. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare che il pubblico ministero ricorrente: a) da un lato, non evidenzia delle violazioni di legge ma degli elementi in fatto – essenzialmente al fine di dimostrare, come si ricava dalla sua conclusione, la sussistenza di «elementi indiziari sufficienti per sostenere che quel contante sequestrato possa costituire provento della vendita di beni con marchi contraffatti» -, il che non Ł possibile fare in sede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio; b) dall’altro lato, come risulta dalla stessa conclusione che si Ł appena citata, spende degli argomenti che potrebbero essere rilevanti nella prospettiva non del sequestro probatorio del denaro – quale Ł quello che viene qui in rilievo – ma del sequestro preventivo dello stesso, in ordine alla cui richiesta il G.i.p. del Tribunale di Livorno si Ł espresso non con l’impugnata ordinanza del 04/11/2025 ma con un’altra ordinanza del 14/10/2025 (di rigetto della stessa richiesta di sequestro preventivo).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 12/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME