Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale del Riesame di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO che , riportandosi anche alla memoria scritta depositata, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero nei confronti d ell’indagato , esitato nel sequestro di tre telefonici cellulari e di una tessera ‘buono carburante più servito da 50,00 € ENI’.
La vicenda trae le mosse da una nota della Polizia Giudiziaria del 3 giugno 2025 con la quale i Carabinieri di Imola avevano portato alla luce una vicenda criminosa, coinvolgente numerosi soggetti, relativa alla clonazione di carte di pagamento utilizzate per effettuare plurime operazioni di rifornimento in danno dei legittimi titolari. In particolare, il decreto di sequestro probatorio
del 6 giugno 2025, emanato anche nei confronti del l’ odierno ricorrente, fa riferimento alla possibile commissione dei delitti di cui agli artt. 617quater , quarto comma, n. 1, 617quinquies , secondo comma, e 640ter cod. pen., attraverso l’installazione sulle colonnine di pagamento poste nei distributori di rifornimento di carburante di apparecchi volti a intercettare e ad alterare le comunicazioni dei sistemi di pagamento elettronico (cosiddetti skimmer) nonché l’utilizzo della carte di pagamento così clonate per compiere plurime operazioni di rifornimento in danno dei legittimi titolari delle stesse.
Avverso la richiamata ordinanza il NOME ha proposto, con il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, di seguito esposti entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., anche in riferimento all’articolo 8 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione al nesso di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra i beni sequestrati e l’ipotesi di reato.
A fondamento di tale articolata censura l’indagato evidenzia che il decreto di perquisizione e sequestro descrive un’unica condotta contestata negli stessi termini e secondo le medesime modalità rispetto a tutti gli indagati, con conseguente impossibilità di vagliare il nesso di pertinenzialità tra la condotta e i beni oggetto della misura reale. In particolare, secondo la prospettazione della difesa, non si comprende perché la sua posizione è stata equiparata a quella degli altri indagati in quanto, dalla stessa informativa della polizia giudiziaria richiamata dal provvedimento di sequestro, risultava solo che stava usufruendo dei rifornimenti, senza che fosse emersa qualsivoglia condotta criminosa riconducibile a lui, né risultasse dagli atti che aveva incontrato gli altri indagati. Di conseguenza lamenta che la motivazione del Tribunale del Riesame è meramente apparente nella misura in cui si limita a trincerarsi dietro la formula per la quale, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, è sufficiente l’astratta configurabilità di un reato, poiché, in realtà, è comunque necessaria una verifica della idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a fondare un ‘ accusa in sede penale. In sostanza assume che, poiché dalla informativa di polizia giudiziaria cui fa riferimento il decreto di perquisizione e sequestro non si evince alcuna condotta che può essergli addebitata, non si comprende per quale ragione sui cellulari in uso ad esso indagato potrebbero esservi elementi utili alle indagini. Sostiene, inoltre, che è stata completamente
obliterata dal Tribunale del Riesame qualsivoglia valutazione in ordine alla adeguatezza e alla proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto al telefono cellulare Apple modello iPhone 13 nella disponibilità della figlia convivente.
2.2. Con il secondo motivo l’indagato denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., ancora una volta anche in riferimento all’articolo 8 della CEDU, per motivazione apparente rispetto al l’ adeguatezza e alla proporzionalità della misura, specie in ordine alla previsione di un termine per lo svolgimento dell’attività investigativa tecnica. Deduce che, con riferimento alla relativa censura, prospettata anche al Tribunale del riesame, il provvedimento censurato ha fornito una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che i dispositivi sarebbero stati restituiti al termine delle indagini, argomentazione, questa, tale da far perdere qualsivoglia rilievo al disposto dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Il che viola, secondo il ricorrente, vieppiù i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura reale, se si considera che nel provvedimento genetico non vi è alcuna indicazione operativa di come si procederà materialmente alle operazioni tecniche sui dati digitali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Al riguardo occorre infatti considerare che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l ‘ astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria ( ex ceteris , in omaggio ai principi sanciti da Sez. U, n. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, COGNOME, Rv. 250397).
Nel solco di tali indicazioni, la decisione censurata ha congruamente argomentato sulla sussistenza del fumus commissi delicti rispetto alla specifica posizione del ricorrente, avendo riguardo alla prospettazione accusatoria
provvisoria, ponendo in rilievo che l’indagato si trovava a bordo del camion mentre un altro indagato, datosi poi alla fuga, stava facendo rifornimento utilizzando il sistema delle carte clonate e, accanto allo stesso ricorrente, vi erano tre cisterne della capienza di 1.000 litri ciascuna, una delle quali egli era intento a riempire con la pistola erogatrice della pompa di gasolio. Lo stesso ricorrente aveva peraltro dichiarato agli operanti che si era accordato con due soggetti per acquistare il gasolio presso quel distributore ad un prezzo inferiore a quello di vendita e che poi quei soggetti si erano dati alla fuga.
Il secondo motivo è invece fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito nel sistema delle misure cautelari personali dall’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in virtù del quale «Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata».
Sennonché è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’assunto per il quale anche alle misure cautelari reali sano applicabili i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, principi che devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata ( ex aliis , Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103).
2.2. E, in particolare, l’ obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d. COGNOME (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711) e ribadito dalla stesse nella successiva sentenza COGNOME (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548). Q uest’ultima decisione ha sottolineato l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti».
Secondo le Sezioni Unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla
necessità di procedere al sequestro» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, cit.). Vi è dunque che il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.
2.3. Invero, il principio di proporzionalità è espressione e connotato del canone di ragionevolezza ritraibile dall’art. 3 Cost., poiché il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si effettua attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti, sicché resta ferma «l’impossibilità di fissare in astratto un punto oltre il quale le scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» ( ex multis , Corte Cost. sent. n. 212 del 2020; n. 71 del 2015).
Principio di proporzionalità che si esprime, ove si passi dal sindacato sulla legge a quello sulle misure applicate in forza della legge che siano suscettibili di incidere sui diritti fondamentali della persona, nel canone del c.d. minimo mezzo, che implica che i predetti diritti siano vulnerati nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti.
2.4. Ancora, il principio di proporzionalità è tutelato dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive sui diritti fondamentali (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE Bulgaria, con riguardo alle misure che interferiscono con il pacifico godimento dei beni).
2.5. In particolare, il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve
essere proporzionato sotto specifici profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.
Come si è condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139, in motivazione).
2.6. La pronuncia impugnata ha disatteso i ripercorsi principi.
Infatti, dall’esame del decreto di perquisizione dal quale è esitato il sequestro dei dispositivi rinvenuti presso l’indagato, può ritenersi soddisfatta solo la condizione sub a), nella misura in cui il provvedimento ha evidenziato che, alla luce degli atti acquisiti nella prima fase delle investigazioni e delle plurime azioni volte a clonare le carte carburanti di più persone offese per utilizzarle fraudolentemente nell’arco di tempo di oltre un anno, è proporzionato il compimento di perquisizioni e sequestri di supporti telefonici e dell’intero sistema informatico o telematico in uso alle persone sottoposte ad indagini ovvero che si possano trovare all’interno delle loro abitazioni o attività imprenditoriali.
Diversamente non vi è alcuna indicazione circa la separazione dei dati rilevanti contenuti nei dispositivi rispetto a quelli di natura personale (cfr. Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 -01).
Sul piano della proporzionalità della misura, il vulnus è costituito, di poi e soprattutto, dalla generica perimetrazione temporale della stessa al ‘tempo strettamente necessario ai fini degli accertamenti in corso, anche di natura tecnica’.
Genericità attestata anche dalle inidonee argomentazioni con le quali in parte qua il Tribunale del Riesame ha disatteso le censure formulate dalla difesa dell’indagato, osservando che la ritenuta necessaria elasticità correlata al tempo necessario per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ‘trova comunque un suo limite temporale nei termini stabiliti dal codice di rito per la conclusione delle indagini preliminari’ (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Devono pertanto essere annullati senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, emesso in data 6 giugno 2025 nei confronti del ricorrente, limitatamente al sequestro dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, emesso in data 6 giugno 2025 nei confronti del ricorrente limitatamente al sequestro dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l ‘ immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l ‘ esecuzione.
Così è deciso, 24/10/2025
Il Consigliere Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME