Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38792 Anno 2025
In nome del Popolo italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38792 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1485/2025
NOME COGNOME
CC – 28/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di RAGIONE_SOCIALE, nata a Cerva il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per inammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che hanno concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava il decreto emesso dal Pubblico Ministero il 16 maggio 2024 relativo al sequestro probatorio dei telefoni cellulari o degli altri dispositivi/supporti
in uso a NOME COGNOME, indagata per il reato previsto dallÕart. 368 cod. pen., con lÕaggravante dellÕagevolazione mafiosa, in riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalla stessa nel corso di un giudizio abbreviato con le quali avrebbe accusato falsamente i Carabinieri di aver minacciato il coniuge, COGNOME NOME, durante il suo interrogatorio (il 12 maggio 2025).
LÕannullamento veniva disposto perchŽ il provvedimento sarebbe privo di una motivazione adeguata sulla pertinenza delle cose sequestrate in relazione alla prova del reato di calunnia ascritto alCOGNOME.
Si osserva che il sequestro generalizzato di tutti i supporti e apparecchi informatici rinvenuti nellÕabitazione delCOGNOME allÕesito di perquisizione domiciliare con la finalitˆ di acquisizioni probatorie utili a disvelare gli accordi intercorsi tra COGNOME ed i suoi familiari, tra cui il coniuge NOME COGNOME NOME, per ordire un piano fraudolento per assumere la veste di collaboratori di giustizia, appare privo di attinenza con lo specifico reato di calunnia posto a fondamento del sequestro alcuni mesi dopo il presunto accordo fraudolento, in difetto di riferimenti temporali precisi utili a delimitare lÕambito temporale della ricerca e a specificarne lÕoggetto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge per carenza o manifesta illogicitˆ della motivazione per non essere stati apprezzati gli elementi di fatto posti a base del sequestro ed in particolare la circostanza che COGNOME ha fatto riferimento alla registrazione di una conversazione intercorsa con lÕavv. Allevato da cui sarebbe emerso che la predetta avvocatessa avrebbe confermato le minacce subite dal coniuge COGNOME ad opera dei Carabinieri.
Tale registrazione pertinente al reato era lÕobiettivo del sequestro potendo tale registrazione essere contenuta nei telefoni cellulari e negli altri rinvenuti nella abitazione delCOGNOME.
Inoltre, nel decreto di perquisizione e sequestro erano riportati stralci di conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME in cui questÕultimo sebbene avesse giˆ manifestato la volontˆ di collaborare con la giustizia chiedeva alla moglie di occultare alcune agende contenenti documenti non meglio specificati.
Il difensore ha prodotto una memoria dallo stesso qualificata come controricorso, con la quale ha eccepito la nullitˆ del procedimento di impugnazione per omessa notificazione del ricorso per cassazione al difensore, la violazione del
cautelare e del principio della litispendenza cautelare per essere stato emesso un secondo sequestro probatorio in pendenza dellÕimpugnazione cautelare, e, comunque, lÕinammissibilitˆ del ricorso per la corretta valutazione del Tribunale in relazione alla mancanza di pertinenzialitˆ dei beni con il reato per cui si procede.
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alle questioni preliminari dedotte dalla difesa si deve innanzitutto rilevare che le censure con cui si eccepisce la nullitˆ del procedimento di impugnazione sono manifestamente infondate atteso che la violazione dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilitˆ della stessa impugnazione, nè la nullitˆ del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082).
Nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro probatorio è evidente che non si ponga un problema di impugnazione incidentale da parte della difesa, trattandosi di un provvedimento del tutto favorevole allÕindagato e quindi non suscettibile di impugnazione da parte dello stesso.
Quanto, invece al profilo della litispendenza cautelare, trattandosi di una impugnazione cautelare promossa in sede di ricorso per cassazione, la questione non appare pertinente al caso in esame, atteso che la preclusione è prevista nel solo caso in cui nelle more della decisione sull’appello cautelare proposto contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero rinnovi la richiesta cautelare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, essendo tale preclusione prevista solo per il giudice chiamato a decidere sulla nuova richiesta cautelare, in pendenza del procedimento di appello, mentre nessuna preclusione è prevista per il procedimento di impugnazione pendente davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, COGNOME, Rv. 227358).
2. Tanto ci˜ premesso, passando alla valutazione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, si deve ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalitˆ ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un o un telefono cellulare, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.
Il rispetto del principio di proporzionalitˆ ed adeguatezza impone, infatti, che il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico specifichi le ragioni che rendono necessaria la indiscriminata apprensione di una massa indistinta di
dati informatici, senza alcuna indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838).
Le Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711 hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullitˆ, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalitˆ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.
é stato più volte affermato che il sequestro di dispositivi informatici come i telefoni cellulari, costituisce una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l’accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.
E’ perci˜ illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalitˆ dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalitˆ, un cos’ penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, COGNOME, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullitˆ del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
Inoltre, deve considerarsi che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non pu˜ integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalitˆ del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale.
3. Conseguentemente, poichŽ non emerge dal provvedimento di sequestro annullato dal Tribunale del riesame lÕindicazione degli atti specifici oggetto della ricerca investigativa, nŽ la specificazione dei criteri di selezione dei documenti da ricercare e neppure la delimitazione dellÕambito temporale entro il quale i documenti da ricercare potrebbero essere ritenuti pertinenti con le indagini in corso di svolgimento per il reato di calunnia, il provvedimento di annullamento impugnato appare adeguatamente motivato perchŽ in linea con la giurisprudenza
sopra richiamata che esclude la legittimitˆ di un sequestro a fini probatori con valenza meramente esplorativa.
In conclusione, deve ritenersi che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, discendendone lÕinammissibilitˆ del ricorso essendo in questa materia il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cos’ deciso il 28/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME