Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME E.
udito il difensore
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 12 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, che ha rigettato l’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la restituzione dell’importo di euro 15.100,00 sequestrato dai Carabinieri di Riccione il 29 dicembre 2022 (sequestro convalidato il 30 dicembre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Riccione).
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, evidenzia l’abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui il G.i.p., sostituendosi al pubblico ministero, gli avrebb erroneamente ordinato la trasmissione di un presunto corpo di reato da un procedimento penale all’altro, dopo aver ravvisato un collegamento del procedimento penale R.G.N.R. n. 6910/2022 con il procedimento individuato con R.G.N.R. n. 1854/2023 avente a oggetto il differente reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso successivamente al sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il G.i.p. non avrebbe indicato la rilevanza del sequestro ai fin dell’accertamento dei fatti contestati.
2.3. Con il terzo motivo, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva allegato documentazione dalla quale si evinceva che l’importo sequestrato proveniva dalla successione ereditaria di COGNOME NOME, nonno di COGNOME NOME.
In ogni caso, il ricorrente evidenzia che il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre il sequestro in ordine al reato ex art. 73 T.U. stup. nel procedimento R.G.N.R. n. 6910/2022, in quanto ingiustificato rispetto ai fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In ordine al primo motivo, va precisato che non sussiste la dedotta abnormità dell’ordinanza impugnata, perché la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 1640 del 22/05/1998, Toracca, Rv. 210988) ha evidenziato che nella categoria dei beni pertinenti al reato necessari per l’accertamento dello spaccio
di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano anche le somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un’attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata.
Va per di più rilevato che, in sede di rigetto dell’istanza di restituzione de danaro sequestrato, il pubblico ministero aveva precisato che la somma “è provento del reato contestato, di cui all’art. 73 d.P.R n. 309/1990, richiamando a sostegno sia le risultanze emergenti dall’analisi di copia forense del cellulare sequestrato al COGNOME il 29.12.2022 (insieme alla somma di cui si chiedeva la restituzione), sia gli esiti della perquisizione disposta nei suoi confronti 12.4.20923 e contestuale arresto del medesimo proprio per detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente; inoltre, la particolare modalità di occultamento e detenzione di 15.000 euro in contanti costituiscono circostanze che concretamente evocano, corroborandone il giudizio, la provenienza illecita del denaro (si veda il verbale di perquisizione e sequestro del 29 12.2022).
Tale argomento è sufficiente ad escludere che il provvedimento del GIP si connoti per “abnormità”, perché il giudice ripercorrendo le motivazioni del pubblico ministero, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto l’inverosimiglianza dell provenienza della somma da un lascito ereditario, come prospettato dall’odierno ricorrente; infatti, il G.I.P., proprio in ordine al vincolo di pertinenzialità rispet reato di cui all’art. 73 dpr n. 309/1990, ha indicato il contenuto dell’informativa della polizia giudiziaria del 13.02.2023.
1.2. Anche il secondo motivo è infondato, perché il giudice ha chiarito che la rilevanza del sequestro emerge proprio dal suddetto vincolo di pertinenzialità risultante dall’analisi del contenuto della copia forense del cellulare sequestrato il 29 dicembre 2022 e dagli esiti della perquisizione disposta il 12 aprile 2023 (anche del cellulare era stata chiesta la restituzione). Elementi che attestano i contatti ed accordi coevi o precedenti al sequestro, sicché la somma di danaro è da considerarsi profitto di reato.
Fermo restando che in occasione del sequestro di somme di denaro contestualmente al rinvenimento di sostanza stupefacente è sempre lecito procedere a sequestro delle cose che sono il profitto o il prodol:to del reato, a fini di confisca indicata nell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, nel caso di specie, gli accertamenti effettuati sul cellulare sequestrato e la successiva attività di arresto per detenzione di sostanza stupefacente, hanno rivelato con sufficiente chiarezza il rapporto di pertinenzialità del denaro acquisito con l’attività d commercio di sostanza stupefacente con la conseguenza che va dichiarata la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca e il provvedimento del giudice di
trasmissione del corpo del reato dal procedimento penale dal proc. n. 6910/2022 al procedimento ad esso collegato n. 1854/2023.
1.3. Pure il terzo motivo è privo di fondamento, atteso che il ricorrente non si confronta con gli argomenti che il G.i.p. aveva ripercorso sulla base delle motivazioni fornite dal pubblico ministero in ordine all’inverosimiglianza della provenienza degli importi sequestrati da un lascito ereditario, come prospettato dalla difesa, essendo evidente che COGNOME aveva concluso accordi illeciti contestuali o precedenti al medesimo sequestro, sicché gli importi sequestrati erano inerenti i reati di cessione di sostanze stupefacenti sopra indicati.
Infine, era già stato evidenziato come le particolari modalità di occultamento del denaro, che era stato rinvenuto sottovuoto nella parte inferiore del letto unitamente a una pistola, fossero sintomatiche dell’illecita provenienza del denaro a fronte di una totale assenza di prova della dichiarata provenienza del danaro da un imprecisato lascito ereditario.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/11/2023