Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a NOME (EGITTO) il DATA_NASCITA NOME
avverso l’ordinanza del 05/09/2024 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 5 settembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso il decreto di perquisizione e sequestro in esito al quale era stato apposto il vincolo sul suo telefono cellulare; NOME era indagato per il reato di rapina ai danni di NOME COGNOME avente ad oggetto una collanina; la persona offesa aveva dichiarato che, NOME, dopo avergli strappato la collanina dal collo, avrebbe minacciato di morte NOME se avesse informato i carabinieri e filmato con il proprio telefono cellulare il gruppo di amici di NOME, presenti al fatto.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, osservando che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame costituiva una integrazione illegittima del provvedimento di perquisizione e sequestro, nel quale la condotta del prevenuto non era esplicitata, avendo l’autorità requirente operato un richiamo alla comunicazione della notizia di reato dei carabinieri ed alla denuncia della persona offesa; mancavano la descrizione del contributo che l’indagato avrebbe offerto per la consumazione del reato e l’indicazione della rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti.
A fronte della eccezione della difesa secondo cui il provvedimento impugnato aveva carattere meramente esplorativo poiché finalizzato non già ad assicurare la conservazione della prova, ma alla ricerca di prove relativamente a fatti-reato, e che mancava la motivazione sulla relazione di immediatezza o nesso di pertinenzialità tra la res e l’illecito penale, il Tribunale aveva osservato che il sequestro sarebbe stato limitato al solo video girato dall’indagato, dimenticando che l’autorità procedente non aveva disposto il sequestro del solo file, ma di tutti i devices sottoposti a cautela e quindi la generalità del loro contenuto, configurando quindi le ipotesi di violazione di legge di cui agli artt. 253, 125, 324 in relazione all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen. (per aver supplito alla nullità genetica del provvedimento ricorrendo ad atti diversi e postumi rispetto al provvedimento stesso), 42 Cost. e 2, 6 e 8 CEDU e 1 prot. Add. I CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Deve infatti rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129)
Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato che il sequestro era limitato al video girato dall’indagato ed il legame esistente tra il fatto -reato ed i telefoni in sequestro (si veda pag.2 dell’ordinanza impugnata).
Inoltre, nel decreto del Pubblico Ministero era compiutamente descritta la finalità perseguita, in quanto si faceva espresso riferimento alla ricerca sia della collana in oro sottratta nel corso della rapina che del “telefono cellulare con il quale l’indagato avrebbe filmato la p.o. e i suoi amici” per cui veniva disposto il sequestro “dei sistemi informatici o telematici…che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità della persona indagata….con l’adozione -da parte dell’autorità di P.G. delegata all’esecuzione del presente decreto -lle misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 19/12/2024