Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8680 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 09/09/2025 dal Tribunale di Catanzaro udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal
Pubblico Ministero del Tribunale di Catanzaro in data 7 agosto 2025 di due telefoni cellulari e di diversi dispositivi informatici di NOME COGNOME, sottoposto a indagine per il reato di corruzione.
AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo quattro motivi, ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 253, 589 e 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem cautelare, in quanto, al momento dell’adozione del decreto di sequestro probatorio del 7 agosto 2025 e fino alla celebrazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame, era ancora pendente il procedimento di impugnazione instaurato a seguito del ricorso per cassazione proposto da parte del Pubblico Ministero averso la precedente ordinanza, avente ad oggetto il decreto di sequestro probatorio emesso in data 1 luglio 2025.
Il difensore ha premesso che il provvedimento di sequestro probatorio del 7 agosto 2026 è stato adottato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catanzaro dopo l’annullamento di altri due precedenti decreti, emessi rispettivamente in data 3 giugno 2025 e 4 luglio 2025: il primo per carenza dell’enunciazione dell’imputazione provvisoria e per difetto di motivazione in ordine al fumus dell’ipotizzato reato di corruzione; il secondo per violazione del principio di ne bis in idem cautelare, in quanto al momento RAGIONE_SOCIALE sua emissione il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di annullamento del primo.
Il difensore ha, tuttavia, eccepito che anche il decreto di sequestro adottato dal Pubblico Ministero in data 7 agosto 2025 sarebbe illegittimo per violazione RAGIONE_SOCIALE c.d. litispendenza cautelare.
Il Pubblico Ministero, in questo decreto, ha, infatti, dichiarato di aver rinunziato al ricorso per cassazione medio tempore depositato in data 10 luglio 2025, avverso la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame, ma a questa data non era stata ancora trasmessa alla Corte di cassazione alcuna rinuncia all’impugnazione.
La rinuncia al ricorso per cassazione è, infatti, un atto abdicativo recettizio e produce effetti soltanto quando sia giunta a conoscenza dell’autorità giudiziaria competente a decidere dell’impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato l’inosservanza degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324, commi 3 e 6, cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto il Pubblico Minister non ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale del riesame la nota n. 0224281 del 4 luglio 2025 RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza di Catanzaro, più volte richiamata nel corpo
del decreto sequestro probatorio impugnato.
Il Tribunale del riesame, peraltro, a pag. 4 dell’ordinanza impugnata, avrebbe motivato solo apparentemente sull’eccezione di mancata trasmissione di questa nota, dedotta nella memoria depositata in cancelleria in data 8 settembre 2025 e richiamata nella discussione del riesame, rilevando che la nota non necessitava di allegazione, in quanto il suo contenuto era stata compendiato succintamente, ma efficacemente nel decreto di sequestro probatorio.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente con riferimento alle osservazioni svolte nei motivi depositati a sostegno dell’istanza di riesame.
Secondo la prospettazione posta a fondamento del decreto di sequestro preventivo, l’ingegner NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE avrebbe commesso un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, conferendo a NOME COGNOME un incarico di consulenza nella predetta società del valore di 120.000 euro annui e avrebbe ricevuto in cambio, quale prezzo del conferimento dell’incarico un’autovettura Maserati Ghibli al prezzo privilegiato di euro 16.000 e la corresponsione alla moglie NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.700, apparentemente a titolo di compensi per prestazioni lavorative.
Nella memoria depositata dalla difesa nel procedimento di riesame, tuttavia era stato rappresentato e documentato che il prezzo di acquisto dell’autovettura corrisposto dal ricorrente nel 2025 era assolutamente congruo (e, dunque, non privilegiato rispetto al valore di mercato RAGIONE_SOCIALE stessa) e che la somma di 4.700 euro percepita dalla moglie si riferiva ad attività lavorativa dalla stessa effettivamente svolta da febbraio a maggio del 2022.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti senza minimamente confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa.
2.4 Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 253 275, comma 3, 324 cod. proc. pen., dell’art. 42, Cost., dell’art. 5, paragrafi 3 e 4, del Trattato UE, degli artt. 49, paragrafo 3, e 52 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dei principi proporzionalità e adeguatezza.
Il sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, infatti, si sarebbe risolto nell’indifferenziata apprensione di una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi e, comunque, senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione, come richiesto dal consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza legittimità.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 gennaio 2026, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 253, 589 e 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem cautelare, in quanto, al momento dell’adozione del decreto di sequestro probatorio del 7 agosto 2025 e fino alla celebrazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame, era ancora pendente il procedimento instaurato a seguito del ricorso per cassazione proposto da parte del Pubblico Ministero averso la precedente ordinanza avente ad oggetto il decreto di sequestro probatorio emesso in data 1 luglio 2025.
3. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell’indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi RAGIONE_SOCIALE precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE nuova iniziativa cautelare, ponendosi ciò in contrasto con il divieto di bis in idem (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 02; Sez. 6, n. 11937 del 26/02/2009, COGNOME, Rv. 242930 – 01).
In tema di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem non preclude, tuttavia, al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito RAGIONE_SOCIALE relativa motivazione, di richiedere l’adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di bis in idem (Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286326 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica RAGIONE_SOCIALE litispendenza deve avvenire, con giudizio “ex post”, al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell’anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative).
Il Tribunale del riesame ha, dunque, legittimamente rigettato l’eccezione
RAGIONE_SOCIALE difesa, rilevando che «la litispendenza cautelare è stata scongiurata dal PM che ha rinunciato al ricorso in Cassazione contestualmente alla emissione del nuovo decreto di sequestro probatorio».
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l’azione cautelare nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formarli, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di bis in idem, operante tra procedimenti prim’ancora che tra provvedimenti (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Carta, Rv. 287142 – 01).
In questa pronuncia la Corte ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l’impugnazione dell’ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall’impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare.
Il Pubblico Ministero, dunque, rinunciando all’impugnazione in precedenza proposta all’atto dell’adozione del nuovo provvedimento di sequestro, ha legittimamente eliso ogni profilo di litispendenza cautelare e di contrasto con il divieto del ne bis in idem.
Infondata è, peraltro, la deduzione svolta dal difensore in ordine all’intempestiva trasmissione dell’atto di rinuncia da parte del Pubblico Ministero procedente alla Corte di cassazione nel giudizio di impugnazione previamente incardinato, in quanto è rimasta priva di prova.
In tema di giudizio di legittimità, il potere RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza dei motivi inerenti ad asserit errores in procedendo non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto (ex plurimis: Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 280121-01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232508 01).
Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324, commi 3 e 6, cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto il Pubblico Ministero non ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale del riesame la nota n. 0224281 del 4/7/2025 RAGIONE_SOCIALE Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza di Catanzaro, più volte richiamata nel corpo del decreto sequestro probatorio impugnato.
5. Il motivo è fondato.
Il Tribunale del riesame, a pag. 4 dell’ordinanza impugnata ha rilevato che il
richiamo all’informative operato nel provvedimento genetico esonerava dalla trasmissione RAGIONE_SOCIALE stesse, in quanto il loro contenuto è stato compendiato succintamente, ma efficacemente nel decreto di sequestro probatorio, pur senza integrare una motivazione per relationem.
Questo rilievo è, tuttavia, illegittimo, in quanto contrasta con il disposto dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Questa disposizione prevede, infatti, che, una volta proposta richiesta di riesame, «la cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda i provvedimento oggetto del riesame».
Il legislatore, dunque, al fine di garantire l’effettività del contraddittorio ordine alla legittimità dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale, anche in considerazione dell’effetto integralmente devolutivo del gravame, ha sancito l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti che sono sta portati alla cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento o, comunque, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua adozione.
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina, tuttavia, la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 – 01).
L’informativa indicata da parte ricorrente e non trasmessa al Tribunale del riesame di Catanzaro, peraltro, risulta obiettivamente decisiva nel contesto dell’adozione del provvedimento di sequestro di cui si controverte, in quanto è stata reiteratamente richiamata nel decreto di sequestro impugnato e, dunque, ha costituito un atto di indagine sul quale si è fondato lo stesso.
Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e la motivazione inesistente o meramente apparente con riferimento alle osservazioni svolte nei motivi depositati a sostegno dell’istanza di riesame.
Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti senza confrontarsi compiutamente con la prospettazione RAGIONE_SOCIALE difesa.
Le Sezioni unite di questa Corte, nel precisare l’ambito del sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Ta astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve
esclusivamente “prendere atto” RAGIONE_SOCIALE tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto RAGIONE_SOCIALE sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offe dal pubblico ministero. L’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).
La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi di diritto ha ulteriormente chiarito che la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia degli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia delle confutazioni e degli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, NOME; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893 – 01; Sez. 1, n. 21736 dell’Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01).
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, dunque, avendo omesso in radice il confronto con le censure, le argomentazioni e le confutazioni proposte dalla difesa, ha violato l’art. 324 cod. proc. pen.
Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 253 275, comma 3, 324 cod. proc. pen., dell’art. 42, Cost., dell’art. 5, paragrafi 3 e 4, del Trattato UE, degli artt. 49, paragrafo 3, e 52 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dei principi proporzionalità e adeguatezza.
Anche questo motivo è fondato, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata sull’eccezione di difetto di proporzionalità è meramente apparente.
Il Tribunale del riesame si è, infatti, limitato a rilevare, citando Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268489 – 01, che «in tema di acquisizione RAGIONE_SOCIALE prova, l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di
proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema».
L’ordinanza impugnata ha, dunque, ignorato il più recente orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità del sequestro probatorio dei dispositivi telematici o informatici, che rileva come il pubblico ministero, all’atto dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito (ex plurimis: Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, COGNOME, Rv. 289205 – 01; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, COGNOME., Rv. 287778 – 02; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287421 – 01).
Secondo queste pronunce, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine consentire una adeguata valutazione RAGIONE_SOCIALE proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche RAGIONE_SOCIALE copia informatica dei dati non rilevanti (ex plurimis: Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, COGNOME, Rv. 289205 – 01; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).
10. Alla stregua dei rilievi che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che, nel delibare nuovamente i motivi di riesame, si uniformerà ai principi enunciati da questa Corte.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.