Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1648 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1648 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale del riesame di Fermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagata, trasmessa in data 24/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Fermo, con ordinanza del 25 giugno 2025, rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui il P.M. convalidava il sequestro probatorio disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria di un telefon cellulare nei confronti di NOME, indagato per il delitto di cui all’art. 73 DP 309/90.
Avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro probatorio in quanto non contiene una indicazione specifica dei dati che si intende acquisire e delle ragioni per le quali i dati nel cellulare possono essere utili alle indagini.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge sotto il profilo dell’osservanza dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stante la mancanza di delimitazione dell’ambito della ricerca necessaria all’indagine in corso.
La difesa evidenzia che anche la motivazione del Tribunale del riesame è meramente apparente, in quanto si limita a giustificare l’accesso indiscriminato ai dati del cellulare con l’esigenza di accertare presunti contatti con i fornitori del sostanza stupefacente ed altri acquirenti. La difesa richiama il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti dell motivazione necessari per consentire una valutazione di proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici. Inoltre, la difesa evidenzia che sequestro del dispositivo nella sua interezza presenta un connotato di eccezionalità, mentre nella vicenda in esame è stato sequestrato il cellulare, contenente plurimi dati informatici, senza il compimento di alcuna previa selezione degli stessi e, comunque, in assenza dell’indicazione tanto di eventuali criteri di selezione quanto di un tempo preventivato per la protrazione del vincolo.
Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all’inutilizzabilità di quanto appreso dagli ufficiali di polizia giudiziaria che ha avuto accesso al contenuto del cellulare in sede di perquisizione senza alcuna garanzia difensiva e quindi acquisiti con modalità illegittime. La difesa lamenta che la polizia giudiziaria, nel corso della perquisizione, una volta sequestrato il cellular in assenza di contraddittorio e nei locali della stazione dei Carabinieri di Montegiorgio, abbia fatto accesso al contenuto del cellulare senza che il prevenuto e il suo difensore fossero stati informati di tale perquisizione o ispezione informatica. La difesa evidenzia che lo stesso indagato ha fornito il codice di accesso, ma non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. La difesa osserva ancora che i dati archiviati nel telefono cellulare non possono essere più considerati alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale di cui all’art. 15 Cost, ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Si contesta, dunque, l’utilizzabilità di quanto riferito dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel ver perquisizione e sequestro che in qualche modo avrebbe giustificato il provvedimento di convalida del sequestro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che le ragioni indicate dal Pubblico Ministero per giustificare il vincolo imposto sul dispositivo in oggetto per quanto concise, lette insieme alle informazioni investigative, soddisfano l’obbligo di motivazione, escludendo la natura meramente esplorativa.
La difesa ha depositato una memoria di replica, allegando la recente sentenza della Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025, nella quale si indicano i requisiti necessari affinchè la motivazione del P.M. possa consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura ablativa.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
A fronte di una sintetica motivazione del P.M. nel provvedimento di convalida («in particolare, trattandosi di cellulare in uso all’indagato, il medesimo dovrà essere sottoposto ad accertamenti tecnici volti ad individuare la rete di fornitura e cessione della sostanza stupefacente»), il Tribunale del riesame ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della misura ablativa, precisandole sulla base degli atti richiamati nel provvedimento di convalida.
Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattando di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01; in senso conforme ex plurimis Sez. 6, n. 32945 del 18/09/2025; Sez. 4 n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 6, n. 22036 del 29/05/2025).
E’ stato però precisato che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267329 – 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241881 – 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, COGNOME, Rv. 238517 – 01).
La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene nella previsione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324 comma 7 cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione».
L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen..
Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio è più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è di esclusiva competenza del P.M. l’individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il P.M., non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna.
Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal P.M., ma nell’ambito del perimetro stabilito dall’autorità inquirente, potrà integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro o nel decreto di sequestro probatorio.
Nel caso in esame, il P.M. ha individuato l’esigenza probatoria posta a fondamento della misura ablativa nella necessità di ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della sostanza stupefacente, richiamando il contenuto dei verbali relativi alla perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria allegati al decreto di convalida.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato che il sequestro del telefono cellulare in uso all’indagato è uno strumento che, per comune esperienza, rappresenta il mezzo privilegiato per intrattenere contatti con i fornitori e acquirenti. Si sottolin che tale circostanza ha trovato riscontro anche negli atti di indagine e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dall’acquirente NOME COGNOME, il quale ha riferito di aver comunicato con l’indagato tramite l’applicazione whatsapp.
Quindi il Tribunale del riesame si è limitato ad integrare la motivazione nell’ambito delle esigenze probatorie già individuate dal P.M..
2. Il secondo motivo è infondato.
La difesa richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazion temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti ( Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025; Sez. 6 n. 33849 del 1/10/2025; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).
Ritiene la Corte di non condividere questo orientamento in relazione all’indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto d sequestro probatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti, dal momento che non può che trattarsi di un’indicazione approssimativa. Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi per l’estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulente tecnico che possa procedere nell’immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, a difficoltà di carattere tecnico. Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente può incentivare la tendenza a estrarre copia dell’intero sistema, per procedere con più calma alla selezione dei dati rilevanti.
L’indicazione di un termine, entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati, nel provvedimento di sequestro, sarebbe priva di rilevanza, dal momento che il mancato rispetto di detto termine non determinerebbe alcuna conseguenza, se la protrazione della misura ablativa è giustificata da esigenze tecniche.
Non vi è dubbio però che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche. Trascorso un periodo congruo (che potrebbe essere indicato nel termine di dieci giorni previsto per presentare istanza di riesame), l’indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione del dispositivo al P.M. e, qualora l’istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen..
Va quindi richiamato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 2, n. 38571de1 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).
Dunque, ritornando al caso concreto, nel provvedimento di convalida, il P.M. ha indicato quale criterio di selezione dei dati da acquisire la finalità di ricostrui i contatti con i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio, motivazione integrata specificata poi dal Tribunale del riesame.
Il P.M. ha quindi assolto all’onere probatorio, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fat contestato, perimetrando così anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento alla data di consumazione del reato.
La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica con la difficoltà acquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagin Ragionando diversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei dati ritenuti rilevanti, nell’immediatezza dei fatti.
Il terzo motivo è infondato.
I dati contenuti nel telefono cellulare non risultano ancora estratti né versati su un supporto e, dunque, essendo tale attività ancora in corso, non si può porre, allo stato, un problema di utilizzabilità dei dati.
Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che i dati archiviati nel telefono cellula possono essere acquisiti solo con la procedura di cui all’art. 254 c.p.p. che impone la necessità di un provvedimento 4 All’autorità giudiziaria.
Occorre premettere che le chat di whatsapp sono sussumibili nel genus della corrispondenza e, come tali, sono coperte dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, di cui all’art. 15 Cost.
Con il sirOgma “corrispondenza” si intende far riferimento ad «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza”. Concorrono a definire tale concetto, quindi, sia un elemento positivo, consistente nella volontà di comunicare qualcosa a qualcuno, ossia di far uscire dalla propria intima sfera di conoscibilità un’informazione, condividendola con una o più persone, sia un elemento negativo, coincidente con l’assenza della contestualità spazio-temporale dello scambio comunicativo.
L’elemento positivo di tale definizione rende irrilevante il mezzo utilizzato per la comunicazione e consente di attrarre all’interno del genus “corrispondenza” sia i messaggi in transito, ossia quelli già inoltrati dal mittente ma non ancora giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario, sia i messaggi già pervenuti nella disponibilità di quest’ultimo.
Ebbene, nel caso in esame, il sequestro è avvenuto nel rispetto del dettato di cui all’art. 254 cod. proc. pen.. Infatti, il provvedimento d’urgenza adottato dalla polizia giudiziaria è stato convalidato dal P.M., che ha dato atto delle specifiche esigenze probatorie sottese alla misura ablatoria.
La difesa lamenta ancora la violazione dell’art. 254 comma 2 cod. proc. pen. che prevede che «quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto». La difesa sostiene che la polizia giudiziaria, nel corso della perquisizione, con il consenso dell’indagato, abbia avuto accesso al contenuto del dispositivo.
Nel caso in esame, se pure la polizia giudiziaria avesse avuto accesso al contenuto dei messaggi, in ogni caso dei dati visionati non è stato fatto alcun uso. Il pubblico ministero ha infatti provveduto alla convalida del sequestro del dispositivo al fine di disporre accertamenti tecnici per l’acquisizione dei dati rilevanti contenuti nel cellulare.
Un problema di utilizzabilità si porrebbe solo nel caso in cui fossero prodotti in giudizio messaggi o dati acquisiti dalla polizia giudiziaria, in violazione de disposto di cui all’art. 254 comma 2 cod. proc. pen.
In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricors proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 09/12/2025