Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40221 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei mot di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è indagato per il reato di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen.: secondo l’ipotesi d’accusa, su sollecitazione e per il tramite di NOME COGNOME, direttore dell’RAGIONE_SOCIALE nonché convivente di sua madre, anch’ella in servizio presso tale istituto, egli avrebbe ottenuto in anticipo, dal presidente e da un componente della commissione, informazioni sui contenuti dell’esame che avrebbe dovuto sostenere, nell’ambito di un concorso bandito da tale istituzione, del quale poi sarebbe risultato vincitore.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto la sua istanza di riesame del decreto con il quale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha disposto il sequestro probatorio della copia forense del contenuto del telefono cellulare a lui in uso.
Avverso tale decisione, egli ricorre a questa Corte con separati atti dei propri difensori, chiedendone l’annullamento per tre ragioni.
1.1. La prima consiste nella violazione degli artt. 257 e 587, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale esteso all’indagato gli effetti della sentenza con la quale la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso di un coindagato, non basato su motivi esclusivamente personali dello stesso, aveva annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto, con un unico provvedimento cumulativo per tutti gli indagati, l’opposizione da costoro presentata avverso il decreto del AVV_NOTAIO che aveva rigettato l’istanza di restituzione di quanto sequestrato, in relazione – allora – ad un’ipotesi di abuso d’ufficio.
Se gli effetti di tale provvedimento fossero stati correttamente estesi al ricorrente, il sequestro del telefono, dal cui contenuto gli inquirenti hanno poi tratto gli elementi indizianti per la diversa ipotesi di reato per cui attualmente si procede, sarebbe stato privo di titolo, con conseguente inutilizzabilità delle informazioni probatorie conseguite per effetto di esso. Priva di fondamento, pertanto, si rivelerebbe l’affermazione del Tribunale per cui la legittimità dell’ablazione deve intendersi cristallizzata, in ragione della mancata impugnazione, da parte dell’indagato, della predetta ordinanza di rigetto dell’opposizione.
1.2. In secondo luogo, si denuncia la violazione del principio di proporzionalità del sequestro.
Nel relativo decreto mancherebbe l’indicazione dei presupposti di legittimità dell’ablazione dei dispositivi informatici e del loro contenuto, quali delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, vale a dire: informazioni ricercate o, in alternativa, specifica indicazione delle ragioni che rendono necessaria l’apprensione generalizzata; criteri selettivi; tempi di esecuzione delle operazioni. L’ordinanza impugnata, poi, avrebbe risposto alle relative censure difensive con motivazione apparente e contraddittoria, in sé nonché rispetto al decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, giacché, dopo aver affermato che questo provvedimento avesse sufficientemente delimitato l’àmbito delle informazioni da ricercare, rappresenta un’impossibilità di predeterminazione ex ante delle chiavi di ricerca: impossibilità che, però, nemmeno l’autorità inquirente aveva prospettato, avendo delimitato l’oggetto del sequestro alle comunicazioni, chat e ma/I, tra gli interessati.
1.3. Da ultimo, si denuncia la mancanza di un’effettiva motivazione sul “fumus commissi delicti”, per non avere il Tribunale risposto alle obiezioni difensive sul punto: quella, cioè, per cui l’assenza di rilevanza economica in sé delle
informazioni indebitamente divulgate escluderebbe la configurabilità dell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 326, cod. pen.; nonché quella secondo la quale la successiva comunicazione di segreti a terzi da parte del destinatario della rivelazione privo della necessaria qualifica soggettiva pubblica – come sarebbe avvenuto, nello specifico, ad opera del direttore COGNOME – costituirebbe un post factum privo di rilievo penale, con l’effetto di non potersi a costui addebitare alcun reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non è fondato il primo motivo di ricorso, in tema di estensione a tutti gli indagati degli effetti della sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso proposto da uno solo di essi, aveva annullato senza rinvio l’ordinanza di rigetto dell’opposizione proposta anche dagli altri, resa dal Giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen..
Già dalla stessa deduzione difensiva si evince – come in effetti è – che l’annullamento di quel provvedimento è stato giustificato dalla Corte di cassazione esclusivamente in ragione della abolizione, intervenuta nelle more, del delitto di abuso d’ufficio, in relazione al quale il sequestro era stato disposto (Sez. 6, n. 4532 del 12/11/2024, dep. 2025, Costa, non mass.), senza esaminare nello specifico i presupposti della legittimità o meno della misura e, quindi, la possibile estensione dei relativi effetti ad altri interessati, in ragione dell’identit posizione.
Peraltro, il codice di rito non pone alcun ostacolo, in linea di principio, a che una data cosa, sottoposta a sequestro probatorio in relazione ad un’ipotesi di reato, possa essere attinta da altro sequestro di tal specie, ricorrendovi i presupposti di legge, anche con riferimento ad una diversa fattispecie incriminatrice, sia in pendenza del precedente vincolo, sia dopo che questo sia stato revocato o sia altrimenti cessato.
Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del principio di proporzionalità.
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, al fine di consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione g , 27
provvisoria, nonché i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti: indicazioni che debbono essere ancor più puntuali in presenza di imputazioni provvisorie specifiche e di un ampio lasso di tempo trascorso dai fatti contestati (così, fra altre, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358).
Nel caso in disamina, la delimitazione contenuta nel decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, se letto nella sua interezza, può ritenersi esauriente con riferimento all’oggetto della misura, giacché, sebbene in dispositivo si disponga il sequestro della copia forense del telefono cellulare in uso all’indagato, senz’altro specificare, in motivazione si fa esplicito ed esclusivo riferimento, quale possibile fonte di prova, alle chat ed alle mai! scambiate da costui con il direttore COGNOME.
Là dove quel provvedimento risulta del tutto carente – senza poter essere integrato dal Tribunale del riesame, che peraltro neppure ha provato a farlo – è con riferimento, invece, agli altrettanto essenziali profili cronologici: sia, cio quello del periodo di tempo interessato dall’investigazione, che quello dei tempi occorrenti per effettuarla e, quindi, della durata della sottrazione alla disponibilit esclusiva del titolare di informazioni e dati personali non rilevanti ai fini del indagini.
Tale lacuna motivazionale su uno dei presupposti di legittimità dell’ablazione impone l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro, con la conseguente restituzione all’avente diritto di quanto sottoposto a vincolo, essendo quest’ultimo venuto meno.
L’annullamento della misura comporta la sopravvenuta irrilevanza del terzo motivo di ricorso, in tema di “fumus” del delitto, sul quale, perciò, non v’è necessità di trattenersi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso in data 1-4 aprile dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
Il Consiglire estensore