Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6835 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6835 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
1.NOME AVV_NOTAIO COGNOME, tramite il suo difensore, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro emesso il 22 luglio 2025 dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale avente ad oggetto la casella di posta del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 321 cod. pen.
2. Ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi :
-per la tardiva iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen.;
-per la rilevata incompiutezza della notizia di reato e del decreto di sequestro, e da qui la rimarcata violazione del le prerogative difensive dell’indagato e il correlato difetto di motivazione del titolo;
-per la nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione, attesa l’impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare una motivazione mancante specie in relazione al patto illecito, non contenendo il decreto di sequestro spunti concreti da cui trarre argomenti a sostegno dell’ipotesi accusatoria, con la conseguenza che nessun giudizio di pertinenzialità e di proporzionalità poteva
essere formulato mancando sia il l’ipotesi di reato cui ricondurre quanto sequestrato sia l’oggetto dell’addebito e la portata ablativa del sequestro;
per la ritenuta violazione del principio di proporzionalità del sequestro di dispositivi informatici, non essendo stato delimitato l’oggetto mediante l’uso di parole chiave così da mettere in evidenza la funzione indebitamente esplorativa del sequestro;
per la rimarcata insussistenza del fumus commissi delicti e la rilevata indeterminatezza del nesso tra utilità procurata al pubblico ufficiale e la sua funzione , quali conseguenze immediate della genericità dell’accusa, destinata a riverberarsi sulla motivazione sottesa al provvedimento cautelare in contestazione.
Con memoria trasmessa il 9 dicembre 2025, il difensore del ricorrente ha ribadito e sviluppato le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Va dato rilievo assorbente ai rilievi con i quali si censura la genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro, avuto riguardo, in particolare, alla sussistenza del fumus commissi delicti ; aspetto, questo, che, in ordine logico, preced e le altre criticità proposte dall’impugnazione, inerenti alla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e alla proporzionalità del vincolo imposto sull ‘insieme di dati contenuti nelle caselle di posta elettronica sequestrate.
È noto che il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità e che, malgrado la fluidità e l’evoluzione delle indagini preliminari, è comunque necessario che lo stesso riposi su elementi congruenti, rappresentativi di un fatto riconducibile ad una fattispecie di reato, senza poter attribuire rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.
Nel caso, il decreto di sequestro portato allo scrutinio del Tribunale e ora alla disamina di questa Corte, contiene l’indicazione nominativa degli indagati, pubblici ufficiali corrotti e privati corruttori; viene, anche, fatto cenno alle norme violate, rispettivamente individuate negli artt. 318 e 321 cod. pen.
Difetta, di contro, nell’esplicitare i fatti e descrivere le condotte, ritenendo sufficiente l’indicazione dell’ipotesi di reato e delle circostanze di tempo e luogo
delle numerose ipotesi di reato assertivamente commesse in un arco temporale all’evidenza consistente .
Il vuoto argomentativo del titolo cautelare su tali snodi centrali della verifica da operare in sede di riesame, è stato disatteso dall’ordinanza impugnata, che ha ritenuto sussistente la motivazione del decreto e idoneamente delineata la sussistenza del fumus dei reati di corruzione ipotizzati , ricostruendo la genesi dell’indagine (avviata per ipotesi di reato diverse – falso ideologico in atto pubblico, contraffazione di sigilli e frode continuata in pubbliche forniture, a carico di dipendenti delle compagnie di navigazione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito erano stati sequestrati nel marzo 2024 due cellulari di COGNOME NOME e il pc di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, all’epoca non indagati), dando anche atto della sorte processuale del primo decreto e di quello successivo del 2 dicembre 2024, annullati per problemi formali e procedurali, che ebbero a precedere il decreto di sequestro in esame.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale ha avallato l’impostazione sottesa al decreto ora a giudizio, emesso per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ipotizzato nei confronti di pubblici ufficiali e di corruttori- tra cui il ricorrente- individuati tra i dipendenti delle compagnie di navigazione prima indicate che , secondo l’accusa, avrebbero elargito utilità, consistenti in numerosi biglietti gratuiti o fortemente scontati ai pubblici ufficiali, in diretta correlazione alle funzioni svolte dagli stessi: il tutto alla luce di un e-mail del giugno 2020, inviata a COGNOME, contenente un preciso tariffario e la scontistica praticabile a seconda del grado e delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale e dal personale dei porti in cui fanno scalo le navi della flotta.
Da qui la ritenuta emergenza di un quadro investigativo che dava atto dell’emersione di ipotesi corruttive destinate a riposare su una prassi e su un metodo condiviso, autorizzato dai vertici delle società delle compagnie di navigazione; e, a caduta, la ritenuta pertinenzialità, al tema investigato, delle caselle di posta elettronica dei dipendenti individuati, oggetto del disposto sequestro, che avrebbe trovato ragion d’essere nell’esigenza di ricostruire la filiera di comunicazioni tra i soggetti coinvolti e la catena di autorizzazione, necessarie per individuare ruoli, funzioni e motivazioni posti alla base delle utilità elargite, rispondenti ad una precisa strategia aziendale.
Vi è, tuttavia, che di tale articolato quadro indiziario, ricostruito in sede di riesame dal Tribunale, non vi è traccia nel decreto di sequestro, il quale ultimo, muovendo dalle ipotesi di reato inizialmente emerse, contiene solo la prospettica conclusione della sistematica attività corruttiva, autorizzata dai vertici delle
compagnie di navigazione e attuata dal personale dipendente, rassegnata da Tribunale.
In tale cornice, il giudice della cautela si è tuttavia limitato ad inserire i nomi di 70 pubblici ufficiali e di 14 corruttori, senza precisarne i ruoli e, soprattutto, senza indicare quale sia l’oggetto dell’accordo illecito e in cosa sia consistita la vendita della funzione.
Risulta, quindi, chiaro che dai reati inizialmente emersi e dalla mail prima indicata si è tratto spunto per ipotizzare un’abituale, radicata e generalizzata prassi corruttiva senza, tuttavia, delineare neppure sommariamente le condotte, individuando i poli concreti delle numerose corruzioni ipotizzate né, soprattutto, chiarire se l’utilità fosse destinata a condizionare l’esercizio della funzione o agevolarne l’esercizio per favorire il tranquillo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
4.1. Del resto, la natura esplorativa del sequestro è autodenunciata dallo stesso decreto nella parte in cui si rappresenta che la ricezione di utilità indebite, nel caso, risulterebbe correlata all’esercizio della funzione dei pubblici ufficiali indagati ma che erano al contempi in corso approfondimenti in ordine alle funzioni di appartenenza dei pubblici ufficiali; ancora, che non risultavano all’epoca identificati i soggetti interni al gruppo che avrebbero concorso alla dazione delle utilità, occorre acquisire elementi utili alla identificazione e alla precisa ricostruzione, caso per caso, delle attività di tutti i soggetti che hanno partecipato al rilascio dei biglietti, accertando tutti i passaggi interni; infine, che occorreva altresì acquisire le comunicazioni tra gli indagati al fine di approfondire i ruoli di ciascuno e le motivazioni poste alla base del rilascio dei biglietti.
Indicazioni argomentative, queste, destinate a tradire la genericità dell’ipotesi accusatoria delineata e, in coerenza, a cristallizzare il deficit di motivazione del decreto, che il Tribunale avrebbe dovuto stigmatizzare alla luce della natura esplorativa del sequestro, emesso quando andavano ancora individuati i protagonisti e l’oggetto del patto corruttivo, la funzione svolta da ciascun pubblico ufficiale cui correlare l’interesse delle compagnie di navigazione ad elargire utilità indebite, aspetti che dovrebbero preesistere a monte, così da rendere legittima la ricerca di elementi di conferma dell’ipotesi di accusa.
4.2. La mancata descrizione delle condotte alla data del sequestro si traduce, in definitiva, nella mancanza del presupposto essenziale dell’iniziativa ablatoria e in coerenza nella insussistenza della motivazione sul fumus, aspetti destinati a riverberare giudizi negativi sul nesso di pertinenzialità del vincolo imposto e sulla sua proporzionalità, atteso che il rapporto di pertinenzialità e la strumentalità del bene rispetto all’accertamento del reato vanno valutati in relazione alla descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita.
4.3. L’onere di motivazione – strumento di controllo dell’intervento penale, specie per il decreto di sequestro, naturalmente diretto a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni- è notoriamente garanzia ineludibile affinché il mezzo di ricerca della prova si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità. E nel caso di specie non risulta assolto, senza che tale mancanza sia stata rilevata dal Tribunale del riesame, prodigatosi anche ad integrarne la motivazione, eccedendo i limiti del proprio sindacato.
Da qui il vizio patologico dell’intervento ablativo, che andava sanzionato dal Tribunale con il provvedimento impugnato e che per tale ragione finisce per invalidare anche la decisione gravata, con conseguente assorbimento degli ulteriori temi di giudizio prospettati dal ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del PM presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così è deciso, 15/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME