Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAVONE DEL MELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 28.11.2023, che ha parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio della Procura della repubblica di Brescia del 6.11.2023, avente ad oggetto, tra l’altro, il corp del reato di cui agli artt. 468 cod. pen. (contraffazione di sigilli dello Stato) e 30, co 1, lett. h), I. n. 157 del 1992 (esercizio della caccia con mezzo vietato), in relazion quale la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta adeguata.
Il sequestro si riferisce a tre esemplari vivi di avifauna muniti di anelli identif (considerati sigilli dello Stato) risultati irregolari, nonché di avifauna morta (il fu caccia e le cartucce sono state restituite all’avente diritto dallo stesso provvedimento d riesame).
Rifacendosi all’orientamento delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/4/2019, Botticelli, Rv. 273548, il ricorrente perimetra il contenuto dell’obbligo di motivazione de provvedimento di sequestro, evidenziando che il giudice del riesame comunque non è legittimato ad integrare il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza del scelte discrezionali illegittimamente pretermesse. Dinanzi ad una omessa motivazione del decreto di sequestro confermata dal Riesame, la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti, secondo un insegnamento delle Sezioni Unite del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004).
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l’insufficienza del riferimento contenuto a “ulteriori” esigenze di accertamento da compiere sugli anelli identificativi dell’avifau viva, evocate nel provvedimento del pubblico ministero e dello stesso Riesame, che costituiscono una formula priva di significato, senza la specificazione di quali sarebbero tali ulteriori accertamenti necessari alle indagini; tanto più che, da una relazione servizio in atti, risultano già compiute in maniera precisa le attività di misurazione d anellini applicati agli uccelli, mediante calibro.
Inoltre, la difesa rappresenta come oggetto del vincolo reale dovrebbero essere solo gli anellini identificativi degli esemplari vivi di avifauna e non gli animali, separabili anellini e, quindi, da dissequestrare, in quanto non costituiscono né corpo del reato né cosa ad esso pertinente.
3. Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La motivazione del provvedimento impugnato non risente dei difetti argomentativi lamentati dal ricorrente.
In particolare, è inedita e, quindi, inammissibile l’eccezione relativa al fatto c sequestro riguarderebbe i soli anelli identificativi applicati alle zampe di ciascun uccel e non quindi anche gli animali, poiché sarebbe stata omessa la convalida relativa a questi ultimi ed essi non costituirebbero corpo del reato o “cose” al reato pertinenti; la censur viene prospettata per la prima volta in sede di legittimità, infatti.
In ogni caso, si tratta di doglianza anche manifestamente infondata, poiché nella relazione tecnica allegata al sequestro, è chiarita “l’inseparabilità” di ciascun esemplar di fauna aviaria dall’anello che dovrebbe attestarne l’origine, salvo modificarne l condizioni o ledere la zampa su cui è collocato.
Ed invero, si ricorda, da parte dell’esperto ornitologo, come ogni esemplare di fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, per essere lecitamente detenuto, e quale prova della sua nascita in cattività, deve essere provvisto di un “anell cilindrico inamovibile”, che viene infilato agevolmente, con una manovra assolutamente indolore al tarso dell’animale e senza arrecargli danno, quando questo è ancora nidiaceo; con la crescita dell’animale, invero, l’anello risulta non più rimovibile, in quanto la za raggiunge il suo accrescimento massimo a completamento dello sviluppo.
Dunque, le modalità di apposizione dell’anello determinano la possibilità di verificare l liceità della detenzione dell’esemplare.
Da tale constatazione, si rivela la manifesta infondatezza anche del secondo profilo di censura, poiché la necessità di “ulteriori” accertamenti, da sviluppare proprio con riguardo all’anellino identificativo, nelle sue fattezze ed in relazione alle modalit apposizione alla zampa dell’uccello, è stata evocata e trova congruo fondamento nella piana determinazione contenuta nel decreto di convalida del sequestro, del richiamo alla “regolarità” di tali sigilli identificativi, oggetti decisamente peculiari e delle cui sp endogene non può seriamente dubitarsi.
Correttamente, pertanto, il Riesame ha ritenuto sufficientemente motivata la rappresentazione della necessità di accertamenti (ancorchè non dichiarata come “ulteriore”, ma sicuramente deducibile come tale, rispetto al contenuto complessivo del decreto).
Del resto, le Sezioni Unite, con la nota decisione Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548, hanno evidenziato la necessità di specifica motivazione anche per i decreti di sequestro probatorio, e relativi decreti di convalida, aventi ad oggetto res costituenti “corpo del reato”, ma hanno, altresì, chiarito il carattere “conciso” di d motivazione, che può svilupparsi nel riferimento convergente alla necessità di un accertamento di regolarità ed alla tipologia del bene in sequestro sottoposto a tale verifica, peraltro dettagliatamente descritta nel provvedimento ablativo, come nel caso di specie.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul pu Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2024.